Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7707 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. II, 18/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22028/2019 proposto da:

T.D., rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 3146/2019 del TRIBUNALE di

TORINO, depositato il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Torino disattese l’opposizione avanzata da T.D. avverso il diniego della chiesta protezione internazionale della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal (OMISSIS) a causa della guerra (una granata ne aveva distrutto la casa e ucciso la madre);

– il Tribunale aveva reputato la narrazione inverosimile, perchè sommaria, aspecifica e contraddittoria e affermato l’insussistenza di una situazione nel Paese di violenza diffusa e incontrollata, tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di due motivi avverso la statuizione e che il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” su un punto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), assumendo che il Tribunale non aveva esaminato la situazione di violenza generalizzata in Mali, tale da integrare l’ipotesi del conflitto armato e da mettere in serio pericolo la vita e l’incolumità del ricorrente in caso di rimpatrio;

considerato che il motivo è fondato per le ragioni che seguono:

a) questa Corte ha condivisamente chiarito che in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6, n. 11312, 26/4/2019, Rv. 653608; conf. nn. 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020), indicazione che nel caso risulta omessa, non avendo in alcun modo la decisione impugnata spiegato sulla base di quali attuali e accreditate fonti informative aveva espresso il convincimento di cui s’è detto;

b) la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145);

c) siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914);

c) la Corte territoriale non ha reso alcuna apprezzabile motivazione sul punto, incorrendo, quindi, ad un tempo, in una palese omissione motivazionale e, di conseguenza, in una falsa applicazione della norma evocata;

considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente, adducendo “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, si duole del mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, tenuto conto della soggettiva vulnerabilità, resta assorbito dall’accoglimento del primo;

considerato che, in relazione all’accolta censura, il decreto deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza, in relazione all’accolto motivo, e rinvia al Tribunale di Torino, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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