Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7721 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26443-2008 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, giusta procura in

calce al ricorso;

contro

D.P.R. titolare dell’omonima ditta individuale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso

lo studio dell’avvocato ANGELETTI ALBERTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VANNUCCI VITO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT S.P.A., già MONTE dei PASCHI di SIENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 12 02/2 007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

del 26/10/2007, depositata il 30/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione proposta da D.P.R. avverso la cartella esattoriale per la riscossione di crediti contributivi, disattendendo il motivo proposto dall’Istituto concernente la mancata integrazione del contraddittorio, non esteso alla spa SCCI, società di cartolarizzazione dei crediti Inps, sul rilievo della mancata allegazione e prova che il credito fosse stato effettivamente ceduto a detta società;

Letto il ricorso dell’Inps, il controricorso, nonchè la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione appaiono condivisibili, perchè il motivo di ricorso – per cui l’iscrizione a ruolo, nei casi disciplinati dalla L. n. 448 del 1998, art. 13 è chiesta dall’Inps quale cedente e che con la notifica della cartella il debitore viene a conoscenza della cessione – presuppone circostanze di fatto, come l’intervento dell’Inps come cedente nel procedimento di iscrizione a ruolo e la rilevabilità di tale circostanza nella cartella notificata al debitore, che non risultano dalla sentenza impugnata, la quale pare piuttosto escluderle;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

Ritenuto le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00, oltre duemila Euro per onorari, ed oltre accessori di Legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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