Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7710 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. II, 18/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25578/2019 proposto da:

C.C., rappresentato e difeso dall’avv. AMERIGA MARIA

PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositate il

25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.C. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Potenza avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver deciso d’espatriare poichè uno zio aveva ucciso suo padre a seguito di contrasto per un terreno di famiglia e quindi l’aveva falsamente accusato del parricidio, sicchè era destinato secondo tradizione ad essere ucciso dagli abitanti del suo villaggio e per ciò venne rinchiuso in una stanza in attesa dell’esecuzione.

Tuttavia un amico del padre riuscì di nascosto a liberarlo e a l’invitò ad andarsene cosa che egli ha fatto, anche su consiglio della madre; inoltre ha affermato di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dagli abitanti del villaggio secondo tradizione in dipendenza della falsa accusa di aver ucciso il padre.

Il Tribunale potentino ebbe a rigettare il ricorso ritenendo la vicenda personale narrata dal ricorrente non credibile; ritenendo non sussistente nella zona della Nigeria di sua provenienza una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrente condizione di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale lucano articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, s’è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal C. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma ex art. 106 Cost., comma 2, con conseguente nullità, poichè il decreto adottato dal Collegio potentino risulta redatto con la collaborazione di Giudice Onorario di Pace, il quale pure provvide alla trattazione della lite in udienza e ciò in contrasto con il disposto costituzionale che limita l’utilizzo dei Magistrati onorari alle sole funzioni monocratiche, mentre la questione risulta funzionalmente assegnata alla cognizione del Tribunale in formazione collegiale.

La censura appare manifestamente priva di pregio sotto ambedue i profili evocati.

Difatti è insegnamento pacifico e costante di questa Suprema Corte – Cass. sez. 1 n. 12214/03, Cass. sez. 2 n. 4426/17, Cass. sez. 1 n. 32307/18 – che la collaborazione di un Magistrato in tirocinio ovvero Onorario nella redazione del provvedimento giudiziario non vizia in alcun modo lo stesso, poichè appunto il Magistrato collaboratore non assume la paternità dello stesso che rimane sempre in capo al Magistrato componente del Collegio decidente, che lo sottoscrive ancorchè la mera redazione è avvenuta con l’ausilio del Magistrato non componete il Collegio giudicante.

E’ altresì patentemente priva di fondamento – Cass. sez. 1 n. 4887/20, Cass. sez. 1 n. 3356/19 – la dedotta nullità in relazione alla circostanza che l’udienza di trattazione del ricorso sia stata celebrata avanti il GOP, posto che è consentita D.Lgs. n. 116 del 2017, ex art. 10, la delega al Magistrato onorario anche di alcune incombenze nell’ambito di procedimenti di competenza collegiale.

Con il secondo articolato mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione all’omesso esame dello status di rifugiato da parte del Tribunale.

Il ricorrente rileva come il Tribunale ebbe a precisare che non era stata, con l’opposizione, proposta questione circa lo status di rifugiato, mentre è insegnamento costante della Suprema Corte che il primo Giudice con l’opposizione è investito di tutte le questioni connesse alla disciplina sulla protezione internazionale, anche quelle non espressamente proposte dalla parte. La censura s’appalesa generica poichè, se è insegnamento di legittimità quanto ricordato nel ricorso, tuttavia rimane sempre onere della parte almeno allegare fatti lumeggianti persecuzione inquadrabile propriamente nelle fattispecie disciplinate D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, che individuano gli aventi diritto allo status di rifugiato.

Nell’articolare la critica il ricorrente non ha anche indicato quali sue allegazioni lumeggiavano la possibile sussunzione nella figura del rifugiato, mentre dal suo narrato il Collegio potentino ha dedotto esclusivamente la prospettazione – in astratto – di una persecuzione concretamente inquadrabile nelle ipotesi disciplinate D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, ossia nella protezione sussidiaria, così implicitamente, ma con chiarezza, escludendo il ricorrere di ipotesi afferenti lo status di rifugiato.

Dunque in assenza di allegazione di fatti lumeggianti la persecuzione prevista dalle norme in tema di rifugio, nemmeno può postularsi omesso esame e difetto di motivazione al riguardo da parte del Tribunale.

Quindi il C. con la terza articolata ragione di doglianza lamenta violazione del disposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in ordine al rigetto della sua istanza di protezione sussidiaria.

Anzitutto il ricorrente rileva come il Collegio lucano ha proceduto a valutare la credibilità del suo narrato non rispettando il modello legale all’uopo predisposto dalla legislazione in materia con anche conseguente apparenza della motivazione resa.

Quindi il ricorrente svolge un’approfondita analisi delle caratteristiche astratte dell’istituto con richiami dottrinari e giurisprudenziali, nonchè segnalazione che il Collegio potentino nemmeno s’è avvalso della sua potere istruttorio officioso per chiarire gli eventuali dubbi.

