Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7716 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7716
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3198-2009 proposto da:
F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 4,
presso lo studio dell’avvocato AVALLONE NUNZIO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4129/2 008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
del 29/5/08, depositata il 19/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da F.D. contro l’Inps per il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità;
Letto il ricorso del F., il controricorso dell’Inps e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, poichè la sentenza impugnata ha negato la prestazione sul rilievo che la epatopatia da cui il ricorrente era affetto non era di carattere cronico perchè efficacemente curata con antivirali, mentre le altre affezioni riscontrate erano lievi e non incidenti sulla capacità lavorativa;
Rilevato che nella sentenza non si evidenziano nè incongruenze logiche, nè la contrarietà a sicuri criteri scientifici, di talchè le critiche mosse in ricorso costituiscono mero dissenso diagnostico e non già valida censura;
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuto che non vi è da provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate nel 2003.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010