Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7721 del 20/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 20/03/2019), n.7721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28212-2017 R.G. proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLINO IACOVONE;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA C.G.RUESCH SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso

lo studio dell’avvocato EMANUELE MERILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO TURRA’;

– resistente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, CASA DI CURA PRIVATA M. VILLA DEI PLATANI

SPA;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 10820/2017 del

TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale TRONCONE FULVIO, che conclude per il

rigetto del ricorso.

Il COLLEGIO:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con sentenza in data 31.10.2017 n. 10820 il Tribunale di Napoli, decidendo sulla questione pregiudiziale di competenza ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4), rigettava la eccezione proposta da M.M. in relazione ai criteri di radicamento della competenza per territorio ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c., affermando la propria competenza territoriale a pronunciare sulla domanda di condanna in regresso ex artt. 1299 c.c. proposta da Casa di Cura C.G. RUESCH s.p.a. nei confronti del M. ed avente ad oggetto le somme che, in altro giudizio, la Casa di cura era stata condannata a versare a titolo di risarcimento danni per responsabilità professionale medica.

Il Tribunale riteneva che essendo stato azionato un credito liquido ed esigibile, la causa rimaneva radicata avanti il Tribunale di Napoli adito in applicazione del criterio di collegamento di cui all’art. 20 c.p.c., ed all’art. 1182 c.c., comma 3, (domicilio-sede legale della società creditrice), anche in relazione al “forum contractus, essendo il diritto ad azionare il regresso sorto nel luogo ove l’attrice è tenuta al pagamento” dell’importo risarcitorio in favore del danneggiato (cfr. sentenza, in motiv., pag. 2). In particolare, secondo il Tribunale, non occorreva effettuare alcun accertamento in ordine alla liquidità od al titolo del credito, essendo sufficiente ai fini della individuazione della competenza territoriale la mera richiesta da parte dell’attore del pagamento di una somma determinata.

La sentenza del Tribunale di Napoli è stata ritualmente impugnata con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. da M.M., con ricorso notificato in via telematica il 23.11.2017 ai difensori di Casa di cura RUESCH s.p.a. e di AXA Assicurazioni s.p.a., nonchè presso l’indirizzo PEC di Casa di cura privata M. s.p.a.

Ha resistito Casa di cura RUESCH s.p.a.

Non hanno svolto difese gli altri intimati.

Il Procuratore Generale ha espresso parere instando per il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c..

Diritto

RITENUTO

Il ricorso per regolamento necessario di competenza è affidato alle seguenti censure:

– con sentenza n. 9365/2014 il Tribunale di Napoli, pronunciando nella causa promossa dalla danneggiata S.L. nei confronti del professionista M.M. e della Casa di cura M. s.p.a., e nella quale i convenuti avevano chiamato in causa la Casa di cura Ruesch s.p.a. – indicata quale responsabile “esclusiva” del danno -, aveva condannato RUESCH s.p.a. al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 163.201,20 escludendo la corresponsabilità degli altri convenuti;

– l’accordo transattivo, concluso in data 10.2.2015 tra Ruesch s.p.a. e S., in esecuzione del quale la società aveva versato alla danneggiata la somma concordata (Euro 180.0000,00 per sorte ed accessori oltre ad Euro 19.819,00 per spese di lite), non era opponibile al M. che a tale accordo non aveva partecipato e non poteva quindi costituire titolo azionabile in regresso;

– ne seguiva la insussistenza di un rapporto obbligatorio tra Ruesch s.p.a. e M. e tanto meno di un credito liquido ed esigibile che legittimasse l’applicazione dell’art. 20 c.p.c. sotto entrambi i profili del “forum contractus” e del “forum destinatae solutionis”.

Il ricorso è infondato.

Errata è l’affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui ricollega l’applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 3, con riferimento al “forum destinatae solutionis”, alla mera indicazione da parte dell’attore dell’importo del credito azionato in giudizio.

Risolvendo il contrasto giurisprudenziale questa Corte Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016 ha ritenuto, infatti, di non condividere l’orientamento secondo cui – dovendo attribuirsi preminente rilievo al principio generale desumibile dagli artt. 10 e 14 c.p.c., anche ai fini della determinazione della competenza territoriale -, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis” previsto da tale ultima disposizione, comma 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla sola domanda formulata dall’attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7674 del 13/04/2005; id. Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10837 del 17/05/2011). Le Sezioni Unite hanno, affermato, in contrario che “l’interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione “portabile” è inoltre coerente anche con il favor debitoris che ispira la regola generale di cui al citato art. 1182, comma 2, n. 4. Le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell’interpretazione restrittiva dell’art. 1182 c.c., comma 3, c.c., richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell’attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo, come sostenuto da Cass. 7674/2005, cit., e dagli altri precedenti che vi si richiamano discostandosi dall’orientamento tradizionale. In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale.”.

Le Sezioni Unite hanno, quindi, “ribadito che rientrano nella previsione di cui all’art. 1182 c.c., comma 3, esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico” (senza che possa residuare alcun margine di discrezionalità), precisando che, in relazione a tali presupposti, alla domanda attorea non è consentito comunque “dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l’ammontare del credito) privi di riscontro probatorio.”

Orbene calando nella fattispecie i principi di diritto enunciati, si osserva che l’errata formulazione dell’enunciato per cui la liquidità del credito è frutto della “scelta discrezionale” dell’attore, non inficia comunque la statuizione affermativa della competenza territoriale contenuta nella sentenza impugnata, avendo il Tribunale di Napoli ancorato la decisione a requisiti oggettivi inerenti la natura del credito in regresso.

Osserva al riguardo il Collegio che la contestazione mossa dal ricorrente alla sentenza affermativa della competenza territoriale si sviluppa interamente sul piano del merito, e non invece – come richiesto – sul piano dei criteri di radicamento della competenza ex art. 20 c.p.c..

Il ricorrente, infatti, nega la esistenza della obbligazione di regresso per difetto di un titolo idoneo e, sull’accertamento di tale presupposto – che non può che competere al Giudice in esito alla fase decisoria del processo -, viene esclusivamente a fondare l’argomento a supporto del regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., senza considerare che esulano dalla verifica di competenza gli accertamenti richiesti dalle eccezioni e difese svolte dalla parte convenuta inerenti la esistenza e la validità del titolo dedotto in giudizio, eccezioni e difese di merito che non incidono, pertanto, sulle statuizioni del Giudice – assunte in base alla prospettazione della domanda ed alla verifica della natura pecuniaria della pretesa – secondo cui la liquidità del credito risultava dall'”accordo transattivo” stipulato in ordine all’importo risarcitorio (nell’atto introduttivo del giudizio definito come accordo meramente attuativo della sentenza n. 9365/2014 di condanna al risarcimento danni, pronunciata contro Ruesch s.p.a.), e consentiva il radicamento della competenza presso il Tribunale di Napoli, sia in relazione al luogo di adempimento della obbligazione pecuniaria presso il domicilio ((OMISSIS)) della società attrice ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, sia in relazione al luogo di insorgenza della obbligazione in regresso, ai sensi dell’artt. 1299 c.c., comma 1, e dell’art. 2055 c.c., comma 2, da individuare in relazione al fatto genetico della responsabilità, da individuarsi nel caso di specie nel luogo in cui si è verificato l’inadempimento dell’obbligazione “ex contractu” della Casa di cura Ruesch s.p.a. (dunque in Napoli ove è ubicata la struttura sanitaria) che – secondo l’assunto attoreo – è stata chiamata a rispondere del “fatto altrui” (ex art. 1228 c.c. ovvero in relazione a rapporto di collaborazione professionale, o di altro tipo), essendo stato interamente causato l’inadempimento contrattuale dalla negligente esecuzione della obbligazione sanitaria – da contatto sociale – da parte del professionista (negligenza che, secondo l’assunto della Casa di cura sarebbe stata accertata dalla c.t.u. svolta nel corso del giudizio di condanna al risarcimento danni): la competenza territoriale viene a radicarsi, pertanto, anche in relazione al “forum contractus” ex art. 20 c.p.c. in Napoli, essendo stato eseguito il primo intervento chirurgico presso la Casa di cura Ruesch s.p.a. in data 11 maggio 2005 (mentre il secondo intervento, in relazione al quale soltanto, è stata esclusa dalla sentenza 20.6.2014 n. 9365 del Tribunale di Napoli la responsabilità del prof. M. e della Casa di cura M., è stato eseguito in Avellino, presso la indicata Casa di cura, il giorno successivo 12 maggio 2005), e rilevando il pagamento dell’importo risarcitorio eseguito da Ruesch s.p.a. in attuazione dell’accordo transattivo stipulato con la danneggiata, non – come erroneamente asserito dal ricorrente – in relazione al distinto titolo negoziale (transazione), evidentemente inidoneo a far sorgere obbligazioni in capo al M. – terzo estraneo al contratto -, ma soltanto quale condizione di esigibilità del credito vantato in regresso che, come visto, trova titolo nella condotta illecita dannosa.

