Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7719 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5459-2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA e PREDEN SERGIO, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 966/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

dell’11/2/08, depositata il 26/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli confermava la statuizione emessa dal locale Tribunale che aveva accolto la domanda di D.M.A. per la rivalutazione dei contributi relativi al periodo ultradecennale di esposizione all’amianto, affermando essere infondata la tesi dell’Istituto che intendeva limitare l’applicabilità del beneficio al solo periodo di esposizione e non all’intero periodo assicurativo Inail.

Letto il ricorso dell’Inps e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, essendosi già affermato (tra le tante Cass. n. 4950 del 6 aprile 2002), che il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, va interpretato nel senso che, anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell’amianto per un periodo ultradecennale, sia rivalutabile (per il coefficiente 1,5) il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l’intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l’amianto (cioè, in pratica, l’intero periodo di assicurazione all’INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell’amianto), atteso che, da un lato, l’estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale e che, dall’altro, l'”intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto” deve essere inteso – alla luce delle finalità proprie della L. n. 257 del 1992 evidenziate anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 – come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi;

Ritenuto che il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella stessa Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA