Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7711 del 20/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 20/03/2019), n.7711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2757-2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

101, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BAURO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO RUSSO;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA OBIETTIVO SALUTE E LAVORO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. SCALIA 6, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO LO DUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO MUSCIANISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 992/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona P.G., revocava il decreto ingiuntivo emesso su istanza di M.S. nei confronti della Cooperativa sociale obiettivo salute e lavoro per la somma di Euro 2.085,00 richiesta a titolo di restituzione della quota di indennità di mancato preavviso che il lavoratore asseriva essergli stata indebitamente trattenuta.

2. La Corte riferiva che il M. si era dimesso in data 31 marzo 2013 con comunicazione ricevuta il successivo 2 aprile, ma aveva continuato a lavorare sino al successivo 30 aprile, così osservando solo in parte il termine di preavviso fissato in 60 giorni dalle disposizioni della contrattazione collettiva. La Corte riteneva poi che non potesse avere rilievo al fine di escludere l’obbligo del preavviso la configurabilità di una giusta causa di dimissioni, considerato che la volontaria prosecuzione del rapporto dopo le dimissioni era idonea ad escluderla.

3. Per la cassazione della sentenza M.S. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la Cooperativa obiettivo salute e lavoro.

4. La causa, inizialmente fissata per l’adunanza del 26.9.2018, è stata rinviata alla successiva del 18.12.2018 per mancata notifica al difensore del ricorrente del decreto di fissazione dell’adunanza camerale con la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

5. Salvatore M. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. a fondamento del ricorso M.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e lamenta che la Corte d’appello non abbia ritenuto sussistente la giusta causa di dimissioni, configurata nel caso dal grave inadempimento contrattuale del datore di lavoro che non aveva corrisposto le retribuzioni dal mese di ottobre 2009 al marzo 2010, giusta causa che avrebbe dovuto esonerarlo dall’obbligo del preavviso. Riferisce che non vi era stata nel caso alcuna volontaria prosecuzione dell’attività lavorativa, ma solo la prosecuzione di fatto della stessa per circa 30 giorni su espressa richiesta del Presidente della cooperativa e nell’attesa che le dimissioni venissero accettate dal Consiglio.

7. Il ricorso non è fondato, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo il quale, sebbene la mancata corresponsione della retribuzione per un periodo significativo possa costituire giusta causa di dimissioni, tuttavia la stessa è da escludere nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia consentito a continuare l’attività per tutto o per parte del periodo di preavviso. In tal caso, infatti, è lo stesso comportamento concludente del lavoratore ad escludere la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione anche soltanto temporanea del rapporto (v. Cass. n. 24477 del 21/11/2011, Cass. n. 2492 del 21/03/1997, Cass. n. 2048 del 20/03/1985).

8. Questa Corte ha poi aggiunto che “la giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l’effetto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell’organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni” (Cass. n. 5146 del 23/05/1998). Tale situazione non risulta tuttavia essersi verificata nel caso in esame, considerato che la circostanza valorizzata in ricorso, secondo la quale il M. avrebbe continuato a lavorare in attesa dell’accettazione delle dimissioni da parte della Cooperativa, non smentisce l’assunto della Corte di d’appello secondo il quale la protrazione del rapporto per circa 30 giorni oltre la data il cui erano state rassegnate le dimissioni è dipesa comunque da una scelta volontaria del lavoratore (e non imposta da una valutazione di insostituibilità della sua prestazione).

9. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

10. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA