Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7715 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2071-2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA e PREDEN SERGIO, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 448/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, del

3/7/08, depositata il 03/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna confermava la statuizione emessa dal locale Tribunale, che aveva accolto la domanda di S.P. per la rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all’amianto dal (OMISSIS);

Letto il ricorso dell’Inps, il controricorso dell’assicurato e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, poichè la sentenza impugnata, pur avendo accertato che il superamento della soglia di esposizione delle 100 fibre litro per il solo periodo dal (OMISSIS), aveva poi, contraddittoriamente, riconosciuto il beneficio anche per i periodo precedente, in cui la soglia di legge, secondo la consulenza espletata, non era stata superata;

Ritenuto che la sentenza impugnata non si è quindi attenuta alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, citata nella relazione, per cui il beneficio contributivo per esposizione ad amianto spetta solo per il periodo di esposizione ad una concentrazione di fibre superiore ai valori limite di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche (100 fibre per litro);

Ritenuto che la sentenza deve essere cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando il diritto alla rivalutazione contributiva per il periodo dal (OMISSIS);

Ritenuto che va confermata la disciplina delle spese di cui alla sentenza di primo grado, mentre non si deve provvedere sulle spese del giudizio d’appello e del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche del 2003.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di S.P. alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto per il periodo dal (OMISSIS). Conferma la disciplina delle spese di cui alla sentenza di primo grado, nulla per le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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