Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7709 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14732-2015 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADOVA 82,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 361/22/5 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/ 2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che V.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, che ha confermato la legittimità dell’accertamento spiccato nei confronti della contribuente per il mancato pagamento di imposta sul reddito relativa a canoni di locazione non dichiarati;

Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate e che la ricorrente ha depositato memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 26. La CTR avrebbe ritenuto non vincolante la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva escluso l’esistenza di un contratto di locazione tra la contribuente e M.M., disattendendo la disposizione anzidetta che esclude dalla base imponibile i canoni locativi di immobili adibiti ad uso abitativo, se non percepiti. Presupposto che era stato escluso dalle sentenze del giudice civile rese in primo e in secondo grado;

Considerato che la censura è fondata e assorbe l’esame degli altri motivi;

Considerato che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 26, comma 1, primo periodo, a cui tenore i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, deve essere letto alla luce dei principi espressi di recente da Cass. S.U. n. 18214/15, alla stregua dei quali se il contratto di locazione è nullo, lo stesso non produce effetti, di guisa che i canoni non sono dovuti e se pagati vanno restituiti, residuando a favore del locatore unicamente l’indennizzo per l’occupazione abusiva;

Considerato che nel caso di specie la Corte di appello, con la sentenza ormai passata in giudicato, aveva acclarato la nullità del contratto di locazione, rendendo pertanto impossibile la ripresa a tassazione dei canoni di locazione che, per converso, l’Ufficio aveva posto a base dell’accertamento muovendo dalle dichiarazioni della M.;

Considerato che, se è vero che la valutazione e l’interpretazione di un fatto giuridico, come la sentenza dalla corte d’appello, spetta al giudice tributario, non è men vero che la stessa va compiuta in sintonia con le norme di diritto sostanziali, civili e fiscali;

Considerato che, conseguentemente, la riconosciuta nullità del contratto di locazione non avrebbe più in alcun modo consentito alla CTR di ritenere legittima la ripresa a tassazione correlata all’omessa dichiarazione di canoni locativi, semmai al più giustificando la sottoposizione a tassazione delle indennità eventualmente versate dall’occupante abusivo alla stregua del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2 titolo che non risulta posto a base della pretesa fiscale promossa a carico della parte contribuente;

Considerato che tali principi non risultano rispettati dal giudice di appello che ha invece riconosciuto la legittimità della ripresa a tassazione, ricostruendo l’intera vicenda senza adeguatamente considerare gli effetti derivanti dalla riconosciuta invalidità del contratto di locazione sulla pretesa fiscale che aveva, per converso, preso a base della verifica il versamento di canoni locativi;

Considerato che sulla base di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri motivi e che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Lazio che in diversa composizione provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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