Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7709 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1003-2009 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAA’ DI

BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato ZACCO GIANFRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato IOZZIA VINCENZO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, NICOLA VALENTE E ALESSANDRO RICCIO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 706/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, del

6/11/07, depositata il 20/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Modica riconosceva il diritto di A.E. alla pensione di vecchiaia anticipata L. n. 503 del 1992, ex art. 1, comma 8 dalla data della domanda del 2 maggio 2005; La Corte d’appello di Catania affermava invece che la soglia invalidante, prescritta per il diritto alla prestazione, era stata superata solo nel luglio del 2007, e quindi faceva decorrere la prestazione richiesta dal primo agosto 2007;

Letto il ricorso dell’ A. e la memoria, nonchè il controricorso dell’Inps e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso e la manifesta fondatezza del primo;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione appaiono condivisibili, perchè il secondo motivo di ricorso contiene critiche immotivate alla CTU sulla decorrenza dello stato invalidante, mentre il primo è fondato, giacchè l’assicurato è nato il (OMISSIS) e quindi, a prescindere dalla invalidità, ha comunque diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei sessantacinque anni e quindi a decorrere dal primo aprile 2007, e cioè da data anteriore rispetto a quella riconosciuta in sentenza;

Ritenuto che pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato, mentre va accolto il primo e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il riconoscimento del diritto alla prestazione dal primo aprile 2007, con gli accessori ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6 come in dispositivo;

Ritenuto che, considerato l’esito del giudizio, con parziale soccombenza di entrambe le parti, queste vanno compensate quanto ai gradi di merito, mentre l’Inps va condannato alla rifusione di quelle relative al presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il secondo motivo ricorso e accoglie il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il diritto del ricorrente a pensione di vecchiaia dal primo aprile 2007 con gli accessori pari alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 30,00, oltre millecinquecento Euro per onorari. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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