Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7718 del 06/04/2020

Cassazione civile sez. I, 06/04/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 06/04/2020), n.7718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13425/2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Brescia, alla Via

Moretto n. 70, presso lo studio dell’avvocato Luca Zuppelli, che lo

rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 1087/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato

il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Irene SCORIDAMAGLIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorso difetta anzitutto di procura speciale, riferendosi, quella allegata al ricorso, genericamente alla difesa in giudizio innanzi a molteplici autorità giudiziarie, senza nessun riferimento al provvedimento impugnato.

Questa Corte ha più volte ritenuto inammissibile, per difetto di procura speciale, il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Sez. L -, n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 651515 – 01; Sez. 6 – 3, n. 18257 del 24/07/2017, Rv. 645155 – 01; Sez. 1, n. 6070 del 21/03/2005, Rv. 580207 – 01).

2. Il ricorso stesso, inoltre, non risulta neppure notificato all’intimato, comportando, dunque, il difetto di notificazione la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Sez. 6 – 2, n. 12509 del 08/06/2011, Rv. 618095 – 01; Sez. 2, n. 4595 del 07/05/1999, Rv. 526128 – 01).

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese in assenza di attività difensiva della controparte. Non ricorrono i presupposti per il versamento del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla è dovuto a titolo di spese. Non ricorrono i presupposti per il versamento del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020

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