L’argomentazione critica sviluppata risulta meramente astratta ed apodittica senza un effettivo confronto con la motivazione puntualmente resa al riguardo dal Tribunale.

Difatti i Giudici lucani hanno specificatamente indicato le ragioni – sensibili mutazioni nel racconto su particolari significativi – per le quali hanno ritenuto non credibile il complessivo narrato posto dal ricorrente alla base della decisione di espatriare e tale motivazione non risulta attinta con specifica contestazione, sicchè la censura appare inammissibile.

Quindi il C. denunzia come il Tribunale abbia esposto motivazione inidonea poichè non risulta esplicato l’iter logico argomentativo per rigettare la sua domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b) e, comunque, non abbia tenuto in alcun conto la valenza sociale, ancor oggi, riconosciuta alla legge tradizionale osservata nel villaggio di sua residenza.

La censura appare generica eppertanto inammissibile posto che l’argomentazione critica svolta risulta eccentrica rispetto alla statuizione fondante la decisione del Tribunale sul punto, ovvero che il narrato reso dal richiedente asilo era non credibile.

Dunque all’evidenza risultano apodittiche le critiche fondate sul vizio di assenza di reale motivazione che invece palesemente esiste, ma semplicemente ignorata dal ricorrente, ed irrilevante risulta essere la valenza dell’osservanza sociale della legge tradizionale, poichè la questione riposa sulla credibilità – esclusa – del narrato reso.

Infine il ricorrente lamenta la violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), poichè il Collegio lucano ha ritenuto che la situazione socio-politica della zona della Nigeria, in cui abitava, non è attualmente caratterizzata da violenza diffusa senza un effettivo approfondimento istruttorio, senza citare le fonti di informazione utilizzate e con motivazione viziata perchè apparente.

In particolare il C. osserva come il Tribunale non abbia considerato le informazioni circa la presenza di gruppi di terroristi anche nella zona sud del Paese e le notizie circa l’agire della criminalità organizzata desumibili anche dal sito (OMISSIS) curato dal Ministero degli Esteri.

Il ricorrente, inoltre, segnala come il Tribunale erroneamente ebbe ad asserire che non vennero prospettate allegazioni circa la sussistenza di un danno grave effettivo nei suoi riguardi, posto che invece egli aveva lumeggiato il pericolo per la sua integrità fisica derivante dalla violenza diffusa che caratterizza la vita sociale della Nigeria.

L’articolata argomentazione critica sviluppata dal ricorrente rimane generica poichè non opera effettivo confronto con la motivazione al riguardo della questione elaborata dal Collegio potentino.

Il Collegio lucano, di fatti, ha puntualmente preso in esame la situazione sociopolitica attualmente esistente nella zona del Delta State – Stato di residenza del ricorrente – e ha ritenuto, sulla scorta delle informazioni desunte da rapporti aggiornati redatti da Organismi internazionali all’uopo preposti ed indicati partitamente nel decreto, che la situazione non era connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a detto concetto dalla Corte Europea.

A fronte di ciò il ricorrente si limita a ricordare singoli episodi collegati a presenza di terroristi e la presenza dell’azione della criminalità comune – elementi per altro valutati dal Collegio lucano – che non incidono sulla conclusione adottata dal Tribunale poichè al più lumeggiano tesi alternativa con inammissibile richiesta a questa Corte di legittimità di una valutazione sul merito della causa. Quanto poi alla critica correlata alla ritenuta inesistenza di dati fattuali lumeggianti il danno grave per la vita del ricorrente, all’evidenza detta statuizione appare correlato all’esame delle fattispecie D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b) – pericolo specifico – escluse in dipendenza della non credibilità del racconto reso e, non tanto collegata al pericolo generico conseguente alla violenza diffusa.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il C. rileva violazione del disposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione alla statuizione di rigetto della sua istanza di godere della protezione umanitaria poichè la motivazione esposta a sostegno della stessa sarebbe apparente e non risulterebbe effettuata la prescritta comparazione delle sue condizioni di vita in Italia ed in Patria.

Già la contemporanea e promiscua deduzione ed illustrazione di più e, tra loro, anche logicamente inconciliabili vizi di legittimità lumeggia l’inammissibilità del motivo, ma pure in concreto lo stesso si compendia in apodittica ed astratta contestazione della decisione assunta senza un reale confronto con la motivazione esposte al riguardo da parte del Tribunale.

Difatti il Collegio potentino ha puntualmente messo in evidenza come il racconto del richiedente asilo circa le ragioni dell’espatrio non è credibile e come alcuna altra condizione di vulnerabilità o rilevante situazione incidente sui suoi diritti fondamentali risulta allegata dal ricorrente ai fini della protezione chiesta.

Infine non avendo il ricorrente dedotto nel ricorso d’aver prospettato almeno allegazione atta a lumeggiare suo radicamento sociale in Italia, nemmeno era possibile al Tribunale procedere alla comparazione denunziata siccome non operata.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita, tassate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione costituita le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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