Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7716 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 1/A,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e

difeso dall’avvocato TIZIANA PANE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4570/49/2015, emessa il 17/04/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il

14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il contribuente è medico, che svolge la sua attività con l’ausilio di una segretaria assunta part-time (15 ore settimanali). Ha chiesto il rimborso dell’Irap pagata dal 2006 al 2009 sul presupposto di averla indebitamente versata, in assenza di un’autonoma organizzazione.

La sua tesi ha trovato accoglimento tra i giudici di merito, ed in particolare quelli di secondo grado hanno escluso che il riferimento ad un solo dipendente con mansioni esecutive possa costituire autonoma organizzazione produttiva.

L’Agenzia propone due motivi di ricorso, cui resiste il contribuente con controricorso.

Il ricorso è infondato.

L’Agenzia, con il secondo motivo ritiene che la CTR ha violato le regole sulla ripartizione dell’onere della prova, addossando a lei e non al contribuente il peso di provare l’insussistenza dei requisiti che giustificano l’IRAP. In realtà la CTR non espone regole sul riparto dell’onere della prova semplicemente ritiene sufficiente quanto emerso agli atti (che peraltro non è contestato dall’Agenzia) circa la situazione lavorativa del ricorrente, ossia il fatto che costui abbia una sola segretaria che con lui collabora, e peraltro a tempo parziale. Non v’è pertanto affermazione del principio che spetta all’Agenzia provare il presupposto dell’IRAP.

Nel merito (ed è il primo motivo di ricorso) il medico che si avvalga di una sola segretaria (peraltro part-time, nella fattispecie) non è soggetto passivo IRAP, non potendo la presenza di un solo dipendente considerarsi come autonoma struttura organizzativa.

E’ stato infatti statuito che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U. n. 9451 del 2016).

Atteso il recente consolidarsi della giurisprudenza, dopo l’introduzione del ricorso, si stima equo compensare le spese di lite.

Poichè il ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non è dovuto il doppio del contributo unificato (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014. Rv. 630550).

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA