Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7719 del 24/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1514/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DLI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 240/10/2015, emessa il 17/06/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALI di TRIESTE, depositata il

22/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il contribuente è medico convenzionato con il sistema sanitario. Ha chiesto il rimborso dell’Irap corrisposta tra il 2006 ed il 2009, sul presupposto di averla indebitamente versata, non avendo egli un’organizzazione professionale autonoma.

I giudici di merito nel grado di appello, hanno ritenuto non sussistere una autonoma organizzazione, per mancanza di beni strumentali significativi, con un solo dipendente amministrativo part-time.

L’Agenzia propone ricorso lamentando violazione delle norme in tema di IRAP, in ordine al concetto di autonoma organizzazione.

Quest’ultimo non si è costituto.

Il ricorso è infondato.

Secondo la ricostruzione emersa nei giudizi di merito, si tratta di medico convenzionato con una segretaria part-time.

La circostanza risulta chiaramente presa in considerazione dalla CTR, che la ritiene accertata.

E’ regola affermata da questa Corte che in materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. u. n. 9451 del 2016, proprio in caso di un medico che aveva solo pochi beni strumentali al suo attivo), cosi che in caso di convenzionamento non possono ritenersi eccedenti il minimo indispensabile i beni usati conformemente allo statuto della convenzione. Ossia, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (sez. 5, n. 13405 del 2016).

Nella fattispecie, è emerso, tra l’altro, che l’impiego di beni strumentali si è risolto nell’uso di quelli previsti da statuto di convenzionamento, ma soprattutto che non vi erano dipendenti in grado di accrescere il reddito del contribuente, bensì solo una segretaria assunta a tempo parziale, e dunque la CTR ha fatto applicazione corretta dei principi affermati da questa Corte.

La mancata costituzione del contribuente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Poichè il ricorrente soccombente è un’amministrazione dello Stato, non è dovuto il doppio del contributo unificato (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA