Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7714 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16396/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

12, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA BERTORA,

ALBERTO BERTORA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 766/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 03/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di D.G. relativo alla plusvalenza maturata in relazione alla vendita di un’area qualificata come edificabile dall’ufficio sulla quale insisteva un fabbricato che la parte alienante aveva dichiarato di volere demolire;

Rilevato che la parte intimata ha depositato controricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo concerne l’omesso esame di elementi decisivi al fine di dimostrare che l’oggetto dell’alienazione non aveva riguardato un capannone ad uso commerciale ma l’area edificabile ad esso sottesa destinato alla demolizione, tanto emergendo da numerosi elementi non ponderati dalla CTR;

Considerato che con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1 e dell’art. 1362 c.c., deducendo l’erroneità della decisione impugnata non potendo l’individuazione, ai fini della plusvalenza, dell’oggetto della compravendita prescindere dall’indagine in ordine alla natura economica sostanziale dell’operazione negoziale;

Considerato che entrambi i motivi, che meritano un esame congiunto, sono infondati;

Considerato che, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) (ora art. 67) e art. 16 (ora art. 17), comma 1, lett. g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche quelle di terreni già edificati (Così statuendo, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha escluso la tassazione separata di una plusvalenza realizzata a seguito di vendita di “capannone ad uso commerciale e relative pertinenze”, censito al catasto fabbricati, ritenendo irrilevante sia l’ulteriore potenzialità edificatoria del terreno su cui esso insisteva, sia l’asserita, ma non dimostrata, intenzione delle parti di demolire il predetto capannone) – cfr. Cass. n. 4150/2014; Cass. n. 15629/2014;

Considerato che ad analoghe conclusioni è giunta di recente, Cass. n. 7853/2016;

Considerato che nel caso di specie la CTR, muovendo dall’esame del contratto di cOmpravendita, di un capannone ad uso commerciale, ha escluso di poter valorizzare, gli elementi non oggettivi sulle intenzioni delle parti in ordine alla demolizione del fabbricato, in tal modo pienamente uniformandosi all’indirizzo che si consolidato presso la sezione 5^ di questa Corte;

Considerato che la sentenza impugnata è dunque immune dai vizi prospettati;

Considerato che il ricorso va pertanto rigettato, con compensazione delle spese in relazione all’esistenza di pregressi contrasti giurisprudenziali in materia presso questa Corte.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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