Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7721 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24016-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA AMORETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO MANSI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2492/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 24/02/2015 e depositata il

10/03/2015;

dita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA e dato atto dell’errore materiale contenuto nella proposta del

relatore ex art. 380-bis c.p.c., ove l’intimato è stato indicato

come B.G., in luogo di P.L..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie di impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso avanzata in data 08/02/2010 per le ritenute Irpef sulle somme corrisposte quale incentivo all’esodo, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta, stante l’illeggibilità della firma apposta nella ricevuta di ritorno della relativa racc. A/R;

3. la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 4, commi 1 e 3 e art. 7, commi 1 e 4 in combinato disposto con l’art. 160 c.p.c.”, e chiede la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto della domanda di rimborso per intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 2;

4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. il primo motivo – per il quale non si riscontra il difetto di autosufficienza eccepito dal controricorrente, trattandosi di questione di diritto su fatti che possono ritenersi pacifici – è manifestamente fondato, dovendo darsi continuità al principio per cui “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 c.p.c.” (Cass. Sez. U. n. 9962/10; conf. ex multis Cass. nn. 18907/16, 16289/15); va quindi cassata la sentenza impugnata che ha fondato l’inammissibilità dell’appello, notificato a mezzo posta al difensore del contribuente, sulla illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno, contestualmente escludendo la sussistenza dei “presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”;

4. non ricorrono invece le condizioni per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla luce di non univoche emergenze processuali (pacifica la presentazione dell’istanza di rimborso in data 09/02/2010 e l’accoglimento della domanda da parte della C.T.P. per la somma di Euro 47.301,19, nella sentenza impugnata e nel ricorso si fa riferimento all’imposta Irpef versata nel 2005, mentre nel controricorso si fa riferimento ad un rapporto di lavoro cessato il 31/10/2001, ad un incentivo di Lire 630.560.461 versato in 48 mensilità e – soprattutto – ad una “successiva determinazione sia dell’an che del quantum dell’obbligazione fiscale” come da comunicazione dell’Agenzia delle entrate del 19/10/2009, con versamento da parte del contribuente in data 18/12/2009 “dell’imposta Irpef residua da tassazione separata e liquidata d’ufficio per l’importo complessivo di Euro 878,94” (v. pagg. 2, 3, 4 e 8 del controricorso); è quindi necessario che il giudice di rinvio accerti se sia o meno intervenuta la decadenza, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 3676/14; conf. Cass. nn. 2837/17, 22420/16, 7996/16, 25268/14).

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

osì deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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