Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7707 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 05/04/2011), n.7707
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30126-2006 proposto da:
L.S.D., (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio
dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIERINI FABIO giusta mandato in calce al
2011 ricorso;
– ricorrente –
contro
F.B., (OMISSIS), C.S.
(OMISSIS), C.I. (OMISSIS), M.
V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA
MARTIRI DI BELFIORE 2 SC. C, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI
DOMENICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GESSAROLI MASSIMILIANO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 315/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
SEZIONE 2^ CIVILE, emessa il 17/03/2006, depositata il 04/05/2006;
R.G.N. 1381/2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/01/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele che ha concluso per la inammissibilità o il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 315, depositata il 4 giugno 2006 e notificata il 5 settembre 2006, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rimini ha condannato L.S. D. a pagare a F.B., C.I., C. S. e M.V., la somma di Euro 4.102,86, a titolo di adeguamento del canone di locazione di un appartamento di cui il L. era conduttore.
Quest’ultimo propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resistono gli intimati con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi, con cui il ricorrente denuncia contraddittoria ed insufficiente motivazione (primo motivo) e violazioni di legge (secondo motivo), sono inammissibili ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27).
Quanto alle denunciate violazioni di legge, manca del tutto la formulazione del quesito di diritto.
Quanto alle censure di vizio di motivazione, manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere insufficiente o contraddittoria, o comunque inidonea a giustificare la decisione (cfr. sul tema Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3 n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011