Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7719 del 06/04/2020

Cassazione civile sez. I, 06/04/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 06/04/2020), n.7719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17779/2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

Sezionale della Corte di Cassazione in Roma, rappresentato e difeso

in forza di procura speciale allegata al ricorso dall’Avvocato

Massimo Gilardoni;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procura Generale Corte Di

Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto n. 14450/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dottoressa Irene Scordamaglia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A., cittadino (OMISSIS), ricorre avverso il decreto con il quale il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso presentato avverso la decisione della Commissione territoriale di quella stessa città di diniego nei suoi confronti di ogni forma di protezione internazionale.

2. L’impugnazione si articola in una preliminare richiesta di sollevare questioni di legittimità costituzionale e in due motivi.

2.1. Le questioni di legittimità costituzionale sono poste nei termini che seguono:

a) illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, così come convertito dalla L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, in riferimento al differimento della sua entrata in vigore;

b) illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per Cassazione sia di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado;

c) illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3-septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, essendo stata eliminata la possibilità di proporre appello avverso le decisioni del Tribunale.

2.2. Il solo motivo che attinge le statuizioni sul merito della controversia è declinato nei termini che seguono:

I. violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in quanto il Tribunale, nel ritenere che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato fattori di oggettiva vulnerabilità, avrebbe trascurato di considerare che la condizione di vulnerabilità presuppone un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto e la condizione di provenienza e sarebbe venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria sul punto.

3. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le questioni di illegittimità costituzionale che si chiede a questa Corte di sollevare sono manifestamente infondate.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che:

– “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per diletto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime” (Sez. 1 -, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 01);

– “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento” (Sez. 1-, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 03);

– “L’ordinamento costituzionale non impone il doppio grado di giurisdizionale, lasciando libero il legislatore di fissare deroghe in proposito, ove giustificate da criteri obiettivi e ragionevoli, che riguardino, senza discriminazioni, tutte le situazioni di un determinato tipo” (Corte Cost., sent. n. 199 del 2017 e 243 del 2014; ord. n. 42 del 2014; Sez. 2, n. 6225 del 15/03/2010, Rv. 611813 – 01; Sez. 1, n. 7409 del 15/12/1983, Rv. 432006 – 01).

2. L’unico motivo di ricorso articolato è inammissibile.

Preliminarmente rilevato che il vizio di violazione di legge nel caso di specie riferito alla falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, – deve essere dedotto mediante specifiche argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le evocate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione, va riconosciuto che non è formulata in maniera idonea la deduzione di errori di diritto, sì individuati per mezzo dell’indicazione delle singole norme violate, ma non dimostrati attraverso una critica effettiva alle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata, cioè, mediante specifiche e puntuali contestazioni della soluzione adottata dal giudice censurato rispetto a quella discendente dalla corretta interpretazione della norma denunciata.

Al lume di tale notazione, le doglianze riferite al profilo del diniego della protezione umanitaria sono generiche, in quanto meramente enunciative di proposizioni astratte, del tutto svincolate da qualsivoglia concreto riferimento alla specifica vicenda per cui è processo. In particolare, le eccezioni difensive non si misurano affatto con la ratio decidendi della statuizione sul punto, che ha negato la protezione umanitaria osservando come non risultasse allegata, nè altrimenti comprovata, alcuna situazione di particolare vulnerabilità del richiedente, non essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della misura di protezione residuale, la fattiva volontà di inserimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospitante.

Peraltro le deduzioni in diritto articolate in ricorso non si confrontano adeguatamente con gli approdi ermeneutici sulla norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cui è pervenuta questa Corte regolatrice (Sez. 1 -, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01; Sez. 6 – 1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648 – 01) e che, di recente, hanno trovato l’autorevole avallo del Supremo Collegio nomofilattico (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02). Secondo questa interpretazione, infatti, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbiano rilievo, quindi, il livello di integrazione raggiunto in Italia o la condizione di vulnerabilità allegata, quali elementi isolatamente ed astrattamente considerati. Poichè, infatti, il fine dell’indagine da compiersi è quello di verificare se il rimpatrio possa determinare per il richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in riferimento alla concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio.

Nulla di specifico e di concreto, in effetti, è stato allegato, neppure al cospetto di questa Corte, che consenta di ravvisare l’errore di diritto nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nel non effettuare la richiesta valutazione comparativa.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla è dovuto a titolo di spese, l’Amministrazione intimata non essendosi costituita in giudizio. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto a titolo di spese. Non ricorrono i presupposti per il versamento del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020

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