Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 771 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 771 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

Data pubblicazione: 16/01/2014

SENTENZA

sul ricorso 29011-2012 proposto da:
PROVINCIA DI LATINA, in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CARTA
ROBERTA, rappresentata e difesa dall’avvocato DE SIMONE
CORRADO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

ECOAMBIENTE

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio
dell’avvocato ABBAMONTE ANDREA, che la rappresenta e

delega a margine del controricorso;
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO
COLONNA 27, presso la sede dell’Avvocatura regionale,
rappresentata e difesa dall’avvocato PRIVITERA ROSA
MARIA, per delega a margine del controricorso;
– controri correnti non chè contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI LATINA, AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL LAZIO,
COMUNE DI LATINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2117/2012 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 13/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
uditi gli avvocati Corrado DE SIMONE, Andrea ABBAMONTE;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

difende unitamente all’avvocato PRESUTTI AVILIO, per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-

Con determinazione del 13.8.2009 la Regione Lazio, in via di

aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata il
6.4.2007, autorizzò Ecoambiente s.r.l. (controllata da altra società a sua
volta maggioritariamente partecipata dal Comune di Latina) a realizzare
un impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non
pericolosi in località Borgello Montello.

amministrativo regionale per il Lazio-sezione distaccata di Latina,
predicandone l’illegittimità, tra l’altro, per essere stato disatteso il parere
negativo espresso dalla Provincia il 24.6.2009 in sede di conferenza dei
servizi circa la localizzazione dell’impianto sul territorio (terzo motivo) e
per la omessa remissione alla conferenza unificata al fine di superarne il
motivato dissenso, secondo quanto previsto dall’art. 14 quater della legge
n. 241 del 1990 (quarto motivo).
Con sentenza n. 857 del 2011 il Tar accolse il quarto motivo, con
implicito assorbimento del terzo.
2.-

Il Consiglio di Stato, adito con appello principale di Ecoambiente

s.r.l. ed incidentale della Provincia, ha ritenuto che il motivo dell’appello
incidentale col quale era riproposta la questione della localizzazione
dell’impianto (di cui al terzo motivo del ricorso al Tar) fosse assorbito dal
primo motivo del ricorso principale di Ecoambiente, che ha accolto con
sentenza n. 2117 del 2012, respingendo il ricorso proposto in primo grado
dalla Provincia avverso l’autorizzazione di realizzazione dell’impianto
stesso.
3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Provincia di Latina,
denunciando violazione dei limiti esterni della giurisdizione per omesso
esame del motivo di ricorso (terzo innanzi al Tar e secondo dell’appello
incidentale)

relativo

all’affermata

illegittimità

dell’autorizzazione

all’esercizio dell’impianto in quanto adottata in ispregio al dissenso
espresso sulla localizzzazione dello stesso.
Resistono con distinti controricorsi Ecoambiente s.r.l. e la Regione
Lazio.
Provincia ed Ecoambiente hanno depositato memoria illustrativa.

3

La Provincia di Latina impugnò l’atto innanzi al Tribunale

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le censure in ordine alla

localizzazione dell’impianto, mosse dalla Provincia col ricorso al Tribunale
amministrativo regionale, fossero inammissibili in quanto avrebbero
dovuto essere rivolte avverso il provvedimento n. 514 del 3.12.2008,
emesso a conclusione favorevole della procedura di valutazione di impatto
ambientale, invece mai impugnato. Tanto perché, ai sensi dell’art. 26 del

assorbente di tutti i profili ambientali dell’impianto in questione, inclusa la
localizzazione.
Afferma la ricorrente Provincia di Latina, per un verso, che non è
consentito trattare in modo commisto un motivo di appello principale ed
un motivo di appello incidentale se le questioni non siano identiche e, per
altro verso, che innanzi al Tar e col relativo motivo dell’appello incidentale
innanzi al CdS, essa s’era doluta che l’autorizzazione ambientale (AIA)
all’esercizio dell’impianto non avesse tenuto conto dei pareri negativi dalla
stessa Provincia espressi in sede di valutazione dell’impatto ambientale
(VIA), rappresentando che le illegittimità evidenziale si erano ripercosse
sul contenuto del potere autoritativo esercitato con il provvedimento
autorizzatorio (AIA) impugnato, che appariva conseguentemente viziato
per illegittimità derivata.
Sostiene, in definitiva, che gli era stata così rifiutata la tutela
giurisdizionale domandata con il terzo motivo del ricorso introduttivo
innanzi al Tar.
2.- Il ricorso è inammissibile.
Non si attaglia al caso di specie il principio secondo il quale la questione
di giurisdizione si presenta non solo quando sia in discussione la
circostanza che essa spetti al giudice cui la parte si è rivolta, in quanto
solo al medesimo competa di provvedere, ma anche allorché si debba
stabilire se, in base alla norma attributiva della giurisdizione, ricorrano le
condizioni alla cui presenza il giudice abbia il dovere di esercitarla (così
Cass., sez. un., n. 2065/2011, che ha fatto seguito all’approfondita analisi
cui a Cass., sez. un., n. 30254/2008; e cfr. anche, ex multis, Cass., sez.
un., nn. 11075/2012 e 15428/2012).

4

d. Igs. n. 152 del 2006, il citato provvedimento aveva avuto carattere

E’ stato infatti chiarito che il ricorso col quale venga denunciato un
rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra fra i
motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ.,
soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità della
domanda alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice, che non
possa per questo essere da lui conosciuta (così Cass., sez. un., n.
3037/2013), sicché l’evoluzione del concetto di giurisdizione nel senso di

ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 111,
comma 8, Cost., quando non si verta in ipotesi di aprioristico diniego di
giustizia (cfr. Cass., sez. un., n. 10294/2012), ma la tutela giurisdizionale
si assuma negata dal giudice speciale in conseguenza di errori

in

iudicando o in procedendo che si prospettino dal medesimo commessi in
relazione allo specifico caso sottoposto al suo esame.
E così è, appunto, nel caso in scrutinio, com’è reso evidente dalle
conclusive asserzioni della ricorrente Provincia nel senso che, “poiché con
la VIA viene emessa una pronuncia sulla localizzazione dell’opera o
dell’impianto, non è corretto affermare la inammissibilità del ricorso
proposto nei confronti dell’AIA sul rilievo che la VIA non è stata
impugnata. Ed infatti è proprio l’AIA il provvedimento finale da impugnare,
essendo esso il provvedimento che stabilisce a quali condizioni possa
ritenersi accettabile l’impatto ambientale”.
3.- Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che per
ciascuna delle controricorrenti liquida in C 5.200, di cui C 5.000 per
compensi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il
giorno 26 novembre 2013.

strumento per la tutela effettiva delle parti comunque non giustifica il

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