Quanto al “forum destinatae solutionis” non assume alcun rilievo – in contrario – la mera allegazione del ricorrente secondo cui il domicilio di Ruesch s.p.a. non era in Napoli “al momento della scadenza della presunta obbligazione” (ricorso pag. 5): è appena il caso di osservare, al proposito, che anche nel caso di impugnazione per regolamento necessario di competenza la parte ricorrente è, comunque, tenuta ad assolvere i requisiti minimi prescritti per l’ammissibilità dei motivi di ricorso e, nella specie, tale onere non risulta adempiuto, non essendo stato indicato nè come, nè quando, sia avvenuta la modifica di domicilio della società creditrice, rispetto a quello individuato dal Giudice di merito, difettando peraltro qualsiasi riferimento cronologico della asserita “scadenza” della “presunta obbligazione” (con riguardo a tale aspetto la eccezione di incompetenza formulata dal M. si palesa incompleta, avendo del tutto omesso il convenuto di indicare e dimostrare – essendo suo onere: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16096 del 14/07/2006; id. Sez. 3, Ordinanza n. 24277 del 22/11/2007; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018 – il diverso domicilio della Casa di cura Ruesch s.p.a.: cfr. comparsa di risposta M., riprodotta a pag. 2 del controricorso).

Diversa questione, attinente il merito della controversia, è quella che investe: a) la interpretazione del giudicato di cui alla sentenza n. 9365/2014 (se esteso o meno all’accertamento della responsabilità del M. in relazione alle prestazioni sanitarie svolte presso la Casa di cura Ruesch s.p.a.); b) la natura attuativa ovvero novativa dell’accordo transattivo stipulato tra la danneggiata e Ruesch s.p.a.. Entrambe le predette questioni non incidono, infatti, sui criteri di radicamento della competenza territoriale e cioè sulla “natura” del credito azionato in giudizio (obbligazione di regresso ex art. 1299 c.c., comma 1, per l’intera somma corrisposta alla danneggiata), nè sulla “liquidità” dello stesso (in considerazione della liquidazione del risarcimento del danno contenuta nella sentenza di condanna e della somma versata in attuazione dell’accordo transattivo).

Pertanto il ricorso per regolamento necessario ex art. 42 c.p.c. deve essere rigettato e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Napoli.

Il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite che, in assenza di specifica indicazione tabellare concernente il giudizio di impugnazione in questione, possono essere liquidate, in dispositivo, in base al criterio residuale previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, comma 5.

PQM

Dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Napoli avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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