Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7717 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 18/03/2021), n.7717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8847/2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Carotta;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici, in via dei Portoghesi, 12, Roma, è domiciliato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 287/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2020 dal Cons. Dott. Giuseppe De Marzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 04/02/2019 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione proposta dal richiedente in epigrafe indicato, cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, che aveva respinto il ricorso indirizzato al rigetto della domanda di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale: a) ha condiviso il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente; b) ha escluso che in Senegal sia presente una situazione di violenza generalizzata; c) ha escluso la sussistenza di fattori di vulnerabilità.

3. Avverso tale sentenza, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamentano nullità ed erroneità della sentenza per violazione o falsa applicazione dei principi che regolano l’onere della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, alla luce della impossibilità di reperire documentazione probatoria dell’accaduto.

La doglianza è inammissibile, in quanto la valutazione dei giudici di merito non è fondata sull’assenza di documentazione ma sulla intrinseca inverosimiglianza del racconto e sulla assoluta genericità delle deduzioni difensive con le quali la prima era stata sottolineata dal primo giudice.

2. Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza in dipendenza dei criteri erronei o illegittimi o insufficienti per valutare l’attendibilità del richiedente.

Anche in questo caso la censura è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito, in linea generale, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).

Nel caso di specie, nonostante la formale denuncia di una violazione di criteri legali, il ricorso aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, condotta in termini di razionalità da parte del giudici di merito.

Ora, ratione temporis, viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge di Conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

3. Con il terzo motivo si lamenta nullità della sentenza per utilizzo di criteri erronei o illegittimi nella valutazione dei fatti rappresentati nella documentazione e nelle dichiarazioni rese dal richiedente, con riguardo alla negata protezione sussidiaria.

La doglianza è inammissibile, in quanto si traduce in mere asserzioni sulla situazione del Senegal, insistendo nel far menzione dell’area di Casamance (la cui inconferenza è stata argomentata sottolineata dalla sentenza impugnata, senza incontrare alcuna specifica critica del ricorso) e nella grave situazione della regione, senza confrontarsi con le considerazioni contrarie dedicate alla questione dalla Corte territoriale.

4. Con il quarto motivo si lamenta difetto di motivazione sostanziale della sentenza impugnata.

La censura è inammissibile per la sua genericità, in quanto si traduce in affermazioni prive di qualunque specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata.

5. In conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo il Ministero sostanzialmente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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