Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7720 del 20/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 20/03/2019), n.7720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 18051/2017

R.G, sollevato dal Tribunale di Genova con ordinanza del 06/07/2017

nel procedimento vertente tra:

C.M., da una parte, e O.P., dall’altra, ed iscritto al

n. 13710/2016 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale BASILE TOMMASO, che chiede

dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Genova.

IL COLLEGIO:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che il Giudice di Pace di Genova, adito da O.P. con opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di C.M. – con il quale veniva richiesto il pagamento, a titolo di regresso, della somma di Euro 4.265,95 oltre interessi, avendo egli estinto “per l’intero” il saldo passivo di un conto corrente bancario cointestato ad entrambi – dichiarava, con ordinanza in data 29.7.2016, la propria “incompetenza per materia”, accogliendo la eccezione pregiudiziale formulata dalla O. sul presupposto che la causa verteva sul regime patrimoniale della famiglia, ed avendo altresì la stessa opponente spiegato domanda riconvenzionale di condanna, nei confronti del C., per il pagamento di importi – per l’ammontare di Euro 6.934,05 – maturati ed insoluti, da quello dovuti a titolo di assegno di mantenimento per i figli;

– che il Tribunale Ordinario di Genova, avanti il quale la causa era stata ritualmente riassunta dal C., con ordinanza in data 6.7.2017 ritualmente comunicata in via telematica dalla Cancelleria di quel Tribunale ai procuratori delle parti, in data 6.7.2017 – ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., affermando la competenza inderogabile funzionale del Giudice di Pace a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 c.p.c.;

– che il Pubblico Ministero, richiamando il precedente di questa Corte cass. 22.5.2015 n. 10563, ha concluso per l’affermazione della competenza funzionale del Giudice di Pace.

Diritto

RITENUTO

– che, per costante orientamento della S.C., la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, ma contiene, ancorchè implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto la pronuncia di invalidità del decreto è conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso; di conseguenza ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell’art. 645 c.p.c. (Cass. 1998 n. 1485, 1999 n. 2352, 2000 n. 1037, 2005 n. 10687; id. Sez. 3, Ordinanza n. 15694 del 11/07/2006).

Ed infatti, ove il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo riconosca che la domanda di condanna era stata rivolta ad un giudice incompetente, egli dichiara tale incompetenza (che è anche la propria), revoca il decreto e rimette le parti davanti al giudice competente; in tal caso si pone termine, con la pronuncia di incompetenza e la conseguente revoca – per motivi processuali – del decreto ingiuntivo, al giudizio di opposizione, onde, essendo la pronuncia di revoca del decreto (esplicita o implicita) conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che viene trasferita avanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un “ordinario giudizio di cognizione”, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario, come si arguisce dall’art. 645 c.p.c., comma 2, ivi permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato ed ormai trasmigrato al giudice “ad quem” (cfr. Corte cass. 11 ottobre 1995, n. 10586; id. Sez. L, Sentenza n. 2352 del 16/03/1999; id. Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 09/11/2004 – nella prima parte della massima -; id. Cass., ord. 20 maggio 2005, n. 10687).

– che, conseguentemente, il Giudice “ad quem” avanti il quale le parti hanno inteso – non “proseguire” il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma più correttamente – “iniziare” un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto l’accertamento del credito, non potrà sollevare conflitto negativo di competenza, ex art. 45 c.p.c., limitandosi a contestare la declaratoria di incompetenza indicando la “competenza funzionale” ex art. 645 c.p.c. del Giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che ogni questione attinente a tale competenza funzionale è rimasta assorbita nella pronuncia che ne costituisce affermazione ed esercizio – con la quale è stato accertato il vizio di invalidità originaria del decreto (per incompetenza del Giudice che lo ha emesso) ed è stata disposta – anche se implicitamente – la revoca (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 2352 del 16/03/1999; id. Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 11/07/2006; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10563 del 22/05/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20935 del 17/10/2016);

– che la preclusione a sollevare il conflitto negativo di ufficio concerne esclusivamente la prospettazione della violazione della competenza funzionale del Giudice a quo ex art. 645 c.p.c., mentre non vi è alcuna ragione fondata su previsione normativa espressa ovvero di natura sistematica, ad impedire al Giudice “ad quem” di contestare la propria competenza individuando un diverso Giudice competente “ratione materiae” o per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c.. Ed infatti, venendo in tal modo ad enunciarsi il principio di diritto regolativo della questione controversa, il Giudice “ad quem” potrà pur sempre sollevare conflitto negativo di competenza, ex art. 45 c.p.c., qualora non si limiti a contestare la declaratoria di incompetenza mediante la indicazione della “competenza funzionale” ex art. 645 c.p.c. del Giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, come si è visto, ogni questione attinente a tale competenza funzionale è rimasta assorbita nella pronuncia che ne costituisce affermazione ed esercizio – con la quale è stato accertato il vizio di invalidità originaria del decreto (per incompetenza del Giudice che lo ha emesso) ed è stata disposta -anche se implicitamente – la revoca, ma invece contesti la pronuncia di incompetenza, investendo il criterio di radicamento della competenza sotteso alla pronuncia di nullità del decreto ed individuando, quindi, un “ulteriore” criterio di radicamento della competenza “per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c.” avanti lo stesso Giudice “a quo” od avanti un terzo Giudice, diverso da quello della competenza funzionale ex art. 645 c.p.c.;

– che nel caso di specie il conflitto negativo di competenza deve comunque essere dichiarato inammissibile, sia perchè, dopo la pronuncia del Giudice a quo, è inesistente una questione di competenza funzionale ex art. 645 c.p.c.; sia perchè, nella ordinanza del Giudice “ad quem” non viene neppure contestato il criterio di competenza per materia (regime patrimoniale famiglia) in base al quale il Giudice della causa di opposizione a decreto ingiuntivo si è spogliato della propria competenza ritenendo invalidamente emesso il provvedimento monitorio, dovendo precisarsi al riguardo che è inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo Giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore, giacchè in tale ipotesi, non essendovi alcun Giudice competente per materia, l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., ex art. 49 c.p.c., comma 2, produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio “ratione valoris” non consentito dall’ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo (cfr. Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 1202 del 18/01/2018).

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Genova avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA