Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7716 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.24/03/2017), n. 7716
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 1/A,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e
difeso dall’avvocato TIZIANA PANE, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4570/49/2015, emessa il 17/04/2015 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il
14/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA
SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il contribuente è medico, che svolge la sua attività con l’ausilio di una segretaria assunta part-time (15 ore settimanali). Ha chiesto il rimborso dell’Irap pagata dal 2006 al 2009 sul presupposto di averla indebitamente versata, in assenza di un’autonoma organizzazione.
La sua tesi ha trovato accoglimento tra i giudici di merito, ed in particolare quelli di secondo grado hanno escluso che il riferimento ad un solo dipendente con mansioni esecutive possa costituire autonoma organizzazione produttiva.
L’Agenzia propone due motivi di ricorso, cui resiste il contribuente con controricorso.
Il ricorso è infondato.
L’Agenzia, con il secondo motivo ritiene che la CTR ha violato le regole sulla ripartizione dell’onere della prova, addossando a lei e non al contribuente il peso di provare l’insussistenza dei requisiti che giustificano l’IRAP. In realtà la CTR non espone regole sul riparto dell’onere della prova semplicemente ritiene sufficiente quanto emerso agli atti (che peraltro non è contestato dall’Agenzia) circa la situazione lavorativa del ricorrente, ossia il fatto che costui abbia una sola segretaria che con lui collabora, e peraltro a tempo parziale. Non v’è pertanto affermazione del principio che spetta all’Agenzia provare il presupposto dell’IRAP.
Nel merito (ed è il primo motivo di ricorso) il medico che si avvalga di una sola segretaria (peraltro part-time, nella fattispecie) non è soggetto passivo IRAP, non potendo la presenza di un solo dipendente considerarsi come autonoma struttura organizzativa.
E’ stato infatti statuito che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U. n. 9451 del 2016).
Atteso il recente consolidarsi della giurisprudenza, dopo l’introduzione del ricorso, si stima equo compensare le spese di lite.
Poichè il ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non è dovuto il doppio del contributo unificato (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014. Rv. 630550).
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017