Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7712 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15327/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STS SRL, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO TASSONI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO TASSONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1325/07/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 9/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello proposto dalla S.T.S. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di vari tributi per l’anno di imposta 2007;

Rilevato che la società intimata si è costituita con controricorso, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque ritenuto infondato;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che l’unico motivo di doglianza prospettato dall’Agenzia, con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, lett. g), artt. 2697 e 2704 c.c., è in parte inammissibile e in parte infondato;

Considerato che giova anzitutto premettere che la CTR, per ritenere dimostrata l’inerenza dei costi fatturati dalla società contribuente in favore della società Carillon sas per manutenzione varie, ha valorizzato, accanto alle fatture emesse dalla società contribuente, il contenuto del contratto di manutenzione di immobili, individuando le linee gestionali dell’impresa (manutenzione programmata ed esternalizzazione del servizio) nonchè l’esistenza e il contenuto del contratto, non soggetto a registrazione, dal quale risultavano in maniera analitica gli immobili oggetto di manutenzione, dando altresì atto della regolarità dei pagamenti;

Considerato che, a fronte di siffatti accertamenti fattuali l’Agenzia ha prospettato le violazioni di legge surricordate senza considerare che le censure, per l’un verso, attingono gli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito tendendo ad ottenere, indebitamente, una diversa valutazione delle risultanze probatoria da parte di questa Corte, alla quale è invece riservata unicamente la verifica circa l’eventuale esistenza di errori in diritto da parte del giudice di merito, alla quale si aggiunge il sindacato sulla motivazione nei limiti di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 – qui nemmeno prospettato;

Considerato che, peraltro, la censura, nella parte in cui tende ad ottenere una rilettura degli elementi probatori offerti dall’Ufficio è inammissibile, non riportando il contenuto del contratto che la stessa CTR ha provveduto ad esaminare, ravvisando degli elementi specifici – ampiamente documentati e specificati – invece taciuti dall’Agenzia ricorrente la quale, per di più, prospetta per la prima volta (e, dunque, inammissibilmente) in questa fase – non avendo documentato di averlo esposto in fase di merito – la questione relativa alla validità del contratto stesso con riguardo al requisito della prova della data certa;

Considerato che nemmeno persuasivo risulta il richiamo a Cass. n. 7214/2015, nella quale questa Corte si è limitata a rigettare la censura fondata sul vizio di motivazione di una sentenza del giudice di merito che aveva argomentato sull’assenza del concetto di inerenza valorizzando una serie di indici fattuali – fra i quali la genericità del contratto base – che non possono in alcun modo giovare nel caso di specie. Nel caso qui all’esame della Corte, infatti, la CTR, indicando le modalità di gestione dell’impresa – esternalizzazione dei servizi relativi alla manutenzione programmata degli immobili e degli spazi verdi di “di discreto valore” in proprietà della società contribuente – ed esplicitando gli elementi di prova in ordine all’inerenza si è perfettamente conformata ai principi espressi da questa Corte in materia, secondo i quali incombe sulla parte contribuente l’onere di provare i costi deducibili, in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare “l’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso” (Cass. n. 16853/13) rispetto all’attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa – Cass. n. 21184/2014; Cass. n. 22403/2014;

Considerato che il ricorso va pertanto rigettato e che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 3000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione Sesta Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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