Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7714 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2781-2009 proposto da:

CONSORZIO ITALCOCER, in persona del legale rappresentante pro tempore

G.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO

GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZAULI CARLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA CAMPOBASSO, in persona del Presidente D.N.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

COMUNE (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale rappresentante

pro tempore rag. C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato

MAZZOCCO ENNIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO ITALCOCER, in persona del legale rappresentante pro tempore

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO

GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZAULI CARLO per delega come in atti;

PROVINCIA CAMPOBASSO in persona del Presidente D.N.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che la

rappresenta e difende per mandato come in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 4172/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Prima

Sezione Civile, emessa il 15/7/2008, depositata il 20/10/2008 (R.G.

4205/2004);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato ANDREA CUTELLE’ (per delega dell’avvocato FRANCESCO

CIGLIANO);

udito l’Avvocato ENNIO MAZZOCCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

l’assorbimento e/o la inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio ITAL.CO.CER. conveniva, davanti al tribunale di Roma, la provincia di Campobasso chiedendone il risarcimento dei danni subiti per la mancata esecuzione di lavori alla stessa commissionati quale appaltatrice, per non avere essa provincia disposto “le limitazioni al traffico stradale o ai sottoservizi, riconosciute necessarie per l’esecuzione delle opere sostitutive” che, in base alla convenzione stipulata con il Consorzio, si era obbligata a porre in essere “a richiesta del Consorzio” stesso.

La provincia di Campobasso si costituiva negando di essersi contrattualmente obbligata a disporre le deviazioni del traffico veicolare chieste dal Consorzio evidenziando, comunque, che a non aderire a tale richiesta era stato il Comune di (OMISSIS), che chiamava in causa.

Con sentenza del 28.5.2003 il tribunale rigettava la domanda.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 20.10.2008, rigettava l’appello proposto dal Consorzio.

Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi.

Resistono con controricorsi la Provincia di Campobasso ed il Comune di (OMISSIS), che ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo, al quale resistono la Provincia di Campobasso ed il Consorzio ITAL. CO. CE1R. Il Comune di (OMISSIS) ed il Consorzio hanno anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi – principale ed incidentale – sono stati proposti per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis c.p.c.).

La funzione propria del quesito di diritto è, infatti, quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).

Inoltre, l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 , ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione.

Nel primo caso ciascuna censura – come già detto – deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.

Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta un’ illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556).

Ricorso principale.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Il quesito di diritto posto al termine del motivo, relativo a violazione di norma di diritto, non rispetta le prescrizioni richieste dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, per essere generico e senza alcun riferimento al caso concreto.

Il quesito di diritto, infatti, deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

Ne deriva che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in un’omessa proposizione del quesito stesso, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla fattispecie concreta (S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433;

cass. 25.3.2009 n. 7197; s.u. 30.10.2008 n. 26020).

Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione al cd. factum principis.

Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso, infatti, la formulazione del quesito – relativo a motivo di violazione di norma di diritto -, per la sua genericità, è inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo, ed a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

Con il terzo motivo denuncia sempre la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione al cd. factum principis.

Il motivo è inammissibile.

Il quesito posto al termine dell’illustrazione del motivo, infatti, sì risolve in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, non contenendo alcun riferimento al caso concreto; ed, in tal modo, determina l’impossibilità, per la Corte di legittimità, di enunciare un principio di diritto che dia soluzione allo stesso (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; S.U. 5.1.2007 n. 36).

Nè il suo contenuto può essere desunto dall’illustrazione del motivo che lo precede, e neppure con l’integrazione del motivo con il quesito; diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis c.p.c. (S.U. 11.3.2008 n. 6420).

Con il quarto motivo denuncia la motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il motivo non è fondato.

In questo caso, il fatto controverso e decisivo per il giudizio è enunciato nel momento di sintesi contenuto al termine dell’illustrazione del motivo.

Non sussiste, però, l’inidoneità della motivazione adottata dalla Corte di merito a sorreggere la decisione.

La stessa Corte di merito, infatti, ha, sul punto dell’impegno, da parte della Provincia, a che il Comune “regolasse adeguatamente il traffico dei mezzi pesanti sulla strada comunale “(OMISSIS)”, puntualmente affermato che “Dai documenti in atti emerge la generica disponibilità dell’Amministrazione provinciale a mantenere fermo l’accordo ed a prevedere la deviazione stradale comprendente l’uso della strada comunale (OMISSIS)”.

Ha, però, aggiunto che “Dai medesimi documenti appare evidente l’opposizione del Comune di (OMISSIS) (titolare della strada in questione) “ad accettare l’istituzione della predetta deviazione”.

Concludendo che “L’ultimo capoverso dell’art. 4 della convenzione stipulata il 28/5/1987 tra la Provincia di Campobasso e il Consorzio ITAL.CO.CER può anche essere interpretato nel senso della previsione di un vero e proprio obbligo per la Provincia di istituire le deviazioni richieste dal Consorzio, ma non contiene accenno alcuno ad un obbligo della stessa Provincia a garantire che alle richiesta aderissero anche soggetti diversi. La. Provincia di Campobasso non assume alcun obbligo, nè alcuna garanzia con riferimento alla condotta del Comune di (OMISSIS)”.

Diversamente, quindi, da quanto sostenuto dall’attuale ricorrente che, sul punto, ha denunciato l’omessa motivazione, la Corte di merito ha precisamente e dettagliatamente motivato le ragioni per le quali la circostanza dell’eventuale inadempimento non sarebbe stato imputabile alla Provincia, unica evocata in giudizio.

Con il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c.;

violazione del gradualismo in relazione al contenuto letterale della convenzione sicuramente non rispettato.

Il motivo è inammissibile.

Valgono a tal proposito le stesse osservazioni in precedenza effettuate in relazione ai precedenti motivi di violazione di legge.

Anche in questo caso, infatti, il quesito è astratto, e non contiene alcun riferimento al caso concreto.

Con il sesto motivo denuncia la motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c).

Il motivo è inammissibile.

Infatti, pur essendo stato enunciato il fatto controverso e le supposte ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione, il ricorrente prospetta, però, un fatto controverso generico ed astratte ed altrettanto generica è l’indicazione delle ragioni per le quali la motivazione sarebbe contraddittoria.

Non è, a tal fine, neppure indicato il tenore delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, la cui contraddittorietà è denunziata.

Con il settimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1367 c.c..

Il motivo è inammissible per genericità del quesito.

Valgano al riguardo le precedenti osservazioni.

7 Con l’ottavo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c..

Il motivo è altrettanto inammissibile per inidoneità del quesito.

Ricorso incidentale Con unico motivo il ricorrente incidentale denuncia la omessa e/o erronea valutazione e conseguente motivazione circa fatti decisivi per il giudizio come emergono dai documenti e risultanze processuali (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo è inammissibile.

Il momento di sintesi che può essere rappresentato dall’indicazione contenuta nella pagina 24 del ricorso incidentale è inidoneo sotto molteplici profili.

In primo luogo, non sono indicati quali siano il o i fatti decisivi per il giudizio, limitandosi il ricorrente ad affermare che tali fatti sarebbero contenuti nei documenti indicati, dei quali, però, non si riporta neppure il tenore; ciò concretizzando l’ulteriore violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Inoltre, non è neppure indicato in quale sede del giudizio di merito tali documenti sarebbero stati già depositati; in violazione, quindi, anche dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (S.U. 2.12.2008 n. 28547).

Da ultimo, gli stessi documenti, sui quali il ricorso incidentale si fonda, non risultano neppure depositati, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, con il ricorso incidentale; di qui l’improcedibilità, sotto tale profilo, dello stesso.

Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato; quello incidentale dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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