Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7707 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10526/2016 R.G. proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SILVIETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SABATO TUFANO;

– ricorrente –

contro

F.C., da considerarsi domiciliata per legge in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIOVANNI IODICE e GENNARO

TORRESE;

– resistente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositato il 25/04/2016;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale PRATIS PierfelicE, che chiede

accogliersi il ricorso nei limiti di cui in motivazione;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

C.M. propone, con ricorso notificato il 20.4.16, regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 25.3.16 con cui il giudice del tribunale di Torre Annunziata ha rigettato le sue istanze di rimessione degli atti al presidente di quell’ufficio, formulate ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c. per la riunione dell’opposizione a precetto – in cui erano state formulate all’opposizione al decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto stesso e pendente dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, prospettando un’ipotesi di litispendenza o di continenza o di connessione soggettiva od oggettiva;

nell’ordinanza qui impugnata, invece, sono stati negati sia l’applicazione dell’art. 273 c.p.c. per la diversità delle cause che i presupposti dell’art. 274 c.p.c. per la ritenuta discrezionalità sul punto in capo al giudice dinanzi al quale le cause connesse siano pendenti ed in ogni caso quando la relativa istanza sia stata formulata dopo la prima udienza o quando lo stato della causa principale e preventivamente proposta non consenta l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse;

l’intimata F., dal canto suo, rimarca l’intervenuta decadenza di controparte dalla litispendenza o connessione e comunque contesta alla qui impugnata ordinanza i requisiti di pronuncia sulla competenza o sulla sospensione, nonchè, in ogni caso, la sussistenza delle ipotesi di litispendenza o continenza o connessione: tanto da prospettare finanche un uso strumentale del ricorso avversario, in violazione dell’art. 88 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.;

il Pubblico Ministero ha depositato la sua requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., con la quale ha rilevato che, pur non operando gli istituti della litispendenza e della continenza per cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio, andava applicato allora l’art. 274 c.p.c., reputando che la mancata trasmissione del fascicolo al capo dell’ufficio, ivi prevista, è rilevabile di ufficio: tanto da concludere per l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione al presidente di sezione, affinchè provveda ai sensi della norma richiamata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

benchè sia manifestamente fondata la premessa da cui parte il Pubblico Ministero, cioè la radicale esclusione della configurabilità di una ipotesi di litispendenza o di continenza per cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio e della conseguente applicabilità dell’art. 274 c.p.c., non può tuttavia condividersi la conclusione cui quell’Ufficio perviene, di cassare cioè il provvedimento e di disporre perfino la trasmissione non disposta dal giudice che lo ha reso;

in primo luogo, non sono state formalmente precisate le conclusioni, nè le parti sono state invitate a farlo dinanzi al giudice che ha poi pronunciato sulla questione assimilabile alla competenza decisa con l’ordinanza qui gravata: circostanza questa che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. U., ord. 29/09/2014, n. 20449), in radice preclude la configurabilità di un provvedimento idoneo a pregiudicare questioni in punto di competenza e, quindi, la stessa astratta ammissibilità di un regolamento di competenza (in senso analogo per la continenza: Cass. ord. 12/10/2016, n. 20608);

in secondo luogo, costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso Ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii e pertanto non è impugnabile con il regolamento di competenza (Cass. ord. 30/04/2015, n. 8757; Cass. 01/06/2001, n. 7446; Cass. ord. 24/01/2006, n. 1309); e, d’altra parte, proprio in quanto provvedimento meramente ordinatorio, finalizzato all’esclusiva progressione del processo, la decisione sull’istanza di riunione è comunque insuscettibile di impugnazione col ricorso per cassazione (Cass. 25/01/2008, n. 1697; Cass. 27/05/2010, n. 12989);

nè la violazione del dovere, da parte del giudice della causa in cui la domanda è formulata, di investire il capo dell’ufficio, può integrare un provvedimento impugnabile con regolamento di competenza, non investendo nè una questione di competenza, mai configurabile nei rapporti interni ad uno stesso ufficio giudiziario (Cass. ord. 05/12/2014, n. 25828; Cass. ord. 23/09/2013, n. 21761), nè una questione di sospensione ai fini dell’art. 295 c.p.c., prospettabile solo per i provvedimenti che quest’ultima dispongano e non per quelli che del processo comportino la prosecuzione (per tutte: Cass. ord. 03/10/2005, n. 19292);

pertanto, il proposto regolamento va dichiarato inammissibile, perchè proposto contro un’ordinanza pronunciata senza previa precisazione delle conclusioni e che, correttamente escludendo una questione di litispendenza o continenza tra due cause pendenti dinanzi lo stesso ufficio giudiziario, abbia motivatamente, benchè non disponendo la trasmissione al capo dell’ufficio, escluso l’applicazione dei presupposti degli artt. 273 o 274 c.p.c..

per la riunione delle due cause;

a tanto conseguono la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e – senza la possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – la dichiarazione di ricorrenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

dichiara inammissibile il regolamento; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA