Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7707 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7707 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

PU

SENTENZA
sul ricorso 17670-2011 proposto da:
CALA DI VOLPE SRL IN LIQUIDAZIONE 01352050908 in
persona del legale rappresentante p.t. il liquidatore
Sig.ra MARIA ELIZA GONZALEZ LANDAETA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. GIACOMO PORRO 15, presso
lo studio dell’avvocato SANTOSUOSSO DANIELE UMBERTO,
2014
298

che la rappresenta e difende giusta procura speciale
del Dott. Notaio FABIO TORINA in ROMA il 16/7/2013,
rep. n. 25567, unitamente all’avvocato CIERI PAOLO
giusta delega a margine;
– ricorrente –

1

Data pubblicazione: 02/04/2014

contro

HOTEL SPORTING SRL 01034160919 in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig.ra GIOVANNA MOLINAS,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO
FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato TAMPONI

all’avvocato NUSINER CECILIA giusta procura a
margine;
CREDITO FONDIARIO SPA 00395320583 in forma abbreviata
FONSPA BANK già CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE FONSPA SPA in persona del Condirettore Generale Dr.
FLAVIO OTTAVIANI, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio
dell’avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

SCOGNAMIGLIO RENATO giusta procura a margine;
– controricorrenti nonchè contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA , INTESA SANPAOLO SPA
GIA’ BANCA INTESA SPA GIA’ CASSA DI RISPARMIO DELLE
PROVINCE, ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, ELCOM
SRL ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 282/2011 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il

2

MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente

13/04/2011, R.G.N. 45/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato DANIELE SANTOSUOSSO;

udito l’Avvocato MICHELE TAMPONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

3

udito l’Avvocato FRANCESCO SANGERMANO per delega;

Svolgimento del processo

1. Il Credito Fondiario e Industriale

FONSPA

intraprese procedura esecutiva immobiliare nei confronti
della srl Cala di Volpe, iscr. al n. 120/95 r.g.e. del
tribunale di Tempio Pausania (SS), nel corso della quale,

staggito, Hotel Pietra Bianca, fu aggiudicato per e
7.714.836,16 addì 12.2.02 alla Hotel Sporting srl, già
resasi cessionaria del credito del procedente; all’esito,
il g.e. predispose progetto di distribuzione, che prevedeva
l’assegnazione del provento netto della vendita a tale
cessionaria, a parziale soddisfacimento del credito ceduto,
assistito da ipoteca.
L’esecutata propose opposizione ai sensi dell’art. 512
cod. proc. civ., adducendo la pendenza di altra causa
dinanzi al tribunale di Roma per l’esatta determinazione
del credito della FONSPA, poi ceduto alla Hotel Sporting,
tanto che esso non era certo nel suo ammontare, nonché
lamentando il mancato versamento del prezzo di
aggiudicazione. Costituitosi il solo interventore Hotel
Sporting, che contestò l’opposizione, il tribunale di
Tempio Pausania – con sentenza 5.5.04 n. 245 – la dichiarò
inammissibile quanto ai profili formali relativi alle
modalità di versamento del prezzo di aggiudicazione e la
respinse nel merito, rilevando che il credito sarebbe stato
comunque superiore alla somma ricavata ed oggetto di
distribuzione.
La srl Cala di Volpe interpose gravame, al quale
resistette la sola Hotel Sporting srl; ma la sezione

3 bij

intervenuti anche altri creditori, il complesso immobiliare

distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari lo
respinse, con sentenza n. 282 del 13.4.11, notif. il
3.5.11. Per la cassazione di questa ricorre oggi,
affidandosi a cinque motivi, la debitrice esecutata, mentre
la procedente originaria
Fondiario spa”

nelle more divenuta “Credito

e la cessionaria resistono notificando

separati controricorsi, illustrati, dall’Hotel Sporting
srl, anche da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.
civ.
Disposta – con ordinanza interlocutoria di questa Corte
n. 15114 del 17 giugno 2013 la rinnovazione della
notifica del ricorso alla Banca Nazionale del Lavoro spa,
alla Intesa Sanpaolo spa, all’INAIL ed alla EL.COM . srl,
per la ricorrente si è costituita – con comparsa 17.7.13 la curatela del suo fallimento (dichiarato con sentenza
13.11.12, n. 637, del tribunale di Roma – sez. fall.); ed
alla pubblica ud. 4.2.14, per la quale le controricorrenti
depositano memoria ex art. 378 cod. proc. civ., i difensori
delle parti prendono parte alla discussione orale.
Motivi della decisione

2. Radicalmente inammissibili e quindi da non tenere in
alcun conto sono le “note ex art. 379, ultimo comma,
c.p.c.” depositate dalla ricorrente il 5.2.14: osservazioni
scritte sono sì consentite, ma, stando al tenore testuale
della norma, solo nella stessa udienza di discussione e mai
dopo il suo esaurimento, come accaduto nella specie.
Va quindi verificato se la ricorrente ha ottemperato
all’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso di
cui alla richiamata ordinanza n. 15114 del 17 giugno 2013.

4

..

2.1. Questa risulta comunicata al difensore della
ricorrente in data 2 luglio 2013, sicché i termini per
rinnovare la notifica stessa scadevano giovedì 1 0 agosto
2013 (non applicandosi, trattandosi di controversia
distributiva, i termini di sospensione feriale: Cass. Sez.
Un., 3 maggio 2010, n. 10617).
Ora, per tale data e precisamente a partire dal 24.7.13
la Curatela della ricorrente ha spedito per la notifica
l’atto per la rinnovazione nei confronti di tutti gli
intimati individuati nella richiamata ordinanza
interlocutoria, conseguendone il compimento tra il 25 ed il
29.7.13 nei confronti di BNL, INAIL e Intesa Sanpaolo; ma
nei confronti della EL.COM . srl la notifica non è andata a
buon fine per irreperibilità del destinatario al recapito
indicato sull’atto da notificare, tanto essendo risultato
attestato il 29.7.13 nella corrispondente relata di
notifica sull’avviso di ricevimento della raccomandata con
cui la notifica è stata tentata.
Attivatasi, peraltro solo a seguito di tale restituzione
della notifica inevasa, per conseguire informazioni utili
sulla sede sociale corrente della società destinataria
della notifica e sull’indirizzo del legale rappresentante,
la Curatela della ricorrente ha poi rinnovato la notifica
alla stessa EL.COM . srl e a detto legale rappresentante con
raccomandate A.R. spedite il 20 e ricevute tra il 26 e il
27 agosto 2013.
2.2. Ritiene il Collegio che, in punto di diritto, in
presenza di più destinatari di un ordine di rinnovazione
della notifica del ricorso non possa ulteriormente
5

.

applicarsi la regola generale per la quale, perfezionatasi
la notifica nei confronti di almeno uno di loro, il giudice
– e, nel caso, questa stessa Corte – sia tenuto a disporre
la rinnovazione nei confronti degli altri; diversamente, la
perentorietà del termine a tal fine fissato sarebbe elusa e

potrebbe impropriamente lucrare l’applicazione, per ciascun
destinatario della rinotifica, di ulteriori termini.
Pertanto, è onere del destinatario dell’ordine di
rinnovazione del ricorso a contraddittori necessari
pretermessi curare che essa abbia ritualmente luogo nei
confronti di tutti coloro nei cui confronti essa è stata
disposta: in mancanza, sarebbe impossibile evitare la
sanzione di inammissibilità del ricorso per cassazione.
2.3. Al riguardo, due orientamenti interpretativi paiono
contrapporsi:
– da un lato, si giunge alla rigorosa conclusione
secondo cui (Cass. 26 novembre 2008, n. 28223; Cass. 30
settembre 2009, n. 20947), in tema di notificazione
dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause
inscindibili, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., la
sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura
perentoria, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione;
tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo
parziale, all’ordine di integrazione del contraddittorio è
rilevabile anche d’ufficio e risponde a ragioni di ordine
pubblico processuale, né è sanabile dalla tardiva
costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire
l’integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni
6

frustrata e la parte, già inadempiente una prima volta,

determinanti l’osservanza del termine assegnato, se il
ricorrente non ha proceduto alle opportune indagini
anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto
termine essendo invero concesso non solo per iniziare il
procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche

parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa
all’atto della notificazione del ricorso (nella specie, la
notifica dell’atto di integrazione non era andata a buon
fine nei confronti di alcuni intimati, pur avendo i
ricorrenti consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario in
tempo utile, rendendosi così necessaria una seconda
notifica effettuata però oltre il termine di cui all’art.
371-bis cod. proc. civ.);

