Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7716 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. un., 18/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 5372/2020 R.G. proposto da:

M.S.B., rappresentato e difeso dagli Avv. Fabrizio

Michelatti, e Maurizio Gambato, con domicilio in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente

dinanzi al Tribunale di Torino, iscritto al n. 26685/2018 R.G.;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 1 dicembre

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha chiesto

la dichiarazione della giurisdizione del Giudice amministrativo.

 

Fatto

RITENUTO

che M.S.B., cittadino del (OMISSIS), ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, chiedendo l’annullamento del decreto emesso il 22 novembre 2018, con cui il Ministero dell’interno ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana da lui proposta ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 9, comma 1, lett. f);

che si è costituito il Ministero dell’interno, ed ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, sostenendo che, in quanto espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, il provvedimento di diniego della cittadinanza è impugnabile dinanzi al Giudice amministrativo;

che, con atto notificato il 26 gennaio 2020, M.S.B. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione,, chiedendo la dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che risulta pendente dinanzi a questa Corte un altro ricorso per regolamento di giurisdizione, avente anch’esso ad oggetto la questione riguardante l’individuazione del giudice al quale spetta la cognizione delle controversie in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, nelle ipotesi previste dalla L. n. 91 del 1992, art. 9;

che l’identità dell’oggetto dei due giudizi, unitamente alla delicatezza ed alla complessità della questione sollevata con i ricorsi, ne fa apparire opportuna la trattazione contestuale, ai fini della quale occorre procedere alla fissazione di una nuova adunanza;

che il Collegio, riconvocato per la data del 3 marzo 2021, ha pertanto deliberato il rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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