Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7715 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28461/2015 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORIANI,

32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BERTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIAN BATTISTA ROSELLA, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2630/39/2015, emessa il 23/04/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di

LATINA, depositata l’08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente di avere utilizzato, per l’anno di imposta 2006, alcune fatture fittizie, in quanto emesse a suo favore da una società (peraltro di un consanguineo) che era da tempo cancellata e non operativa. Inoltre le fatture era criptiche, non indicando chiaramente i lavori eseguiti.

Il ricorso del contribuente avverso tale accertamento è stato respinto sia in primo che in secondo grado.

La sentenza della CTR sostanzialmente motiva per relationem a quella di primo grado.

Il contribuente si duole con due motivi di tale difetto di motivazione. L’Agenzia si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo viene censurata la motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia in quanto apparente o meramente – grafica -.

Con il secondo motivo, viene eccepita la violazione di legge non avendo la CTR tenuto in conto che se anche le fatture sono soggettivamente inesistenti, la loro utilizzazione è lecita sempre che le prestazioni oggettivamente siano state effettuate.

E’ fondato il primo motivo con assorbimento del secondo; è, infatti, insegnamento di questa Corte quello secondo cui “il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e “per relationem”, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito – (Cass. n. 12664/12).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è generica e apparente, cioè, priva di qualsivoglia indicazione degli elementi di fatto da cui ha tratto il proprio convincimento, infatti, è inesistente il percorso argomentativo volto a far proprie, condividendole, le ragioni della sentenza di primo grado, in relazione ai motivi d’impugnazione proposti.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione, affinchè, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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