– dall’altro lato, si conclude invece nel senso che
(Cass. 11 settembre 2013, n. 20830; Cass. 19 ottobre 2012,
n. 18074; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21154), qualora la
notificazione di un atto processuale, da effettuare entro
un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze
non imputabili al richiedente, questi ha l’onere – anche
alla luce del principio della ragionevole durata del
processo, atteso che la richiesta di un provvedimento
giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del
giudizio – di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa
del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del
termine perentorio, la conseguente notificazione avrà
effetto dalla data iniziale di attivazione del
procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia
intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto,
7

che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla

tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune
diligenza,

per

conoscere

l’esito

negativo

della

notificazione e assumere le informazioni del caso.
2.4. Sul punto, ritiene il Collegio che il secondo di
tali orientamenti, oltre ad essere diacronicamente
prevalente, è maggiormente in linea con le esigenze di
effettività della tutela del diritto di azione e, del
resto, corrisponde ad una linea evolutiva dell’ordinamento,
resa manifesta dalla generalizzazione del principio della
rimessione in termini, di cui all’art. 153, cpv., cod.
proc. civ. (come aggiunto dall’art. 45, comma 19, della
legge 18 giugno 2009, n. 69), proprio allorquando la
violazione del termine perentorio sia dipesa da causa non
imputabile. Beninteso, la valutazione di quest’ultima dovrà
essere comunque particolarmente rigorosa, per non snaturare
il regime della perentorietà e non comprimere oltremodo il
diritto delle controparti al rispetto delle regole
processuali assistite dalla grave sanzione della decadenza.
2.5. A tale scopo, va poi ritenuto indispensabile che la
non imputabilità al mittente-notificante del mancato
perfezionamento del procedimento notificatorio, seguito
alla prima spedizione per la notifica, sia provata con le
chiare risultanze in tal senso dell’avviso di ricevimento o
di un suo duplicato: l’uno e l’altro non ammettono
equipollenti (Cass. 6 dicembre 1975, n. 4065; Cass. 5
ottobre 1978, n. 4441); in particolare, non rileva
un’attestazione

dell’ufficio

postale,

siccome

atto

successivo e non riproduttivo di quello non prodotto (Cass.
6 marzo 1995, n. 2572); e deve allora trattarsi di un
8

,

duplicato conforme al suo originale (Cass. 22 febbraio
2000, n. 1996), neppure potendo attribuirsi rilevanza alle
risultanze ricavate per via telematica, come la stampa di
foglio del servizio

on line

delle Poste (Cass., ord. 8

novembre 2012, n. 19387), attesa la natura di atto pubblico

notificazione, retto da rigoroso formalismo in vista della
pubblica fede che assiste ogni suo atto e della peculiare
gravità delle sue conseguenze.
2.6. Nella specie, peraltro, l’irreperibilità della
destinataria della notifica all’indirizzo alla quale
quest’ultima era stata richiesta risulta idoneamente
attestata nella relata contenuta nell’avviso di
ricevimento; e, pertanto, la circostanza vale ad attivare i
riscontri della non imputabilità e dell’idoneità delle
attività dipendenti comunque espletate.
Orbene, ritiene il Collegio che, se non altro nella
specie, la marginalità sostanziale – a dispetto della
necessità del litisconsorzio – della posizione della
EL.COM ., da lungo tempo comprensibilmente disinteressatasi
degli sviluppi della procedura esecutiva (ai quali soltanto
la creditrice, cessionaria della procedente, Hotel Sporting
srl poteva avere un qualunque interesse, per la manifesta
insufficienza della somma ricavata a soddisfare non solo in
tutto il credito principale, ma in alcun modo quelli degli
interventori) possa avere reso in qualche misura
comprensibile e giustificabile l’affidamento, da parte
della ricorrente onerata della rinotifica, sulle risultanze
originarie in ordine alla sede legale e quindi al luogo
9

