Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7708 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8393-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.K., C.S., S.N., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DIE GRACCHI 39, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO BRACCI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ADRIANO GIUFFRE’, ANTONIO CARULLO;

– controricorrenti –

e contro

LA COSTIERA PROGETTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1638/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate di Rimini recuperava a tassazione nei confronti di C.S., S.N. e S.K. la maggiore imposta ipotecaria e catastale nascente dall’atto di compravendita di fabbricato adibito ad albergo con annesso terreno coperto e scoperto, qualificandolo come cessione di area edificabile;

Rilevato che le venditrici C.S., S.N. e S.K. impugnavano con separati ricorsi l’atto innanzi al giudice tributario che accoglieva il ricorso con sentenza confermata dalla CTR dell’Emilia Romagna – sent. n. 1638, depositata il 29.9.2014-. La CTR, oltre a dichiarare cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dalla cessionaria coobligata, riteneva che il contratto concluso fra le parti corrispondeva al suo oggetto, avendo trasferito la proprietà del fabbricato e dei terreni pertinenziali. La programmata demolizione dell’edificio non mutava la natura della cessione, risultando irrilevante l’intenzione dell’acquirente di ricostruire ex novo il fabbricato alla quale erano rimasti estranei i cessionari e ancora di più l’Ufficio. Tale conclusione era avvalorata dalla giurisprudenza di questa Corte resa in tema di imposte sui redditi (Cass. n. 4150/2014), non potendo l’intenzione delle cedenti di trasferire un terreno edificabile e non quello edificato trovava conferma nella mera richiesta di permesso di costruire avanzata dai primi, inidonea a confermare la comune intenzione del cessionario;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale le parti venditrici facevano seguire il deposito di controricorso, mentre la società Costiera Progetti srl non depositata difese scritte; Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il motivo di ricorso articolato dalla ricorrente, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 artt. 1322 e 1362 c.c., è infondato;

Considerato che in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche quelle di terreni già edificati – cfr. Cass. n. 4150/2014; Cass. n. 15629/2014, ove si è specificamente ritenuto che la ratio dell’art. 67 TUIR è volta ad “assoggettare ad imposizione la plusvalenza che (…) scaturisce non “in virtù di un’attività produttiva del proprietario o possessore, ma per l’avvenuta destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica” dei terreni”. Pertanto, risultando oggetto dell’atto un fabbricato e, quindi, un “terreno già edificato”, tale entità sostanziale non poteva essere mutata (con conseguente incongruenza di ogni diversa riqualificazione), in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti, e, soprattutto, la cui realizzazione (nel caso in specie attraverso la demolizione del fabbricato) è futura (rispetto all’atto oggetto di tassazione), eventuale e rimessa alla potestà di soggetto diverso (l’acquirente) da quello interessato dall’imposizione fiscale”; Considerato che ad analoghe conclusioni è giunta di recente, Cass. n. 7853/2016;

Considerato che nel caso di specie la CTR a tali principi si è uniformata, ritenendo di non potere riqualificare l’intenzione delle parti di cedere un edificio sia pure vetusto espressa nel contratto in modo da desumerne la cessione dell’area edificabile in vista della successiva demolizione;

Considerato che il ricorso va pertanto rigettato e che le spese vanno compensate in relazione ai contrasti giurisprudenziali sorti sulla questione all’interno di questa Corte.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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