Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7722 del 06/04/2020
Cassazione civile sez. I, 06/04/2020, (ud. 29/11/2019, dep. 06/04/2020), n.7722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29610/2018 proposto da:
O.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Verlato Davide;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2004/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 16/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/11/2019 da Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino (OMISSIS) O.G..
Il richiedente ha dichiarato di essere omosessuale, svolgendo un racconto ricco di particolari tutti però generici e non verosimili. Non ha chiarito come è stato scoperto ed ha reso una versione dei fatti intrinsecamente contraddittoria. Non ha saputo dire quanto tempo è durata la relazione con il suo compagno e ha affermato di non frequentare la comunità omosessuale in Italia. Anche le caratteristiche dell’arresto e della fuga non sono verosimili. La versione narrata alla Commissione territoriale è stata sostanzialmente confermata davanti al Tribunale aggiungendo alcuni particolari della scoperta e dell’aggressione subita a causa di essa. Non è stato fatto cenno della situazione generale della (OMISSIS).
La Corte, come il Tribunale ha, pertanto, escluso il rifugio politico e la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. a) e b). In relazione alla lett. c) le fonti consultate, di cui si dà riscontro in motivazione, escludono l’esistenza di un conflitto armato esterno od interno, nell’area di provenienza del ricorrente.
Viene infine esclusa anche la ricorrenza dei requisiti per il permesso umanitario in mancanza di qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi a tre motivi. Non svolge difese l’Amministrazione intimata.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 oltre che il vizio di motivazione per non aver la Corte di Appello attivato adeguatamente i propri poteri istruttori officiosi in relazione sia alla situazione generale del paese di origine del ricorrente sia in ordine al profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona così da poter valutare in concreto la vulnerabilità dello stesso. Non risulta, infine, essere stata eseguita alcuna indagine approfondita sulla situazione politica e sociale attualmente esistente in (OMISSIS) e sulle forme di violenza militare e terroristica attuate in danno di civili.
La censura è inammissibile perchè del tutto astrattamente formulata, senza alcun riferimento alla effettiva situazione del ricorrente e senza alcuna indicazione od allegazione di fonti alternative a quella indicata nel provvedimento impugnato, in relazione a tutte le protezioni richieste. Ove si ritenga carente, entro i limiti della sindacabilità della valutazione dei fatti, nel giudizio di legittimità, è necessario che si rappresenti la mancanza di novità delle deduzioni difensive o delle allegazioni contenute nel ricorso, incorrendo in mancanza nel difetto, nella specie radicale, di specificità.
Nel secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla valutazione di non credibilità del ricorrente. Tale giudizio, unito a quello sulla pericolosità in generale del paese di origine, secondo il ricorrente, è in contrasto con le allegazioni e le documentazione prodotta.
Anche questa censura, per le ragioni già svolte sul primo motivo è inammissibile. Il riferimento alle allegazioni e alla documentazione prodotta è del tutto generico così da rendere aspecifica l’intera censura.
All’inammissibilità del ricorso non consegue la statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020