Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7719 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 18/03/2021), n.7719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16995/2019 proposto da:

S.M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avv. Michele Carotta;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici, in via dei Portoghesi, 12, Roma, è domiciliato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1616/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2020 dal Cons. Dott. Giuseppe De Marzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 15/04/2019 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione proposta dal richiedente in epigrafe indicato, cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, che aveva respinto il ricorso indirizzato al rigetto della domanda di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale: a) ha osservato che l’appellante non si era confrontato con i rilievi del Tribunale quanto al rilievo che, alla stregua delle stesse dichiarazioni del richiedente, emergeva che quest’ultimo aveva lasciato il proprio Paese per ragioni meramente economiche; b) ha escluso che in Bangladesh sia presente una situazione di violenza generalizzata; c) ha escluso la sussistenza di fattori di vulnerabilità.

3. Avverso tale sentenza, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamentano nullità ed erroneità della sentenza per violazione o falsa applicazione dei principi che regolano l’onere della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato.

La doglianza è inammissibile, per l’assoluta assertività di formulazione che collide con la rilevata mancata deduzione degli stessi profili idonei a giustificare lo status di rifugiato, secondo il motivato apprezzamento dei giudici di merito.

2. Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza in dipendenza dei criteri erronei o illegittimi o insufficienti per valutare l’attendibilità del richiedente.

Anche in questo caso la censura è inammissibile, per l’elementare considerazione che il richiedente non è stato considerato inattendibile: semplicemente si è ritenuto che gli stessi fatti da lui dedotti non integrassero, in quanto meramente espressivi di criticità economiche, i presupposti della protezione richiesta.

3. Con il terzo motivo si lamenta nullità della sentenza per utilizzo di criteri erronei o illegittimi nella valutazione dei fatti rappresentati nella documentazione e nelle dichiarazioni rese dal richiedente, con riguardo alla negata protezione sussidiaria.

La doglianza è inammissibile, in quanto si traduce in mere asserzioni generali, senza alcuno specifico riferimento alla situazione del Bangladesh.

4. Con il quarto motivo si lamenta difetto di motivazione sostanziale della sentenza impugnata.

La censura è inammissibile per la sua genericità, in quanto si traduce in affermazioni prive di qualunque specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata.

5. In conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo il Ministero sostanzialmente svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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