Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 772 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 19/01/2010), n.772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gerolamo

Belloni 88, presso l’avv. PROSPERETTI Giulio, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 260/39/08 del 13/5/08.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF. L’intimato non si è costituito.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia deduce il vizio di motivazione, lamentando il fatto che la decisione sia fondata esclusivamente sulla illegittimità della acquisizione di documentazione extra-contabile, senza tenere in alcun conto il risultato degli accertamenti bancari eseguiti nei confronti della società e dei soci.

Il primo motivo è manifestamente fondato, non rinvenendosi nel percorso motivazionale del giudice tributario alcun riferimento agli ulteriori elementi indiziari su cui l’accertamento era fondato.

Risulta in conseguenza manifestamente fondato anche il secondo motivo, con il quale l’Agenzia, sotto il profilo del vizio di motivazione, censura l’affermazione secondo la quale l’accertamento non sarebbe sorretto da valide prove.

Con il terzo motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio assoluto di motivazione, esaurendosi, a suo dire, la motivazione nell’affermazione secondo cui l’Ufficio, in questa sede, ripropone le affermazioni già disattese dai Primi Giudici con ampia motivazione, per cui la Decisione e la Motivazione di 1^ grado non meritano alcuna censura e vanno confermate, mentre l’appello va respinto.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la motivazione – come del resto i primi due motivi di ricorso evidenziano – non si esaurisce nell’affermazione indicata dalla ricorrente ed il suo contenuto denuncia, sia pure sinteticamente, l’esame della questione”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore, pur dando atto della costituzione in giudizio, con controricorso, del contribuente;

che pertanto, accolti i primi due motivi e rigettato il terzo, la sentenza impugnata va cassata.

con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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