di tale elemento indispensabile del procedimento di

dove richiederla; che il mancato reperimento, invece, della
EL.COM . al recapito così ricavato, mutato in seguito a
vicende intermedie, possa ritenersi in questo caso non
integralmente imputabile alla richiedente la notifica; che
quest’ultima, compatibilmente anche con il periodo feriale
appena iniziato, si è mossa con prontezza e diligenza
sufficientemente adeguate, acquisendo alfine aggiornata
documentazione sulla sede legale corrente e sul recapito
del legale rappresentante della società destinataria della
notifica, per poi avviare il procedimento notificatorio nei
detti luoghi in un contesto temporale complessivamente
qualificabile come unitario, il 20.8.13, cioè dopo poco più
di tre settimane – comprensive della parte centrale del
periodo feriale – dall’attestazione di mancato reperimento
al primo indirizzo.
2.7. Nella concreta fattispecie possono così reputarsi
sussistenti sia la non imputabilità del mancato
perfezionamento al primo tentativo, sia la diligenza,
rapportata alle peculiarità del caso e valutata in termini
di ragionevolezza, nella riattivazione del procedimento di
notifica: con il che questo può dirsi unitariamente
iniziato con il primo tentativo.
Pertanto, detto procedimento, in applicazione del noto
principio di scissione degli effetti tra notificante e
notificatario, deve considerarsi utilmente intrapreso prima
della scadenza del termine fissato ai sensi dell’art. 291
cod. proc. civ. e non rileva la circostanza che esso,
complessivamente considerato, si sia utilmente concluso in
tempo successivo ad essa.
10

Si deve concludere, quindi, nel senso che è stata data
effettivamente ottemperanza all’ordine di rinnovazione
della notifica del ricorso per cassazione, in ossequio alla
detta ordinanza interlocutoria del 17.6.13.
3. Tutto ciò posto, la ricorrente Cala di Volpe srl in
liq.ne sviluppa cinque motivi ed in particolare:
3.1. con un primo – di violazione degli artt. 617 e 512
cod. proc. civ. e di vizio motivazionale – lamenta avere
malamente la corte territoriale escluso la rilevanza dei
vizi procedimentali precedenti la fase di distribuzione,
tra cui il mancato versamento del prezzo da parte
dell’aggiudicataria (a cui era stato consentito di
compensare quanto dovuto a tale titolo con il dedotto
maggior credito verso il debitore) ed il mancato pagamento
dell’IVA sul medesimo;
3.2. con un secondo – di violazione degli artt. 295 e
337 cod. proc. civ. e di vizio motivazionale – censura la
mancata sospensione del giudizio in attesa della
definizione di altro, pendente dinanzi alla corte di
appello di Roma, avente ad oggetto l’usurarietà del credito
vantato, l’accertamento dell’ammontare del credito ceduto e
la nullità delle pattuizioni relative alla misura
ultralegale degli interessi, nonché la nullità dell’atto di
cessione del credito 19.4.04 tra FONSPA e Hotel Sporting;
3.3. con un terzo (rubricato come “omessa motivazione in
ordine al credito di IVA maturato dalla Cala di Volpe art. 360 n. 5 Omessa motivazione”) si duole dell’omessa
considerazione del credito da essa vantato per C
1.542.966,63 per IVA sul prezzo di vendita;
11

.

3.4. con un quarto – di vizio motivazionale – contesta
la quantificazione del credito operata dalla corte
territoriale, non potendo considerarsi avere la creditrice
agito per l’intero importo mutuato (tanto non evincendosi
dal tenore del precetto) e comunque quest’ultimo, da

intervenuto di £ 444 milioni, non superando £ 6,5 miliardi:
e tanto in base agli importi dei soli documenti versati in
atti dal procedente;
3.5. con un quinto – di violazione dell’art. 1284 cod.
civ. e vizio motivazionale – lamenta la superficialità
della motivazione in ordine all’idoneità della pattuizione
sulla misura ultralegale degli interessi, integralmente
riprodotta.
4. Ciascuna delle resistenti notifica, perfezionando il
relativo procedimento il 26.9.11, un proprio controricorso.
In particolare:
4.1. la Hotel Sporting srl lamenta:
– del primo motivo, l’inammissibilità e l’infondatezza,
bene avendo la corte territoriale ritenuto necessario, in
applicazione di giurisprudenza consolidata, contestare la
correttezza del versamento di prezzo di aggiudicazione col
rimedio di cui all’art. 617 cod. proc. civ. e non con una
controversia distributiva di cui all’art. 512 cod. proc.
civ., nel testo anteriore alla riforma del 2006;
precisando, poi, che l’opposizione agli atti esecutivi in
concreto dispiegata è stata rigettata con sentenza passata
in giudicato, a seguito anche della sentenza n. 13013/06 di
.

