Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7720 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5682-2009 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO
LUIGI, CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
F.A., ITALRICAMI DI AGOSTINO FRISULLO & C. SAS;
– intimati –
avverso la sentenza n. 325/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
14.2.08, depositata il 03/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Lecce accoglieva parzialmente la opposizione proposta dalla Italricami di Agostino Frisullo & C. sas avverso due decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti dall’Inps per omissioni contributive da ottobre 1985 al 15 luglio 1992, applicando la prescrizione quinquennale e facendola decorrere dal 16 luglio 1997, data di notifica del verbale ispettivo, con la conseguenza di ritenere non prescritti solo i contributi dal 16 luglio 1992 al 30 aprile 1997;
Letto il ricorso dell’Inps, nonchè la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione appaiono condivisibili, giacchè essa richiama la sentenza delle SU di questa Corte n. 6173/2008 per cui la prescrizione quinquennale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 commi 9 e 10 si applica anche alle contribuzioni anteriori alla entrata in vigore della medesima legge, ma, trattandosi di termine più breve di quello decennale fissato dalla normativa anteriore, il termine più breve decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l’abbreviazione, purchè, a norma della legge precedente, non residui un termine minore;
Ritenuto che il ricorso deve accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d’appello di Bari, la quale deciderà la causa sulla base del principio sopra ricordato enunciato dalla Sezioni unite;
Ritenuto che il medesimo giudice deve provvedere sulle spese del presente processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010