Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7722 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32642/2018 proposto da:

A.J., rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano M.

Lezzi, del foro di Lecce, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 2211/2018 depositato l’11-102018 il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso di Y.J., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale. Il Tribunale, rilevato che in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese a causa delle sue difficoltà economiche, in particolare di inserimento nel mondo lavorativo, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica del Ghana, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e seggs., ed omesso e/o insufficiente esame di fatti oggetto di discussione tra le parti, dolendosi del mancato riconoscimento dello status di rifugiato. Ad avviso del ricorrente, dal rapporto Amnesty, che richiama, risulta la grave instabilità politica del Ghana, per iniquità dei processi, discriminazioni e violenze da parte della polizia, condizioni carcerarie deplorevoli, mancanza di assistenza medica e che il fumus persecutionis è certamente sussistente nel caso del ricorrente, il quale, in sede di audizione, aveva spiegato compiutamente le ragioni della sua fuga dal Ghana, ossia avvenuta, oltre che la grave instabilità del suo Paese, per ottenere cure adeguate al suo stato di salute. Si duole, pertanto, del mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri istruttori ufficiosi.

2. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, afferma che in caso di rimpatrio sarebbe esposto a episodi di violenza indiscriminata e, pur dando atto che il Tribunale aveva escluso che fosse in atto in Ghana una situazione di violenza indiscriminata, afferma che la decisione impugnata è ancorata ad aspetti formali della normativa di settore e che non è stato analizzato il caso concreto.

3. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibiii.

3.1. Il ricorrente svolge generiche deduzioni, senza neppure precisare con esattezza quali sia la vicenda personale che lo ha condotto alla fuga perchè perseguitato e senza indicare quali siano le ragioni dell’asserita persecuzione, limitandosi a richiamare la situazione generale del suo Paese di grave instabilità politica.

Le censure, inoltre, non si confrontano con la motivazione del decreto impugnato. Il Tribunale afferma, infatti, che il ricorrente è fuggito per difficoltà economiche (pag. n. 2 decreto) e detta affermazione, che porta ad escludere in radice i requisiti per il riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non è censurata.

3.2. Del tutto generica è anche la doglianza relativa al diniego della protezione sussidiaria di cui al citato art. 14, lett. c), atteso che il ricorrente, nel richiamare la normativa ch riferimento e una pronuncia di questa Corte e nel dare atto che il Tribunale ha escluso la ricorrenza di una situazione di violenza indiscriminata nel suo Paese, si limita ad affermare che la decisione “pare ancorata fin troppo a tutti gli aspetti formali della normativa di settore, omettendo di analizzare il caso concreto che certamente offre i giusti elementi di valutazione per giungere a soluzioni difformi” (pag. 11 ricorso), senza svolgere alcuna critica di specifica attinenza al decisum, in ordine al capo di statuizione di cui trattasi.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria denunciando la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce di aver prodotto in corso di causa documentazione medica (doc. n. 1, 5, 8, 12 e 13 del fascicolo di primo grado), da cui risulta il suo grave stato di salute (pag. 12 ricorso doc. 12 relazione 9-4-2018 pleurite staccata sin. di origine tubercolare con atelettasia del polmone sinistro ed ernia inguino-sacrale in attesa di intervento chirurgico, con necessità di monitoraggio), poichè il ricorrente vive con l’ausilio di un solo polmone (destro). Richiama anche le risultanze della relazione del 31-8-2018 che assume versata nel fascicolo telematico, con aggiornamento sulle sue condizioni di salute, nonchè quelle relative a certificati di tirocini formativi e di frequenza di scuole per imparare l’italiano, prese in considerazione dal Tribunale, ma ritenute non sufficienti ad integrare i presupposti per ottenere la protezione umanitaria in quanto indice solo di un inserimento del ricorrente nel tessuto lavorativo e sociale. Lamenta che il Tribunale non abbia esaminato e neppure menzionato la documentazione medica, attestante la sua grave patologia e il percorso clinico che il ricorrente deve compiere per salvaguardare la sua salute e deduce che il solo inserimento nel tessuto lavorativo giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria.

5. Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.

5.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

5.2. Nel decreto impugnato, nella parte relativa alla disamina della domanda di protezione umanitaria, non è menzionata la situazione di salute del ricorrente, il quale, con sufficiente specificità, richiama una serie di documenti, indicandone il numero e descrivendone il contenuto. Il Tribunale non ha tenuto della documentazione medico-sanitaria ritualmente depositata in primo grado (cfr. doc. n. 7), omettendo così l’esame di fatti che, in base alle allegazioni di cui al ricorso, astrattamente possono connotarsi di decisività, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Il Giudice del merito dovrà, perciò, esaminare le circostanze risultanti dai documenti medici ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado ed eventuali fatti sopravvenuti di rilevanza ai fini dell’accertamento delle condizioni di salute del ricorrente e valutare nuovamente, alla stregua di quelle risultanze, se ricorrano i requisiti per la concessione della forma di protezione di cui trattasi.

Il terzo motivo deve essere pertanto accolto, con la cassazione del decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili i primi due, cassa il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA