Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7717 del 06/04/2020

Cassazione civile sez. I, 06/04/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 06/04/2020), n.7717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12449/2018 proposto da:

E.V., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

Sezionale della Corte di Cassazione in Roma, rappresentato e difeso

in forza di procura speciale allegata al ricorso dall’Avvocato

Massimo Gilardoni;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procura Generale Corte di

Cassazione;

– intimato –

avverso il Decreto n. 743/2018 del Tribunale di Brescia del

1/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dottoressa Irene Scordamaglia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.V., cittadino (OMISSIS) proveniente dall'(OMISSIS), ricorre avverso il decreto con il quale il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso presentato avverso la decisione della Commissione territoriale di quella stessa città di diniego nei suoi confronti di ogni forma di protezione internazionale.

2. L’impugnazione si articola in una preliminare richiesta di sollevare questioni di legittimità costituzionale e in due motivi.

2.1. Le questioni di legittimità costituzionale sono poste nei termini che seguono:

a) illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, così come convertito dalla L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, in riferimento al differimento della sua entrata in vigore;

b) illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per Cassazione sia di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado;

c) illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3-septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, essendo stata eliminata la possibilità di proporre appello avverso le decisioni del Tribunale.

2.2. I due motivi che attingono le statuizioni sul merito della controversia sono declinati nei termini che seguono:

I. la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 censurandosi il decreto impugnato per avere escluso in favore dello straniero richiedente la protezione sussidiaria senza adempiere all’obbligo di valutare le dichiarazioni del richiedente alla luce della situazione di instabilità politica e sociale esistente in Nigeria, siccome comprovata da fonti informative qualificate attestanti l’esistenza di fazioni che forniscono armi ai giovani per spingerli alla violenza politica;

II. la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in quanto il Tribunale, nel ritenere che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria – non avendo il ricorrente allegato fattori di oggettiva vulnerabilità – avrebbe trascurato di considerare che la condizione di vulnerabilità presuppone un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto e la condizione di provenienza e sarebbe venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria sul punto.

3. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le questioni di illegittimità costituzionale che si chiede a questa Corte di sollevare sono manifestamente infondate.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che:

– “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per diletto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime” (Sez. 1 -, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 01);

– “E’ manifestamente infondatà la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento” (Sez. 1-, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 03);

– “L’ordinamento costituzionale non impone il doppio grado di giurisdizionale, lasciando libero il legislatore di fissare deroghe in proposito, ove giustificate da criteri obiettivi e ragionevoli, che riguardino, senza discriminazioni, tutte le situazioni di un determinato tipo” (Corte Cost., sent. n. 199 del 2017 e 243 del 2014; ord. n. 42 del 2014; Sez. 2, n. 6225 del 15/03/2010, Rv. 611813 – 01; Sez. i, n. 7409 del 15/12/1983, Rv. 432006 – 01).

2. I motivi di ricorso sono inammissibili.

2.1. Il motivo che, in relazione alla protezione sussidiaria richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) denuncia il malgoverno da parte del giudice di merito della detta norma, è privo di pregio.

2.1.I. I rilievi che si riferiscono al tema della credibilità del richiedente sono privi di decisività in riferimento alla forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) posto che, secondo l’ermeneusi di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente prescinde dalla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1-, n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01): ciò perchè il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli vi è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Sez. 6 – 1, n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614 – 01). Donde, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente e, al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019; Sez. 6 – 1, n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647 – 01; Sez. 6 1, n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949 – 01). Onere cui il Tribunale, nel caso al vaglio, ha compiutamente e correttamente adempiuto.

2.1.II. I rilievi che tendono a far rientrare nel concetto di conflitto interno i focolai di potenziale violenza politica cui sarebbero spinti i giovani, armati da fazioni esistenti anche nel (OMISSIS) – focolai che sarebbero comprovati da fonti internazionali diverse da quelle compulsate dai giudici di merito sono inammissibili, perchè, pur dietro la formale prospettazione di un vizio di violazione di legge, prospettano doglianze riferite al merito della decisione impugnata.

Le eccezioni difensive sono volte, in effetti, non a censurare l’applicazione della norma di legge, siccome compiuta dal Tribunale, ma a proporre una valutazione alternativa della situazione esistente nell'(OMISSIS) rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, sulla base di fonti diverse, e in tesi più affidabili, rispetto a quelle considerate dal giudice di merito.

2.2. Il motivo che denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, è inammissibile.

Preliminarmente rilevato che il vizio di violazione di legge deve essere dedotto mediante specifiche argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le evocate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione, va riconosciuto che non è formulata in maniera idonea la deduzione di errori di diritto, sì individuati per mezzo dell’indicazione delle singole norme violate, ma non dimostrati attraverso una critica effettiva alle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata, cioè, mediante specifiche e puntuali contestazioni della soluzione adottata dal giudice censurato rispetto a quella discendente dalla corretta interpretazione della norma denunciata.

Al lume di tale notazione, le doglianze riferite al profilo del diniego della protezione umanitaria sono generiche, in quanto meramente enunciative di proposizioni astratte, del tutto svincolate da qualsivoglia concreto riferimento alla specifica vicenda per cui è processo. In particolare, le eccezioni difensive non solo non si misurano con la ratio decidendi della statuizione sul punto, che ha negato la protezione umanitaria osservando come non risultasse allegata, nè altrimenti comprovata, alcuna situazione di particolare vulnerabilità del richiedente, ma neppure si confrontano con gli approdi ermeneutici sulla norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, di questa Corte regolatrice (Sez. 1 -, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01; Sez. 6 – 1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648 – 01) e che, di recente, hanno trovato l’autorevole avallo del Supremo Collegio nomofilattico (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 02). Secondo questa interpretazione, infatti, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbiano rilievo, quindi, il livello di integrazione raggiunto in Italia o la condizione di vulnerabilità allegata, quali elementi isolatamente ed astrattamente considerati. Poichè, infatti, il fine dell’indagine da compiersi è quello di verificare se il rimpatrio possa determinare per il richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in riferimento alla concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla è dovuto a titolo di spese, l’Amministrazione intimata non essendosi costituita in giudizio. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta. Nulla è dovuto per le spese. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020

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