Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7720 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 18/03/2021), n.7720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11897/2019 proposto da:

G.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’Avvocato Roberto Ricciardi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1210/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/10/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.M., cittadino dello Stato del (OMISSIS), ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cu la Corte di appello di Milano ne respingeva l’impugnazione avverso l’ordinanza del locale Tribunale di rigetto dell’opposizione al provvedimento della competente Commissione territoriale con cui era stata disattesa la richiesta di protezione internazionale e di riconoscimento del diritto a quella umanitaria.

La Corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento della protezione internazionale richiesta nella ritenuta natura strettamente familiare delle ragioni dell’allontanamento del richiedente dal proprio Paese ed in difetto di allegazione di fenomeni di instabilità politica e sociale. Il pericolo di attacchi terroristici evidenziati nell’atto di appello non integrava ipotesi di violenza indiscriminata. Il diritto alla protezione umanitaria è stato negato nel rilievo della omessa allegazione di condizioni di vulnerabilità, nella ritenuta presenza nel paese di origine di figli e madre ed in difetto di integrazione in Italia.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo G.M., che nel racconto reso alla Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese, il Burkina Faso per le minacce di morte ricevute dallo zio che rivendicava pretese sul terreno ereditato dal richiedente dal proprio padre, deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia, omesso esame di circostanze decisive e violazione del dovere di cooperazione istruttoria col richiedente, scandito dalle puntuali disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 comma 3”.

La Corte di appello aveva reso una motivazione apparente nel ritenere l’irrilevanza dei fatti esposti per ottenere la protezione sussidiaria con violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 comma 1 bis, quanto alla ritenuta irrilevanza dei fatti esposti. La minaccia di un danno grave può infatti provenire anche da soggetti non statuali. Il Tribunale aveva il dovere di accertare se rispetto alle minacce denunciate dal richiedente, ove sussistenti e gravi, le autorità locali fossero in grado di fornire adeguata protezione. Non era stata accertata l’esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a tortura o trattamenti inumani.

I fatti narrati avrebbero individuato il rischio specifico cui sarebbe andato incontro il richiedente in caso di rientro nel Paese di provenienza.

Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

Nella titolazione della censura è indicata una dizione del vizio di motivazione non rispondente alla formulazione del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, infatti, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata che può essere ricorsa per cassazione solo violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, al di fuori delle quali il vizio di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).

In tema di ricorso per cassazione, ove venga dedotto vizio di motivazione, ai sensi del combinato disposto, i sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ricorrente è poi tenuto ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, evidenze che difettano nella censura proposta (Cass. n. 19987 del 10/08/2017; Cass. n. 8053 del 07/04/2014).

Il difetto di allegazione lascia inapplicabile il cd. onere attenuato di prova ed il dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice di merito in materia di protezione internazionale il cui presupposto è dato dall’assolvimento da parte del richiedente, per l’appunto, dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio.

Il motivo resta generico nel prospettare del fatto narrato una rilevanza della protezione internazionale nella non integrazione delle liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari di cause di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” (Cass. n. 9043 del 01/04/2019).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge quanto all’art. 10 Cost., comma 3, Direttiva 2011/95/UE nonchè in subordine del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Andava riconosciuto al richiedente il diritto di asilo ex art. 10 Cost., comma 3 e, fonti convenzionali, Convenzione di Ginevra del 1951 e protocollo di New York del 1961, della direttiva 2011/95/UE ove sia impedito nell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ed il pericolo di danno alla vita ed all’integrità fisica possano derivare da catastrofi naturali, sfruttamento della prostituzione, tratta e sfruttamento degli esseri umani.

La protezione umanitaria andava riconosciuta al richiedente che con l’unica domanda proposta con cui egli sollecitava che gli venisse riconosciuta la forma di tutela più rispondente al caso concreto, avendo egli visto compromesso, al rientro nel Paese di origine, apprezzabilmente la sua dignità ed il suo diritto ad un’esistenza libera e dignitosa nell’importanza dell’integrazione sociale, lavorativa e familiare raggiunta in Italia come ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4455 del 2018).

Nella situazione di estrema instabilità politica del Paese di origine, per i violenti scontri tra Guardia Presidenziale ed esercito, con vere e proprie rivolte popolari come ritenuto in distinte decisioni di diversi tribunali, vi era nel paese un quadro di generale allarme tale da rendere impossibile ottenere minima tutela anche rispetto a vendette private.

Il motivo è inammissibile perchè le proposte censure non sono attinenti al merito della decisione impugnata e nel loro affastellare ragioni di eterogenea natura non consentono neppure di ricostruire nei necessari termini di specificità la natura della critica svolta.

La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo”. L’esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (Cass. n. 15517 del 21/07/2020).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con la proposta censura si denuncia la decisione impugnata per aver tenuto che il “solo fatto di appartenere alla etnia più numerosa di per sè elida, per i singoli suoi componenti, il rischio di subire comportamenti discriminatori”. L'”apartheid” e comportamenti discriminatori per esempi forniti dalla “stessa storia recente dell’Africa” risulterebbero da “rapporti di forza dettati da molteplici fattori”.

La critica è assolutamente generica ed in alcun modo correlata alla ratio dell’impugnata sentenza che resta così contestata in modo del tutto inconferente, inefficace e quindi inammissibile per il richiamo, peraltro, ad un ragionamento che si assume in via presuntiva svolto dalla Corte di merito ma che risulta neppure individuato nei sui esatti e puntuali termini di confronto con la motivazione.

4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 5 comma 6, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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