Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7723 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1204-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

VERBANO, 16, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5358/46/2015, emessa il 26/05/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il

04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il contribuente è medico convenzionato con il sistema sanitario nazionale. Ha chiesto il rimborso dell’Irap corrisposta tra il 2007 ed il 2010, sul presupposto di averla indebitamente versata, non avendo egli un’organizzazione professionale autonoma.

I giudici di merito nel grado di appello, hanno ritenuto non significativa la spesa effettuata per compensi a terzi, e gravante sull’Agenzia l’onere della prova del presupposto impositivo. L’Agenzia propone ricorso lamentando sia violazione delle norme in tema di IRAP, che di quelle sulla ripartizione dell’onere della prova.

Si è costituito il contribuente fornendo controdeduzioni.

Con memoria depositata in cancelleria prima dell’udienza di trattazione (non partecipata), l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso, alla luce dei recentissimi approdi giurisprudenziali, in subiecta materia, originati dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 9451/16, chiedendo, altresì, la compensazione delle spese di lite.

Il Collegio, preso atto della rinuncia del ricorrente determinata dal recente consolidarsi della giurisprudenza, mentre al momento della proposizione del ricorso sussistevano incertezze interpretative, in ordine alla questione controversa, dispone l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giustizio, per il recente consolidarsi di tali orientamenti giurisprudenziali.

PQM

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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