Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7721 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 18/03/2021), n.7721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12617/2019 proposto da:

S.K., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’Avvocato Maria Daniela Sacchi, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4691/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/10/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.K., cittadino dello Stato del (OMISSIS), ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Milano ne respingeva l’impugnazione avverso l’ordinanza del locale Tribunale di rigetto dell’opposizione al provvedimento della Commissione territoriale con cui era stata disattesa la richiesta di protezione internazionale e di riconoscimento del diritto a quella umanitaria.

La Corte territoriale ha ritenuto la non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente in fase amministrativa e quindi davanti al tribunale in primo grado così rigettando le domande di protezione internazionale sub specie del rifugio e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). I giudici di appello hanno altresì escluso ex art. 14, lett. c) D.Lgs. cit. d’esistenza di un conflitto armato interno e di un grado di violenza indiscriminata tale da integrare il relativo presupposto (sentenza Diakitè C-285/12) nel Paese di origine del richiedente, per una scrutinata situazione del Paese sostenuta dagli esiti di cui al Report di Amnesty International 2017/2018. E’ stata altresì esclusa l’integrazione legittimante il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in difetto di situazioni di vulnerabilità e di una integrazione in Italia.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.K., cittadino dello Stato del (OMISSIS) e di etnia (OMISSIS), nel racconto reso aveva dichiarato: di aver abbandonato il proprio Paese, in seguito a contrasti insorti con gli abitanti, di etnia (OMISSIS), del villaggio limitrofo al proprio, i quali avevano ottenuto l’autorizzazione ad utilizzare i terreni di sua proprietà per adibirli al pascolo del bestiame, in tal modo sottraendoli alla coltivazione; che nella lite che ne era seguita egli era stato trattenuto in carcere in cui subiva maltrattamenti e da cui era liberato per l’intervento del padre militante del partito (OMISSIS), previo pagamento della cauzione; che datosi alla fuga, tanto provocava l’arresto del genitore; che egli raggiungeva l’Italia dopo aver viaggiato per il Mali, il Burkina Faso, il Niger e la Libia; che nel corso della seconda audizione egli riferiva di non avere più notizie del fratello; che dopo essere stato scarcerato, una malattia, determinata da riti di magia nera ad opera di vicini di etnia (OMISSIS), colpiva l genitori provocando il decesso della madre.

Ciò posto, con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non avere applicato la Corte territoriale i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova. Il richiedente aveva reso un racconto particolareggiato della vicenda che lo aveva visto costretto a lasciare il Paese di origine. Il richiedente deduce quindi che l’appartenenza del padre come militante all'(OMISSIS), partito di opposizione, aveva aggravato la sua situazione e fa pertanto valere detta appartenenza insieme alla sua etnia quale ragione di subite discriminazioni.

Il dichiarante di contro a quanto ritenuto dalla Corte di merito era credibile ed i giudici di appello gli avevano invece negato protezione incorrendo nelle indicate violazioni di legge.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha formulato il giudizio sulla non credibilità del racconto del richiedente evidenziandone i contenuti di non coerenza con riguardo all’episodio dell’arresto intervenuto in seguito alla lite intercorsa con gli abitanti del limitrofo villaggio per ragioni di proprietà, racconto di cui la prima ha valorizzato il carattere vago e sommario, nella inverosimiglianza, inoltre, dell’evidenza, pure narrata, di non avere il richiedente mantenuto rapporti con il padre e ancora della circostanza che pur continuando la famiglia a vivere presso il villaggio di appartenenza, sempre il richiedente non abbia riferito nulla sulle attuali minacce da questa ricevute.

Il giudizio comunque articolato è rispettoso della previsione di legge e nel carattere indicativo dei parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sindacabile in cassazione nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella fattispecie neppure dedotti (Cass. n. 21142 del 07/08/2019; vd. Cass. n. 20580 del 31/07/2019; Cass. n. 11925 del 19/06/2020; Cass. n. 13578 del 02/07/2020).

L’evidenza, ancora, che l’appartenenza a distinta etnia non sia ragione di persecuzione in Gambia, anche nel periodo del presidente J., è ulteriore ratio che sostiene il giudizio della Corte territoriale che in alcun modo è attinta dalla portata critica che difetta così, e peraltro, anche di non concludenza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte di appello riconosciuto a sussistenza di una minaccia grave alla vita del richiedente.

Il sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Affari Esteri ed altri siti nel segnalare la situazione del Gambia ne evidenziavano la violazione, ai danni della popolazione, di libertà fondamentali e diritti umani e l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata secondo il portato della sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso cd. Elgafaji ed il più recente Diakitè.

Il motivo è inammissibile perchè la Corte di appello di Milano con l’impugnata sentenza ha dato corretta definizione alla nozione di violenza indiscriminata in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) (Cass. n. 18306 del 08/07/2019) in forza di fonti aggiornate riportate in motivazione (Amnesty International Annual report Gambia 2017/2018), a cui il motivo meramente contrappone altre fonti senza segnalare della prima il travisamento o il carattere recessivo rispetto a quelle citate (arg. Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere la Corte di merito assolto all’onere di cooperazione istruttoria.

Il motivo è inammissibile là dove diretto a contestare l’indicato onere rispetto alla protezione internazionale, vale infatti in materia a regola affermata da questa Corte e per la quale, in tema di protezione internazionale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (ex multis: Cass. n. 10286 del 29/05/2020).

Nel resto il motivo contrappone al giudizio della Corte di merito una diversa interpretazione del fatto integrato dalle condizioni di violenza indiscriminata nel paese di origine del richiedente per una diversa allegazione di fonti, il tutto quindi in ragione di una critica che, per i segnalati contenuti, rimane di natura meritale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUI per non avere riconosciuto la Corte di appello al richiedente la protezione per ragioni umanitarie per il grado di integrazione sociale raggiunto in Italia. Ti ricorrente aveva raggiunto un buon grado di integrazione come documentato da attestati circa il raggiunto buon livello di conoscenza della lingua italiana. Egli aveva un contratto di lavoro in Italia e ove fosse rientrato nel Paese di origine si sarebbe trovato esposto ad una situazione di estrema vulnerabilità come riconosciuto ad altri richiedenti protezione da diversi tribunali italiani.

Il motivo è inammissibile perchè diretto ad una non ammessa, in sede di legittimità, rivalutazione del fatto e tanto in presenza di un difetto di sussunzione nella dedotta violazione di legge per diversità degli elementi fattuali dedotti.

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. n. 6035 del 13/03/2018).

5. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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