Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 771 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 14/01/2011), n.771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4342-2006 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI VILLA

CARPEGNA 43, presso lo studio dell’avvocato DE PROPRIS ELIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE PROPRIS EUGENIO,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI FIRENZE

(OMISSIS),

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2004 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 09/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2010 dal Consigliere Dott. DI IASI Camilla;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE PROPRIS ELIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. C.A. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativo al 1995 emesso con riguardo alla plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno pervenuto al contribuente per successione – la C.T.R. Toscana, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva solo parzialmente l’appello dell’Agenzia, affermando che l’avviso di accertamento era stato emesso nel rispetto della disciplina di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 lett. b) e art. 82, comma 2 (T.U.I.R.) ma che l’entità della plusvalenza accertata doveva essere ridotta, essendo stata calcolata a partire da un vai ore iniziale del bene diverso da quello risultante dalla dichiarazione di successione.

2. Con un unico, articolato motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) e art. 82, comma 2 (TUIR), nonchè D.P.R. n. 597 del 1973, art. 76, oltre che vizio di motivazione, rilevando: che l’art. 31, comma 1, lett. b), nella parte in cui assoggettava ad imposta le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria anche se acquisiti per successione ereditaria, è sospettabile di illegittità costituzionale (artt. 3 e 53 Cost.); che all’epoca dell’apertura della successione sul terreno insisteva un fabbricato demolito pochi giorni prima della cessione – e che detta cessione era intervenuta ad oltre cinque anni di distanza dall’acquisto del bene, onde essa doveva andare esente da imposte; infine che nella specie la plusvalenza non sarebbe tassabile per mancanza dell’indento speculativo sia perchè l’acquisto del bene non era stato a titolo oneroso sia perchè la destinazione edificatoria del terreno su cui insisteva il fabbricato era già sussistente al momento dell’acquisizione del terreno da parte del cedente.

Le censure sono infondate.

Giova innanzitutto evidenziare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 171 del 2001, ha affermato che non è irragionevole o discriminatorio, in relazione alla diversa ratio ispiratrice dei trattamenti fiscali posti a raffronto, il fatto che la legge abbia sottoposto a tassazione le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di terreni a destinazione edificatoria, anche quando si tratti di terreni acquisiti a titolo non oneroso, e quindi per successione o per donazione.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, sono sempre tassabili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1985, art. 81, comma 1, lett. b), anche in assenza di qualsivoglia intento speculativo, le plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, a prescindere sia dalle modalità di acquisizione degli stessi (e, pertanto, anche ove acquisiti per successione), sia dal tempo intercorso tra acquisto e rivendita, sia dallo svolgimento o meno sui terreni di alcun tipo di attività da parte del cedente (v. cass. n. 23605 del 2008).

E’ peraltro da evidenziare che, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) (TUIR), sono redditi diversi le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo onerose di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione in ogni caso, quindi a prescindere dalla vocazione edificatoria dell’area al momento dell’acquisto da parte del cedente, dal tempo trascorso da tale acquisto e dal relativo titolo. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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