Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7722 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26924-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA, SPA già SERIT SICILIA SPA (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato FABIO MARCHETTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 425/4/2015, emessa il 12/03/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA, depositata il

27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente ha svolto attività di riscossione dei contributi consortili per conto del Consorzio di Bonifica Centro.

Sul corrispettivo pagato dal Consorzio per tale servizio di riscossione, la ricorrente applicava l’IVA correlativa, che riscuoteva dal Consorzio committente e che conseguentemente versava all’Erario.

Il Consorzio ha però ritenuto non dovuta l’imposta sul valore aggiunto, ed ha fatto causa per avere ragione di tale sua tesi, ottenendo sentenza favorevole, che ha obbligato la ricorrente a restituire l’ammontare percepito a titolo di IVA dal Consorzio di Bonifica.

Una volta eseguita la sentenza, la ricorrente ha però richiesto al Fisco la restituzione di quanto versato al cliente finale, quale rimborso IVA, senza, tuttavia, ottenere alcun riconoscimento.

Ha dunque impugnato il diniego di rimborso, ottenendo rigetto da parte dei giudici di merito, che hanno rilevato l’intervenuta decadenza per non essere stato il rimborso IVA richiesto entro i due anni dalla circolare n. 52 del 1999. Ricorre per Cassazione la contribuente con due motivi, mentre non si è costituita l’Agenzia.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge per avere la sentenza di appello ritenuto decaduta la società dal diritto al rimborso, non esercitato nei due anni dalla circolare citata; con il secondo motivo, denuncia omesso esame di un fatto decisivo per non aver la CTR considerato che nel giudizio civile instaurato dal Consorzio la società aveva fatto domanda di manleva verso il Ministero, domanda che equivarrebbe ad interruzione della prescrizione del diritto.

Il ricorso è fondato.

La CTR ha ipotizzato una decadenza per via del fatto che la società non ha richiesto il rimborso dell’IVA che ha dovuto restituire al cliente nei due anni dalla circolare del 1999.

In realtà, il suo diritto al rimborso è sorto quando la sentenza civile ha ordinato la restituzione dell’IVA, ed è solo da quel momento che la società, restituita l’imposta al cliente, aveva la possibilità di farsela rimborsare dallo Stato.

Ed infatti, proprio in relazione ad ipotesi del genere che, prima la Corte di Giustizia e poi questa Corte hanno affermato la regola per cui in materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso dell’imposta anche dopo il decorso del termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, nel solo caso in cui il richiedente prestatore di un servizio abbia a sua volta effettivamente rimborsato l’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, rispondendo tale soluzione al principio di effettività del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia (sentenza 15 dicembre 2001, in C-427/10), ma non anche quando la restituzione al committente sia stata spontaneamente corrisposta (Cass. n. 3627 del 2015; Cass. n. 1426 del 2016).

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In materia di IVA, il prestatore di un servizio può chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, sebbene esclusivamente per quell’imposta che egli abbia effettivamente rimborsato al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, poichè, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 15 dicembre 2011 nel procedimento C-427110, il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell’indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l’applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA non dovuta. (Principio affermato in relazione a domanda di rimborso presentata da un istituto di credito concessionario del servizio di riscossione dei contributi di bonifica per l’IVA versata sugli aggi ad essa corrisposti e della quale il consorzio aveva successivamente chiesto in giudizio la restituzione ex art. 2033 c.c.)” (Cass. nn. 1266/12, 6600/13).

Il primo motivo è dunque fondato, avendo la società agito nel termine decorrente dalla sentenza che ha ordinato il rimborso.

Il che determina l’assorbimento del secondo motivo, essendo dunque irrilevante che non sia stata esaminata l’esistenza nel giudizio civile della domanda di manleva, al fine di evitare la decadenza.

Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito, ponendosi a carico dell’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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