questa Corte;
12

decurtarsi oltretutto del pagamento pacificamente

- del secondo motivo, l’inammissibilità e l’infondatezza
– per non sussistere nella specie i requisiti per la
sospensione del processo in pendenza di altro, avente ad
oggetto la quantificazione del credito esatto in capo
all’esecutata – condividendo sul punto i motivi esposti dai

tutt’al più, un’ipotesi di sospensione meramente
facoltativa e sostenendo l’incensurabilità, in sede di
legittimità, delle valutazioni di merito sulla
pregiudizialità di una causa rispetto all’altra;
– del terzo motivo, l’inammissibilità per difetto di
autosufficienza del ricorso, per non essere indicato il
contenuto di quali atti o documenti sarebbe stato
trascurato dalla corte territoriale; e comunque adducendo
la non spettanza alla Cala di Volpe di alcun credito IVA,
come riconosciuto, se non altro in primo grado, dal
tribunale di Roma, che aveva revocato il decreto ingiuntivo
anche sul punto conseguito dall’esecutata; ed infine
sostenendo avere l’esecutato diritto soltanto alla rivalsa
IVA nei confronti dell’aggiudicatario esclusivamente
nell’ipotesi – non documentata e non verificatasi nella
specie – di effettivo pagamento di tale imposta;
– del quarto motivo, l’inammissibilità, sia per difetto
di autosufficienza del ricorso, non essendo ivi riportato
il contenuto del precetto di cui si contesta la portata,
sia per la preclusione, in sede di legittimità, di
qualsiasi questione relativa ai conteggi operati;
– del quinto motivo, l’infondatezza, non ravvisandosi
alcun vizio nella motivazione dei giudici del merito in
13

giudici del merito; ed in ogni modo deducendo sussistere,

punto di esclusione della nullità delle pattuizione
relative agli interessi applicati al contratto di mutuo da
parte del FONSPA;
4.2. molto più sinteticamente, il Credito Fondiario spa
rileva che, avendo ceduto il credito in base al quale aveva

alla stessa, nessuna delle doglianze può dirigersi avverso
una sua posizione di diritto; ma non manca di evidenziare
la correttezza della motivazione della gravata sentenza.
5. Giova, all’esatto inquadramento della fattispecie,
una duplice premessa.
5.1. In primo luogo, si osserva che, tra le parti, è
intervenuta una prima sentenza di questa Corte, pubblicata
il 31 maggio 2006 col n. 13013 (impugnata poi dall’odierna
ricorrente anche con ricorso per revocazione

ex art. 391-

bis cod. proc. civ., dichiarato poi inammissibile da Cass.
25 settembre 2009, n. 20649; e seguita da Cass. 6 agosto
2010, n. 18365, di rigetto di ogni contestazione anche sui
tempi di deposito della documentazione ipocatastale), la
quale ha, tra l’altro, respinto una delle doglianze agitate
dall’odierna ricorrente, affermando i seguenti principi:
in tema di esecuzione forzata per espropriazione
immobiliare, l’aggiudicatario del bene che sia anche
creditore, pure laddove l’ammontare del suo credito non
risulti interamente coperto, è in ogni caso tenuto – salvo
che non abbia proceduto al pignoramento e sostenuto le
spese del procedimento – a versare la somma occorrente a
coprire le spese, delle quali fa parte anche quanto dovuto
a titolo di I.V.A., di cui, in caso di omesso versamento,
14

intrapreso la procedura ed essendo quindi rimasta estranea

il giudice può disporre il deposito, ma non anche omettere
di pronunziare il decreto di trasferimento, la cui
emissione è subordinata solamente al versamento del prezzo,
con conseguente obbligo per il debitore espropriato
(cedente) di emettere fattura con addebito di imposta per

– tuttavia, se l’immobile è aggiudicato ad un creditore
ipotecario, il giudice può (purché il bene non sia
garantito da privilegi e non sussistano ipoteche di grado
poziore) anche d’ufficio, con decreto, limitare – operando
una compensazione anche a prescindere dalle condizioni
richieste dall’art. 1243 cod. civ. – il versamento del
prezzo a quanto occorrente per le spese e la soddisfazione
degli altri creditori che possano risultare capienti.
5.2. In secondo luogo, l’odierna domanda ha ad oggetto
un giudizio di risoluzione delle controversie previsto
dall’art. 512 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla sua
riforma (di cui all’art.

