Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7723 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 34187-2006 proposto da:
G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato CAPONETTI
STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENSISE ANTONIO
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.F., G.M., R.G., T.R.,
GI.MA., TO.RO., G.C., R.P.,
T.M.;
– intimati –
sul ricorso 2549-2007 proposto da:
R.F., T.R., TO.RO., R.G.,
GI.MA., R.P., T.M., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
dell’avvocato FERRARA FIERRO ANTONIO, che li rappresenta e difende
giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti –
contro
G.S., G.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4419/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^
SEZIONE CIVILE, emessa il 19/9/2005, depositata il 18/10/2005, R.G.N.
9290 e 9614/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/02/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l’Avvocato FERRARA FIERRO ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo per il rigetto del principale, assorbimento
dell’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ritenuto dal tribunale di Roma con sentenza n. 30459 del 2001 che un muro di confine fosse crollato per cause ascrivibili per l’80% a G.S. e C. e per il 20% ai confinanti R. – T. ed adottati i conseguenti provvedimenti (tra i quali la condanna dei G. al pagamento di L. 5.500.000 ai R. e di uguale somma ai T.), i gravami di tutte le parti furono rigettati dalla corte d’appello di Roma con sentenza n. 4419 del 2005.
2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione G.S., affidandosi a cinque motivi.
L’intimato G.C. non ha svolto attività difensiva.
Resistono invece con controricorso tutti gli altri intimati, che propongono ricorso incidentale condizionato basato su sette motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
2.- I ricorsi vanno riuniti perchè proposti avverso la stessa sentenza.
3.- Coi cinque motivi del ricorso principale è denunciata insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata:
a) nella parte in cui, a suo fondamento, è stata posta una consulenza illogica e contraddittoria;
b) nella parte in cui ha immotivatamente, illogicamente ed arbitrariamente effettuato la valutazione del grado di responsabilità delle parti;
c) nella parte in cui ha attribuito una responsabilità risarcitoria a carico della ricorrente per l’asserita impraticabilità ed inutilizzabilità degli orti, ed ha omesso di riconoscere la conseguente corresponsabilità dei R. quantomeno nella misura del 20%;
d) nella parte in cui ha liquidato le spese legali a carico della ricorrente, omettendo di riconoscere la conseguente corresponsabilità dei R. quantomeno nella misura del 20%;
e) nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento della ricorrente per il mancato reddito dell’immobile a suo tempo locato alla società Gitrea;
4.- Tutte le questioni di fatto cui la ricorrente riferisce i vizi denunziati trovano esauriente e niente affatto contraddittoria risposta nella coerente motivazione della sentenza impugnata, che ha analiticamente esaminato i complessivi dieci motivi di gravame con iter argomentativo che è del tutto superfluo ripercorrere.
La divergenza dell’opinione della ricorrente rispetto alle valutazioni di merito compiute dalla corte territoriale non integra, d’altronde, un vizio rescindente in sede di legittimità.
5.- Il ricorso è respinto con assorbimento di quello incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente principale.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna G.S. alle spese, che liquida in Euro 2.700, di cui 2.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011