Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7711 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7711
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1820-2009 proposto da:
FERROVIE del SUD EST e SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo
studio dell’avvocato SCHIANTO ANGELO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PORTALURI GIOVANNI, ANCORA LUCIANO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. COLUCCIA
LUIGI, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 294/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 25/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per la ricorrente gli Avvocati Angelo Schiano e Luciano Ancora
che si riportano agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
aderisce alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 294/2008, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la condanna della srl Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici a pagare a P.C.A. la differenza di trattamento di fine servizio, a causa della mancata inclusione di voci retributive (compenso per lavoro straordinario, indennità di trasferta, diaria e diaria ridotta) che erano caratterizzate dal requisito della continuità;
Letto il ricorso della società soccombente, il controricorso e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di infondatezza del ricorso, perchè, quanto al primo motivo concernente la giurisdizione, la relazione ha correttamente richiamato la sentenza resa dalle SU di questa Corte n. 26096 del 13/12/2007 (conforme peraltro a molte altre), con cui si è affermato che “Il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione, a seguito della revoca della concessione ed al suo affidamento ad una gestione governativa, integra un rapporto di pubblico impiego in quanto di nuovo riferibile allo Stato e non ad un’impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica, con la conseguenza che il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è regolato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (ed oggi dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7). Sicchè, relativamente a controversia circa il diritto di un ex dipendente della Gestione commissariale delle Ferrovie del Sud-Est – cessato dal servizio in data successiva al 30 giugno 1998, ossia successivamente al trasferimento di tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni alla giurisdizione del giudice ordinario – alla erogazione del trattamento di fine rapporto (in misura superiore a quella percepita), deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il diritto al t.f.r.
nasce al momento della cessazione del rapporto lavorativo, anche nel caso (come quello dei dipendenti addetti alle Ferrovie del Sud-Est) in cui vi sia stato un mutamento del datore di lavoro nel corso dell’unitario rapporto, proseguito senza soluzione di continuità”;
Ritenuto che parimenti infondati sono gli altri due motivi di merito, essendosi affermato nella predetta sentenza delle SU che “Il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, con conseguente nullità, ai sensi del citato art. 2121 c.c. e dell’art. 1419 cod. civ., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo, il quale è computabile anche ai fini del t.f.r. per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo, per un verso, escludersi che le clausole collettive nulle, per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all’art. 2121 (vecchio testo) cod. civ., possano rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa L. n. 297 del 1982 e, per altro verso, ritenersi che una eventuale deroga al predetto principio di onnicomprensività da parte di contratti o accordi collettivi successivi all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, debba essere espressamente prevista”;
Ritenuto che la memoria depositata dalla società soccombente non ha apportato elementi utili a contraddire i principi sopra enunciati;
Ritenuto quindi che tutti i rilievi di cui alla relazione appaiono condivisibili, per cui il ricorso va rigettato;
Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre mille Euro per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010