39 quater d.l. 30 dicembre 2005,

n. 273, convertito, con modificazioni, dalla 1. 23 febbraio
2006, n. 51), assoggettato quindi alle previgenti forme del
giudizio ordinario di cognizione (Cass., ord. 14 gennaio
2011, n. 860; Cass. 9 novembre 2011, n. 23281), essendo il
progetto di distribuzione contestato stato sottoposto alle
parti all’udienza 9.7.02 davanti al g.e. del tribunale di
Tempio Pausania.
È noto che oggetto di tali controversie è l’accertamento
del diritto di uno o più creditori a partecipare alla
distribuzione della somma ricavata (sulla differenza con
l’opposizione prevista dall’art. 615 cod. proc. civ., v.,
15

l’assegnatario (cessionario);

fra le altre: Cass. 23 aprile 2001, n. 5961; Cass., ord. 26
ottobre 2011, n. 22310), in relazione alla concreta
formulazione delle doglianze da parte della debitrice
esecutata al momento dell’instaurazione del giudizio.
5.2.1. Orbene, la sentenza gravata è incentrata sul

controversia distributiva alla verifica non già dell’esatto
ammontare del credito azionato, ma della sufficienza del
riscontro dell’inferiorità della somma da distribuire
rispetto al credito stesso, quand’anche ricostruito solo
approssimativamente; una simile delimitazione dell’oggetto
della controversia non è idoneamente censurata in questa
sede e non può, pertanto, ulteriormente qui contestarsi.
Tanto comporta che l’ambito del relativo giudicato non si
estenderebbe al di là di tale oggetto ed entro tali
ristretti limiti opererebbe la stabilità normalmente
riconosciuta al progetto di distribuzione.
5.2.2. A questo riguardo (Cass. 18 agosto 2011, n.
17371), tale stabilità assiste le previsioni di
attribuzione di somme contenute nel progetto di
distribuzione in favore del/i creditore/i procedente e/o
intervenuti (e cui il giudice di esecuzione dà seguito con
la dichiarazione di esecutività del progetto e gli ordini
di pagamento previsto dall’art. 598 cod. proc. civ.);
infatti, soltanto dette previsioni e gli ordini di
pagamento che ne conseguono hanno vocazione a realizzare
effetti sostanziali definitivi, mentre è nel sistema che
non si possa attribuire analoga attitudine a contenuti del
progetto di distribuzione che, in quanto non destinati a
16

presupposto della limitazione dell’oggetto della

concretizzarsi in attribuzione e pagamento di somme, nessun
pregiudizio possono arrecare al debitore esecutato (ovvero
ai creditori nei reciproci rapporti); siffatti contenuti
sono, in sé, inidonei al giudicato e quindi nemmeno sono
suscettibili di ledere irrevocabilmente gli interessi del

Questa conclusione è coerente con la premessa per la
quale, non essendo il processo esecutivo di norma destinato
all’accertamento di diritti, la determinazione della
esistenza e dell’ammontare dei crediti contenuta nel
progetto di distribuzione non può mai “fare stato” tra le
parti, quindi né tra il debitore ed i suoi creditori, né
nei rapporti tra creditori; essa diviene irrevocabile, per
le ragioni di cui sopra, soltanto nella misura in cui il
ricavato consenta di soddisfare i crediti che siano stati
riconosciuti ed inseriti nel progetto di (graduazione e,
quindi) di distribuzione.
6. Tutto ciò premesso, il primo motivo di ricorso è
infondato.
6.1. Il processo esecutivo immobiliare è, com’è noto,
ricostruito dalla giurisprudenza di questa corte di
legittimità come una sequenza di fasi tra loro autonome e
normalmente non reversibili: esso non è, cioè, una sequenza
di atti tutti e ciascuno dei quali preordinati all’unico
provvedimento finale (secondo lo schema proprio del
processo di cognizione), ma integra una successione di subprocedimenti e cioè una serie autonoma di atti preordinati
a successivi provvedimenti esecutivi (fin da Cass. Sez.

Un., 27 ottobre 1995, n.

11178), ciascuno dei quali
17

soggetto esecutato e/o dei creditori concorrenti.

.

consistente in autonoma serie di atti ordinati a distinti
provvedimenti successivi (v., tra le ultime: Cass. 29
settembre 2009, n. 20814; Cass. 18 aprile 2011, n. 8864);
da tanto consegue la preclusione di qualunque doglianza per
vizi processuali o di forma una volta esaurita la fase in

dicembre 2011, n. 26202).
Ora,

nella

fase

della

distribuzione

deve

solo

ricostruirsi l’entità della somma ricavata, ricostruita ai
sensi dell’art. 509 cod. proc. civ.

