Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7714 del 06/04/2020
Cassazione civile sez. I, 06/04/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 06/04/2020), n.7714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7151/2018 proposto da:
T.M., elettivamente domiciliato in Brescia, alla Via
Moretto n. 70, presso lo studio dell’avvocato Luca Zuppelli, che lo
rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– resistente –
e contro
Ministero dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,
alla Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale Dello
Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il Decreto n. 228/2018 del Tribunale di Brescia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2019 dal Consigliere Dottoressa Scordamaglia Irene.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. T.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre avverso il decreto n. 228/2018 del 1 febbraio 2018, con il quale il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale.
1.1. Con il primo motivo assume che il D.L. n. 13 del 2017 sarebbe sprovvisto dei requisiti costituzionali e legislativi di necessità e urgenza, contenendo norme di non immediata applicazione e del tutto eterogenee; la nuova normativa inoltre introdurrebbe un modello processuale privo di regole predeterminate dal legislatore che, da un lato, affiderebbe al potere discrezionale e insindacabile del giudice la formazione della prova a base del diritto portato in giudizio, dall’altro, prevederebbe un unico grado di merito con la celebrazione di un’udienza meramente eventuale e senza altra difesa che quella scritta.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale di Brescia: a) preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni precise e dettagliate rese sin dall’audizione avanti alla Commissione Territoriale; b) attivato i poteri officiosi necessari a una adeguata conoscenza della situazione del (OMISSIS); c) valutato la richiesta di protezione umanitaria.
1.3. Con il terzo motivo si duole dell'”omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione” su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio”, segnatamente i fatti allegati e debitamente comprovati attestanti le precarie condizioni di salute del deducente.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’odierno ricorrente ha omesso di depositare, insieme al ricorso, copia autentica della decisione impugnata, asseritamente resa nel procedimento n. 14649/2017.
L’omesso deposito di copia autentica della decisione impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso proposto, a mente dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
Le spese seguono la soccombenza, mentre non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020