Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7721 del 06/04/2020

Cassazione civile sez. I, 06/04/2020, (ud. 29/11/2019, dep. 06/04/2020), n.7721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27810/2018 proposto da:

D.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Petracca Elena;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2005/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/11/2019 da Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino del (OMISSIS) D.A..

A sostegno della decisione ha evidenziato che il ricorrente ha dichiarato davanti la Commissione territoriale ed al Tribunale di aver abbandonato il proprio paese perchè alla morte del padre era insorta una controversia ereditaria e il fratello si era opposto fino ad uccidere uno dei contendenti per poi darsi alla fuga. A questo punto i familiari della persona uccisa avrebbero deciso di vendicarsi su di lui, costringendolo a fuggire all’estero.

La Corte d’Appello ha qualificato come meramente privatistica la vicenda rilevando, peraltro, che il ricorrente non era neanche direttamente imputato dell’omicidio narrato. Peraltro nelle due audizioni lo stesso non faceva alcun cenno alla situazione generale.

Dalle informazioni officiose assunte comunque la Corte ha escluso che nell’area di provenienza del richiedente (zona di (OMISSIS)) vi fosse una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato.

Viene escluso anche il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria perchè è mancato qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi a tre motivi. Non svolge difese l’Amministrazione intimata.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 oltre che il vizio di motivazione per non essere stati esercitati i poteri istruttori officiosi cui il giudice sarebbe stato tenuto in relazione alla mancata protezione delle autorità statuali nelle vicende di vendette familiari o private nel paese di origine del ricorrente.

La censura è inammissibile dal momento che la Corte d’Appello pone in luce espressamente le carenze allegative della domanda ma neanche nel motivo viene dedotta la preventiva allegazione nella fase di merito della mancata protezione delle autorità statuali.

Nel secondo motivo viene dedotto, la violazione di legge sempre in relazione al citato art. 14 accompagnata dall’eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione della Corte d’Appello, a causa della parzialità delle fonti esaminate, alle quali vengono contrapposte informazioni tratte da altri siti relative alla situazione del (OMISSIS) nel 2018.

La censura è inammissibile perchè le informazioni riportate non risultano essere già state allegate nel giudizio di merito. Al riguardo, oltre all’espressa precisazione contenuta nel provvedimento impugnato manca l’indicazione dell’avvenuta allegazione da parte del ricorrente. Ove, come è verosimile, le fonti fossero successive al deposito del provvedimento impugnato” esse sarebbero radicalmente estranee all’esame del giudice di legittimità, al quale non possono essere dedotte ed allegate circostanze e fatti nuovi.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e la carenza assoluta di motivazione in relazione alla negata protezione umanitaria, tenuto conto della motivazione del tutto sbrigativa e priva di giustificazione argomentativa, posta a base della decisione.

Anche quest’ultima censura è inammissibile perchè non viene indicato nel motivo cosa era stata dedotto ed allegato a sostegno della domanda di protezione umanitaria così da non poter prendere in esame la sollevata carenza motivazionale.

All’inammissibilità del ricorso non consegue la statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020

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