(e tale, secondo

un’interpretazione sistematica, da comprendere anche
eventuali poste figurative o crediti) e procedersi alla sua
attribuzione o distribuzione (a seconda che vi sia un solo
oppure più di un creditore da soddisfare, rispettivamente
ai sensi dell’art. 510 e 512 cod. proc. civ.): è
intrinsecamente estraneo a tale fase ogni riesame della
ritualità degli atti esecutivi precedenti in base ai quali
la somma è stata composta o all’esito dei quali si è
pervenuti alla fase di distribuzione.
Pertanto:
– da un lato, le modalità di versamento del prezzo
andavano contestate con tempestiva opposizione agli atti
esecutivi al più tardi entro i cinque giorni (secondo la
previsione vigente al tempo dei fatti) dagli atti,
precedenti il decreto di trasferimento, che le prevedevano;
– dall’altro lato, a stretto rigore, non avrebbe il
debitore esecutato neppure motivo di dolersi (e quindi
interesse a farlo), nella fase successiva alla vendita,
.

della concreta ricostruzione della somma ricavata o della
18

cui essi si sono verificati (v., tra le altre: Cass. 6

sua natura meramente figurativa e della sua effettiva
distribuzione, valendo comunque le une e soprattutto
l’altra ad estinguere, anche o almeno in parte, il suo
debito.
6.2. In applicazione di tali principi e non sussistendo

giurisprudenza sulla struttura del processo esecutivo
immobiliare (afferenti a vizi assolutamente insanabili,
soli idonei a minare in radice la validità degli atti, come
il difetto di

ius postulandi

in capo al creditore

procedente), può quindi ribadirsi che,

conclusa la fase

della vendita con il decreto di trasferimento, tutte le
doglianze per vizi ad esso anteriori non fatte utilmente od
idoneamente valere con i rimedi allo scopo apprestati,
prima fra tutti l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod.
proc. civ., sono irreversibilmente precluse nella
successiva fase della distribuzione.

6.3. Né muta la conclusione dinanzi alla prospettazione,
di singolare sottigliezza, di vizi propri della fase di
distribuzione derivanti dall’intrinseca illegittimità della
composizione della somma ricavata: infatti, quest’ultima è
legittimamente composta dal prezzo di vendita e dalle altre
voci espressamente previste dalla norma, che si trovino a
giuridica e materiale esistenza al momento dell’avvio della
stessa fase distributiva e tali restino fino alla sua
definizione, sicché ogni questione relativa ai singoli
addendi è esclusivamente pertinente alle fasi precedenti ed
eventuali nullità non si trasmettono a quella conclusiva.

19

alcuna delle eccezioni ipotizzate dalla richiamata

.

7. Il secondo motivo, poi, è inammissibile: e tanto per
due distinti, tra loro concorrenti ed autonomi, ordini di
ragioni.
7.1. In primo luogo, è certo invalida la sentenza che
sia stata pronunciata nonostante la sussistenza dei

dell’art. 295 cod. proc. civ. (Cass. l agosto 2007, n.
16992): invero, la mancata sospensione del giudizio, nei
casi in cui se ne assume la necessarietà, integra un vizio
della decisione, in astratto idoneo ad inficiare la
successiva pronuncia di merito.
Tale mancata sospensione, traducendosi nella violazione
di una norma processuale, ricade però nella previsione
dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: ed è deducibile con
il ricorso per cassazione avverso la sentenza che contenga
eventuali provvedimenti sulla sospensione, ovvero ribadisca
o modifichi precedenti ordinanze adottate sul punto nella
fase dell’istruzione della causa (fermo restando,
beninteso, che eventuali provvedimenti di sospensione, se
positivi, sono autonomamente impugnabili con istanza di
regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc.
civ., come sostituito dall’art. 6 della legge 26 novembre
1990, n. 353).
In via preliminare, quindi, potrebbe concludersi nel
senso che è inammissibile il motivo, nella parte in cui è
prospettato ai sensi del n. 5 (Cass. 10 marzo 2006, n.
5246; Cass. 25 giugno 2010, n. 15353) o del n. 3 del
medesimo art. 360 cod. proc. civ., anziché del n. 4 di
.

