Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7718 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7718
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5024-2009 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO
LUIGI, CORETTI ANTONIETTA e MARITATO LELIO, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI
88, presso lo studio dell’avvocato AMICONI MAURO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DI VITA GIUSEPPE, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1055/2 008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
del 16/10/08, depositata il 21/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’avvocato Caliulo Luigi, che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’avvocato Di Vita Giuseppe, che si
riporta ai motivi del controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che
aderisce alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Catania aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta da L.F.G. avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’Inps per il pagamento dei contributi fissi della gestione commercianti dal 1.12.93 al 31.12.96, dichiarando prescritti i contributi maturati fino al 31 gennaio 1996, con condanna al pagamento di quelli successivi, avendo ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale. L’Inps appellava, non già in relazione alla durata del termine prescrizionale, ma solo per la mancata considerazione di un atto interruttivo del 14.10.96.
Con la sentenza impugnata veniva rigettato l’appello in considerazione della mancata prova del contenuto e della effettiva ricezione di quell’atto;
Letto il ricorso dell’Inps, il controricorso del L.F., nonchè la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione appaiono condivisibili, giacchè la questione della durata del termine prescrizionale, non quinquennale ma decennale, proposta dall’Inps con il presente ricorso, appare ormai preclusa dal mancato appello su questo punto, dal momento che l’Istituto non impugnò la sentenza di primo grado, che aveva applicato quello quinquennale, ma lo aveva appellato solo in relazione alla esistenza di un atto interruttivo;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e quindi rigettato;
Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in oltre duemila Euro per onorari, oltre accessori di Legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010