Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7723 del 20/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 20/03/2019), n.7723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29901-2017 R.G. proposto da:

AMTRUST EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio

dell’avvocato DIEGO CORAPI, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FRANCESCO BENATTI, MASSIMO BENEDETTELLI, MARCO

TORSELLO;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEVE DI

CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO USSANI D’ESCOBAR,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVINO

MONDELLO, ANTONIO CONTE;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO, che chiede che

codesta Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile il regolamento

di competenza.

Il COLLEGIO:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con ordinanza depositata in data 6.11.2017, a seguito di riserva assunta alla prima udienza di trattazione in data 26.9.2017, il Giudice del Tribunale di Roma in composizione monocratica, ha affermato la propria competenza per territorio in ordine alla domanda di condanna al risarcimento danni per lesione della reputazione proposta da L.M. nei confronti di AM Trust Europe Limited (ATEL) Rappresentanza Generale per l’Italia alla quale veniva imputato di aver divulgato notizie diffamatorie “in più occasioni, ovvero reiteratamente, ad un elevatissimo numero di persone, anche a mezzo stampa ed internet – (cfr. atto citazione, riprodotto nel ricorso per regolamento ex art. 42 c.p.c., a pag. 3-4).

Il Tribunale rigettava la eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta società, che aveva indicato la competenza territoriale del Tribunale di Milano, rilevando che il criterio di radicamento previsto dall’art. 20 c.p.c. (“locus commissi delitti”) doveva declinarsi secondo le indicazioni fornite da Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 21661 del 13/10/2009 volte ad evitare un criterio -ambulatorio – della competenza, determinato dalla plurima collocazione spaziale dell’evento dannoso collegato alla diffusione della notizia diffamatoria, e che di fatto rimetteva al mero arbitrio della parte la scelta dell’Ufficio giudiziario cui rivolgere la domanda di tutela, in violazione della garanzia ex art. 25 Cost. del Giudice precostituito per legge, con la conseguenza che – anche al di fuori delle offese perpetrate tramite strumenti di comunicazione di massa – il luogo di perfezionamento della fattispecie dell’illecito civile doveva essere individuato in quello di “massima espressione” del pregiudizio riferibile al “contesto di vita del danneggiato” e dunque nel luogo del domicilio del soggetto leso.

La ordinanza affermativa della competenza, comunicata dalla Cancelleria in data 8.11.2017 è stata ritualmente impugnata con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. dalla convenuta ATEL.

L.M. ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., comma 5, instando per la inammissibilità ed il rigetto del ricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso instando per la inammissibilità del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Diritto

OSSERVA

Preliminarmente va disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine di impugnazione ex art. 47 c.p.c., comma 2.

Dagli atti risulta che la ordinanza affermativa della competenza è stata comunicata alle parti in via telematica, dalla Cancelleria del Tribunale di Roma, in data 8.11.2017 e che il ricorso per regolamento necessario ex art. 42 c.p.c. è stato notificato, mediante consegna all’indirizzo PEC del difensore di AM Trust European Ltd, in data 11.11.2017.

La notifica deve ritenersi tempestiva in quanto la naturale scadenza del termine di decadenza veniva a compiersi in data 8.12.2017 (giorno festivo), trovando dunque applicazione la proroga di legge “al primo giorno seguente non festivo” (art. 155 c.p.c., comma 4). Tale giorno cadeva di sabato che, pur non essendo giorno qualificato legalmente “festivo”, è però ad esso espressamente equiparato (ai soli fini del computo della scadenza dei termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza, qual è appunto la notifica dell’atto giudiziario) dalla disposizione dell’art. 155 c.p.c., comma 5, con la conseguenza che il termine di decadenza per la proposizione del regolamento di competenza doveva intendersi ulteriormente prorogato al primo giorno successivo non festivo (11.12.2017, lunedì).

