Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7723 del 06/04/2020

Cassazione civile sez. I, 06/04/2020, (ud. 29/11/2019, dep. 06/04/2020), n.7723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25088/2018 proposto da:

D.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Elena Petracca, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale per il riconoscimento

della Protezione Internazionale Di Verona Sede Di (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1106/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/11/2019 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Venezia, D.F., cittadino del Mali, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto depositato il 18 aprile 2017, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Con sentenza n. 1106/2018, depositata 4 maggio 2018, la Corte d’appello di Venezia rigettava, altresì, l’appello dello straniero. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a quest’ultimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non attendibili, e comunque inidonee a fondare una domanda di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente circa le circostanze dell’abbandono del suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesima specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso D.F. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, D.F. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. L’istante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto – ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – attendibile la narrazione delle circostanze che lo avrebbero determinato a lasciare il Paese di origine, individuate negli scontri che si sarebbero verificati a (OMISSIS), dove il medesimo si era trasferito – dalla capitale (OMISSIS) – per lavoro.

1.2. Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice di merito non abbia concesso al medesimo neanche la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 della situazione socio-politica del Paese di origine.

1.3. I motivi sono inammissibili.

1.3.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c) costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340).

In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

1.3.2. Nel caso di specie, il giudice adito ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni del richiedente, per la loro contraddittorietà ed inverosimiglianza, in relazione alle circostanze di tempo dell’espatrio, avendo il medesimo dichiarato, in sede di audizione da parte della Commissione territoriale, di avere lasciato il proprio Paese il 29 dicembre 2012. E tuttavia, il viaggio da (OMISSIS) a (OMISSIS) – che avrebbe dovuto precedere l’espatrio – sarebbe stato, del tutto inspiegabilmente ed illogicamente, compiuto il 2 gennaio 2013.

A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame si traducono, in concreto, in una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758). Va, pertanto, esclusa in radice – attesa la non attendibilità dello straniero – la concessione al medesimo dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

1.3.3. Per quanto concerne, poi, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) decreto succitato, va osservato che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197). Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero, che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

1.3.4. Nel caso concreto, il Tribunale ha stabilito che i fatti allegati nel giudizio di merito non sono idonei ad individuare situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, riguardanti la zona di origine dell’istante, proveniente da (OMISSIS) nel distretto di (OMISSIS), situato nel sud del (OMISSIS), essendo il medesimo rimasto a (OMISSIS) – nel nord del Paese, dove si registrano scontri che coinvolgono anche i civili – solo pochi giorni. Il giudice adito ha, quindi, accertato – sulla base di fonti internazionali aggiornate citate nel provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 – che nel (OMISSIS) meridionale (dove è ubicata la città di origine del richiedente) non sussiste una situazione di violenza indiscriminata.

Nè giova allo straniero allegare che sarebbe erroneo l’assunto della Corte territoriale, secondo cui il medesimo sarebbe originario e risiederebbe nel sud del (OMISSIS), essendosi invece trasferito a (OMISSIS), avendo il giudice di appello accertato – e tale affermazione non è stata neppure impugnata specificamente dal ricorrente – che in tale città del nord del (OMISSIS) l’istante si è fermato solo per qualche giorno, “secondo il suo stesso racconto”.

A fronte di tali motivati accertamenti in fatto, il motivo di ricorso si sostanzia, per contro, in generiche deduzioni circa il regime giuridico della forma di protezione in esame, nonchè nell’allegazione di circostanze fattuali e di valutazioni di merito.

1.4. Per tutte le ragioni esposte, le censure, poichè inammissibili, non possono trovare accoglimento.

2. Con il terzo motivo di ricorso, D.F. denuncia la violazione dell’art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Lamenta l’istante che il Tribunale non abbia inteso concedere al medesimo neppure la misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – temporalmente applicabile, nel testo precedente il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, alla fattispecie concreta (Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461) – nonostante che nei fatti allegati fossero ravvisabili evidenti ragioni di vulnerabilità.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. Il giudice territoriale ha motivato il diniego di protezione umanitaria, con considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenziano situazione alcuna di vulnerabilità personale, ad eccezione di mere – come tali irrilevanti – ragioni economiche, e che l’istante non ha neppure allegato particolari problemi di salute. Del resto l’accertata non attendibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione (ridotta, nella specie, a mere “prospettive d’integrazione in Italia”) raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019).

Nè il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

2.2.2. Il mezzo deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020

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