Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7713 del 18/03/2021
Cassazione civile sez. II, 18/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7713
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24968/2019 proposto da:
O.O., rappresentato e difeso dall’avvocato VITO MECCA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1632/2019 del TRIBUNALE di
POTENZA, depositato il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
Fatto
FATTI DI CAUSA
O.O. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Potenza avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.
La ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè, alla morte del nonno, il padre e lo zio avevano iniziato a litigare in relazione a terreni ereditari, tra i quali quello su cui era eretta la loro casa d’abitazione, sicchè deceduti i genitori era fuggito per timore dello zio.
Il Collegio potentino ebbe a rigettare il ricorso ritenendo che la vicenda personale narrata dal ricorrente non fosse credibile – nel corso del procedimento il racconto era mutato significativamente su particolari assai rilevanti; ritenendo che nella zona della Nigeria, in cui il ricorrente viveva, la situazione socio-politica non appariva connotata da violenza diffusa e ritenendo non concorrenti ragioni attuali di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.
L’ O. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale potentino articolato su due motivi.
Il Ministero degli Interni non ha resistito.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso svolto dall’ O. risulta inammissibile.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce erroneo apprezzamento dei fatti da lui narrati, omessa o carente motivazione su punto decisivo, nonchè violazione degli artt. 2,3,5,6,10 e 11 Cost. ed art. 1 Convenzione di Ginevra in relazione alla ritenuta non credibilità delle giustificazioni da lui poste alla base della decisione di espatriare.
Con la seconda doglianza l’ O. lamenta omessa o carente motivazione su punto decisivo della controversia e sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del suo diritto a godere di uno degli istituti previsti dalla disciplina sulla protezione internazionale.
Deve il Collegio, in limine, rilevare come all’odierna udienza non risulta versata in atti la cartolina di ricevimento, da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato, della notifica del ricorso proposto dall’ O. avvenuta mediante posta.
Il Ministro degli Interni non risulta costituito, sicchè il difetto supra rilevato comporta l’inammissibilità, per difetto di prova dell’intervenuta tempestiva notifica alla contro parte, del ricorso – Cass. sez. 2 n. 18361/18.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poichè non costituita.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021