La tesi dell’eccipiente secondo cui non vi sarebbe corrispondenza tra “termine prorogato” e “termine -originario- di scadenza”, non trova alcun riscontro normativo, stante l’inequivoco significato da attribuire alla disposizione della legge processuale secondo cui al “termine prorogato” debbono ricondursi gli stessi effetti consumativi del potere esercitato dalla parte, da riconoscere all’originario “termine di scadenza”. La stessa legge ha, peraltro, posto cura di precisare i limiti della “materia” disciplinata (dai commi 4 e 5), inerente esclusivamente al compimento degli atti processuali svolti fuori udienza, specificando che, con riferimento ad atti processuali diversi, nella giornata – lavorativa – del sabato, trovano regolare applicazione i termini di scadenza perentori od ordinatori previsti dalla legge per lo svolgimento delle udienze e di tutte le “altre” attività giudiziarie (art. 155 c.p.c., comma 6).

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso una ordinanza istruttoria priva di carattere decisorio.

Da tempo questa Corte ha enunciato il principio secondo cui nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis c.p.c. ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto (Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 11657 del 12/05/2008).

Esclusa, pertanto, la configurabilità di una “pronuncia implicita sulla competenza” idonea ad acquistare efficacia di giudicato, l’ordinanza con la quale il giudice di merito, nonostante l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, abbia adottato provvedimenti istruttori, non è suscettibile di essere impugnata con regolamento di competenza necessario, in quanto il provvedimento è privo del carattere della decisorietà (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7191 del 26/03/2014). Corrispondentemente il provvedimento declinatorio sulla competenza comunque adottato, anche in violazione dell’obbligo di previo invito a precisare le conclusioni sull’intera causa di merito, determinando il venir meno della “potestas judicandi” del Giudice adito, e quindi trattandosi di provvedimento comunque idoneo a definire in rito il giudizio pendente, assume carattere decisorio ed è dunque impugnabile con regolamento necessario di competenza (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16005 del 21/07/2011; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23095 del 10/10/2013; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17650 del 04/09/2015).

I principi enunciati ruotano intorno alla facoltà attribuita al Giudice, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., di decidere le questioni di giurisdizione e di competenza e le altre questioni pregiudiziali di rito separatamente dal merito, ma ciò (in forza della previsione di cui al successivo art. 189 c.p.c.) solo previa rimessione della (intera) causa in decisione ed invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, trovando applicazione tali norme non soltanto avanti il Giudice collegiale ma anche nei giudizi che si svolgono interamente davanti a giudice monocratico (tribunale in composizione monocratica e giudice di pace), in forza del rinvio disposto dagli artt. 281 bis e 311 c.p.c..

La prosecuzione del giudizio, secondo le forme ed i tempi disciplinati dalle norme processuali, determina pertanto una “assenza di decisione” (sulla questione di competenza) e dunque la inammissibilità del regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.. non essendo consentito -attesa la struttura impugnatoria del rimedio- una anticipazione della verifica della “attesa” soluzione – rimandata al provvedimento finale decisorio della lite – della questione di competenza, quando anche il suo esito fosse stato già prospettato dal Giudice nella ordinanza istruttoria, non essendo prevista dall’ordinamento processuale una regolazione preventiva della competenza in assenza di una decisione sulla questione pregiudiziale.

Tali principi hanno ricevuto conferma anche nella successiva sentenza di questa Corte Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014 (cui le sezioni semplici hanno dato seguito: Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017), secondo cui anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza) “il criterio secondo cui ciò che rileva al fine della identificazione del regime dell’atto processuale, anche con riguardo all’impugnazione, è il suo contenuto sostanziale e non la sua forma, comporta invero, di riflesso, che, in merito al tema qui specificamente considerato, conta, non tanto se il provvedimento che si esprima sulla competenza del giudice adito presenti forma di sentenza ovvero quella di ordinanza, quanto, piuttosto, se esso presenti o non contenuto concretamente decisorio, nel senso che comporti la definitiva sottrazione della questione al giudice che lo ha adottato, conseguentemente consentendone la riattivazione solo a mezzo impugnazione.”. Nello specifico caso sottoposto all’esame delle Sezioni Unite è stato richiamato “il criterio (c.d. “dell’apparenza”), secondo cui l’identificazione del rimedio esperibile contro un provvedimento giudiziario (nella specie: revocabilità o impugnabilità a mezzo regolamento di competenza) deve essere compiuta con riferimento alle qualificazioni (se esistenti) operate dal medesimo giudice che lo ha emesso”: ma tale criterio può assumere rilievo, nel caso in esame, con riferimento a quella sola ipotesi in cui il Giudice del merito affermi esplicitamente di volere pronunciare definitivamente sulla questione pregiudiziale di competenza, ritenendo espressamente superfluo l’invito alle parti di precisare le conclusioni sull’intera controversia. Soltanto in tal caso – e cioè qualora il Giudice, senza aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, nella ordinanza con la quale dispone la prosecuzione del giudizio, -in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità,……conclami il convincimento (pur in sè erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni (anche di merito) e senza assumere in decisione (potenzialmente) l’intera controversia” – sarà proponibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c..

