Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7710 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14819/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SITAPAN SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio

dell’avvocato RITA GRADARA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2054/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE, depositata l’11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR Veneto indicata in epigrafe, che ha riformato la decisione impugnata annullando l’avviso di accertamento emesso a carico della SI.TRA.PAN. srl in relazione a vendite non fatturate desunte dalla verifica compiuta nei confronti di altra ditta (Jessi spa, presso la quale era stata rinvenuta una contabilità in nero su pen-drive attestante l’esistenza di operazioni commerciali non fatturate dalla società contribuente;

Rilevato che la parte intimata si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza nel merito del ricorso e che la ricorrente ha pure depositato memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, per ragioni di ordine logico;

Considerato che la sentenza impugnata, a differenza di quanto opinato dalla parte ricorrente, non sembra affetta dal vizio di nullità per motivazione nulla o inesistente, secondo le coordinate fissate dalle Sezioni Unite di questa Corte – Cass. S.U. n. 8053/2014;

Considerato che la CTR ha, invero, ritenuto che gli elementi offerti dall’Ufficio a sostegno della pretesa non potevano integrare un valido quadro indiziario in ordine all’esistenza di vendite non fatturate attribuite alla SI.TA.PAN. s.r.l., dovendosi evidenziare che l’esito negativo della verifica eseguita presso la società contribuente, dalla quale non era emersa alcuna conferma di tali operazioni, impediva di considerare come certi gli elementi sui quali si era fondato l’ufficio, poi ulteriormente aggiungendosi che solo attraverso un riscontro delle quantità di magazzino rispetto alla merce venduta e fatturata, detratti gli scarti di lavorazione, avrebbe consentito di attribuire anche alla società contribuente gli esiti delle verifiche compiute a carico dei terzi;

Considerato che tale motivazione non può certo dirsi affetta dai vizi prospettati dalla parte ricorrente che, per converso, presuppongono l’assenza di contenuti motivazionali o la loro totale inintelligibilità;

Considerato che il primo motivo di ricorso è per converso fondato;

Considerato che questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la “contabilità in nero”, sebbene rinvenuta presso terzi e costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale – cfr. Cass. n. 14150/2016, Cass. n. 17420/2016, Cass. n. 20094/2014;

Considerato che la CTR ha erroneamente affermato che la verifica di una contabilità in nero presso un terzo non potesse risultare idonea a giustificare l’accertamento a carico del terzo in assenza “di una verifica fiscale presso la società appellante”;

Considerato che la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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