Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7713 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.24/03/2017), n. 7713
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15584/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MECCANICA ADDA FER SRL, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SANT’ANGELO MERICI 96, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA PANZAROLA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SIMONE BORELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6911/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 17/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia meglio indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello proposto dalla Meccanica Adda Fer srl, ha annullato l’avviso di accertamento relativo a maggiore IVA, IRES e IRAP emesso per l’anno di imposta 2006, rilevando che l’Ufficio aveva omesso di motivare sulle osservazioni esposte dalla contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale;
Rilevato che la parte intimata, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione avversaria, in ogni caso reiterando le censure di merito prospettate nel corso del giudizio di merito nel caso di accoglimento del ricorso;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che con il motivo di ricorso proposto l’Agenzia prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 78, L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 septies, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e artt. 24 e 97 Cost., contestando la decisione impugnata e sostenendo la ritualità dell’operato dell’ufficio;
Considerato che la censura è fondata;
Considerato che erroneamente la CTR ha ritenuto che la mancata esplicita ponderazione, all’interno dell’atto, delle osservazioni esposte dalla parte contribuente in fase di contraddittorio procedimentale determina un deficit di motivazione dell’atto impugnato idoneo a determinarne l’invalidità;
Considerato che questa Corte ha già chiarito che al di fuori di casi specifici, espressamente previsti dalla legge o connaturati alla stessa natura dello strumento utilizzato (come nel caso degli “accertamenti standardizzati”), non è ravvisabile un obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento in relazione a qualsivoglia deduzione del contribuente, dovendo invece ritenersi che il relativo obbligo sia soddisfatto mediante l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano le diverse contestazioni, con un grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all’interessato un esercizio non difficoltoso dell’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed i (quantum debeatur – cfr. Cass. nn. 7896/2016, 7897/2016, Cass. n. 3583/2016;
Considerato che i principi espressi da questa Corte sono in linea con il “piano comunitario” – che qui va parimenti esaminato controvertendosi anche in materia di IVA, posto che la Corte di giustizia è ferma nel ritenere che quando il diritto dell’Unione non fissa nè le condizioni alle quali deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa nè le conseguenze della violazione di tali diritti, tali condizioni e tali conseguenze rientrano nella sfera del diritto nazionale, purchè i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) – v., da ultimo, Corte giust. 3 luglio 2014, sent. Kamino International, C-129/13 e C-130/13, p. 75.
Considerato che, in conclusione, deve ritenersi che l’onere di prevedere il previo confronto dell’ufficio con le ragioni del contribuente non può trasformarsi in obbligo, a pena di invalidità dell’atto, di rappresentare nella motivazione le ragioni che inducono l’ufficio a non considerare, in tutto o in parte, gli argomenti esposti dalla parte contribuente in mancanza di una specifica previsione normativa;
Considerato che a tali principi non si è invece attenuto il giudice di appello, che ha invece desunto dalla mera menzione della memoria difensive del contribuente nell’atto però privo di alcuna espressa contestazione rispetto alle difese esposte in sede procedimentale dal contribuente l’automatica illegittimità dell’atto per violazione dell’obbligo di motivazione;
Considerato che il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì ala liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì ala liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017