L’ipotesi peculiare considerata dalle Sezioni Unite, al fine di porre rimedio ad una condotta processuale patologica conclamata (in quanto oggetto di esplicita erronea affermazione in diritto da parte del Giudice di merito), recupera il provvedimento “irrituale” che pronuncia sulla competenza allo speciale mezzo di impugnazione -non soltanto allo scopo di salvaguardare l’esercizio del diritto di difesa, ma anche in funzione della ragionevole durata dal processo. consentendo di sottoporre ad immediato esame la statuizione sulla competenza onde evitare un inutile spreco di attività processuale-, ma non comporta per ciò stesso anche una generale legittimazione del Giudice a disattendere le norme che regolano l’ordinario svolgimento del processo, secondo il corretto svolgimento della scansione cronologica delle singole fasi (remissione della causa in decisione, invito alle parti a precisare le proprie conclusioni anche di merito, ulteriori consequenziali adempimenti), in relazione alla necessaria adozione del provvedimento decisorio contemplato dalla legge per risolvere la questione di competenza.

Ne segue che se il Giudice, ritenendo matura la causa per la decisione, invita le parti a rassegnare le conclusioni anche nel merito, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, e dell’art. 189 c.p.c. (richiamati per il procedimento avanti giudice monocratico dall’art. 281 bis c.p.c., e dall’art. 281 quinquies c.p.c., comma 1, e per il procedimento avanti il Giudice di Pace dagli artt. 311 e 321 c.p.c.) ovvero, in grado di appello, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., comma 1, rilevando poi – nella ordinanza con la quale dispone il rinvio della udienza – la infondatezza della eccezione pregiudiziale, tale attività, in quanto inserita nel regolare svolgimento delle fasi processuali, non determina alcuna esigenza di recupero del rimedio impugnatorio in presenza di una “apparenza patologica di decisorietà”, sibbene evidenzia, al contrario, la precisa volontà del Giudice di definire la questione pregiudiziale mediante la adozione dell’atto decisorio tipico previsto dalla legge, che – allora – deve considerarsi l’unico atto che, decidendo sulla competenza, è suscettibile di essere impugnato con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c..

Nel caso in esame dalla lettura del verbale di udienza 26.9.2017 non emerge alcuna attività riconducibile alla osservanza, da parte del Giudice di merito, della scansione tra le fasi processuali indicate (dopo aver dato atto dei difensori presenti alla udienza, il Giudice “rileva che non è stata esperita la mediazione obbligatoria” e dopo aver riportato le istanze delle parti – richiesta di assegnazione del termine per adire l’organismo di mediazione; conferma della eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale; richiesta di un termine per replicare alla eccezione di incompetenza -, si è riservato, assegnando termini per memorie sulla eccezione pregiudiziale e termine per adire l’organismo di mediazione), non essendo state le parti invitate a formulare, nè peraltro avendo queste formulato a verbale, le rispettive conclusioni finali anche nel merito, con la conseguenza che alla ordinanza riservata non può riconoscersi il carattere della decisorietà.

Il ricorso per regolamento necessario di competenza va dichiarato, in conseguenza, inammissibile. La società ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite che, in assenza di specifica indicazione tariffaria concernente il giudizio di impugnazione in questione, possono essere liquidate, in dispositivo, in base al criterio residuale previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Roma avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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