Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7722 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 236001/2006 proposto da:
A.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
F.R. (c.f. (OMISSIS));
– intimata –
avverso la sentenza n. 637/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 09/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
04/12/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 16/11/2000, F.R. conveniva in giudizio A.G. per sentirlo condannare al pagamento di somma, a titolo di mantenimento della loro figlia minore, dal (OMISSIS), assumendo che vi era stato accordo tra di loro per il pagamento di assegno mensile di Euro 200,00. Chiedeva altresì il pagamento di ulteriore somma, a titolo di danno esistenziale per la figlia.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l’ A. chiedeva rigettarsi la domanda, sostenendo di avere sempre pagato la somma pattuita.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 11/10/2003, rigettava la domanda, ritenendo che l’attrice non avesse dato prova del suo assunto.
Proponeva appello avverso tale sentenza la F., con atto notificato in data 13/12/2003, chiedendo che fosse accolta la sua domanda nei confronti dell’ A..
Costituitosi il contraddittorio, l’ A. chiedeva rigettarsi l’appello.
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza in data 25/5-9/7/2005, in riforma all’impugnata sentenza, condannava l’ A. al pagamento della somma di Euro 200,00, per il mantenimento della figlia minore tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), e così di complessivi Euro 9510,82, tenuto conto di quanto già versato.
Ricorre per cassazione l’ A., sulla base di un unico articolato motivo.
Non ha svolto attività difensiva la F..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta motivazione contraddittoria della sentenza impugnata.
In particolare, la Corte di merito avrebbe, da un lato, escluso le limitazioni probatorie dell’art. 2721 c.c., affermando che la prova dei pagamenti effettuati poteva essere raggiunta anche attraverso l’istruttoria testimoniale dall’altro, non considerando le risultanze di tale istruttoria, avrebbe fornito per “recuperare” la tesi della necessità di una prova documentale, appena abbandonata.
Il ricorrente esamina le deposizioni testimoniali, sostenendo la raggiunta prova dell’adempimento dei suoi i obblighi verso la figlia minore.
Il motivo va rigettato, siccome infondato.
Nessuna contraddittorietà si ravvisa nella pronuncia impugnata.
Correttamente il giudice a quo esclude le limitazioni probatorie di cui all’art. 2721 c.c., ai sensi del comma 2, esamina poi le deposizioni testimoniali (che possono essere liberamente apprezzate dal giudice) e ritiene che non abbiano fornito prova convincente dell’assunto del ricorrente, considerando pure – così esplicitamente la sentenza impugnata – il principio generale per cui l’avente diritto deve provare il titolo e l’obbligato l’avvenuto adempimento.
Precisa il giudice a quo, con motivazione adeguata e non contraddittoria, che i testi tendono a riferire singoli episodi, situazioni contingenti e saltuarie. e non sono in grado di affermare che, sempre e comunque, l’ A. abbia adempiuto alle sue obbligazioni. Neppure l’affermazione dell’ A. circa la volontà della F. di non ricevere somme dall’ A. dopo il (OMISSIS) potrebbe esonerarlo – così correttamente il giudice a quo – dall’obbligo nei confronti della figlia minore, trattandosi di un diritto non preventivamente rinunciabile.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010