detta disposizione.
20

presupposti per la sospensione necessaria ai sensi

Infatti, una tale confusione, come quella tra le censure
previste dal n. 4 e dal n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
non è consentita, ove il motivo non rechi comunque – almeno
nella sostanza – un univoco riferimento alla nullità della
sentenza derivante dalla violazione di norme sul

motivazionale o si limiti ad addurre violazione di legge
(da ultimo: Cass. Sez., Un. 24 luglio 2013, n. 17931).
Ed in effetti, nella specie, il motivo stesso deve
complessivamente valutarsi come incentrato proprio su
aspetti non direttamente implicanti la nullità del
procedimento o della sentenza.
7.2. In secondo luogo ed in via dirimente, peraltro, la
sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc.
civ. presuppone pur sempre che il rapporto di
pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non
solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa
ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo
altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e
traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio
della giurisdizione.
Pertanto, ove una sentenza venga censurata in cassazione
per non essere stato il giudizio di merito sospeso in
presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al
ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa è
tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel
momento in cui il ricorso verrà deciso, dovendosi ritenere, (11)
in difetto, che manchi la prova dell’interesse concreto ed ‘
attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo né la
21

procedimento, ma si diffonda sulla sola carenza

Corte di cassazione, né un eventuale giudice di rinvio
disporre la sospensione del giudizio, in attesa della
definizione di un’altra causa che non risulti più
effettivamente in corso (Cass. 19 ottobre 2012, n. 18026;
Cass. 16 settembre 2008, n. 23720; Cass. l agosto 2007, n.

Ma tale circostanza non viene né adeguatamente allegata,
né tanto meno idoneamente provata, né col ricorso, né con
alcun ammissibile atto successivo dell’onerata ricorrente.
7.3. E tanto senza considerare – quanto al merito della
doglianza di mancata sospensione – che, per il delimitato
oggetto della presente controversia, come sopra individuato
(semplicemente la sicura inferiorità della somma ricavata
ad un importo approssimativo e prudenziale del credito
azionato) e non contestabile per omessa specifica
impugnazione, la pregiudizialità è in effetti da escludere.
7.3.1. In primo luogo, infatti, risulta impossibile un
contrasto di giudicati, per l’inidoneità di una siffatta
sentenza sulla controversia ai sensi dell’art. 512 cod.
proc. civ. a pregiudicare il merito della questione
sull’esatto ammontare del credito, per quanto detto sopra
al paragrafo 5.2.
7.3.2. In secondo luogo, quanto alla validità della
pattuizione di interessi ultralegali, la questione è stata
delibata incidentalmente ai fini proprio della verifica
dell’irrilevanza di una puntuale determinazione dell’esatto
ammontare del credito, essendo inferiore alla somma da
distribuire l’importo minimo comunque spettante.

22

16992).

7.3.3. In terzo luogo, un’eventuale nullità della
cessione tra procedente originaria e Hotel Sporting, che la
ricorrente deduce avere sollevato nel giudizio ritenuto
pregiudiziale, non rileverebbe nella fase distributiva, non
avendo, in quest’ultima e limitatamente alla sorte della

della titolarità del credito o delle vicende soggettive dei
suoi titolari.
8. Anche il terzo motivo è inammissibile.
8.1. Infatti, il ricorrente che proponga in sede di
legittimità una determinata questione giuridica, la quale
implichi accertamenti di fatto, ha l’onere, al fine di
evitare una statuizione di inammissibilità per novità della
censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della
questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di
indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia
fatto, onde dar modo alla Corte di controllare

ex actis la

veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel
merito la questione stessa (per l’ipotesi di questione
addotta come non esaminata dal giudice del merito, tra
molte: Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass. 10 maggio 2005,
n. 9765; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599; Cass. 11 gennaio
2006, n. 230; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. 27
maggio 2010, n. 12992; Cass. 25 maggio 2011, n. 11471;
Cass. 11 maggio 2012, n. 7295; Cass. 5 giugno 2012, n.
8992).
8.2.

Invece,

l’affermazione

(terzo

rigo

della

ventisettesima facciata del ricorso) di ampie illustrazioni
in appello della tesi sulla sussistenza di un credito della
23

somma ricavata, interesse specifico l’esecutato a dolersi

Cala di Volpe verso la Hotel Sporting per l’IVA non pagata
da quest’ultima sulla vendita rimane del tutto sommaria e,
soprattutto, non è suffragata né dalla puntuale
trascrizione dei relativi passaggi degli atti del giudizio
di secondo grado in cui tanto sarebbe avvenuto, né

Già solo per questo, difettano, tra l’altro, in ricorso
i decisivi argomenti a sostegno dell’esclusiva spettanza al
debitore esecutato dell’IVA (dovendo verificarsi, in
rapporto al concreto strumento di trasferimento, quali
siano i soggetti effettivamente obbligati: tra i quali vi è
pure l’aggiudicatario, quale cessionario del bene per atto
della P.A., ma con decorrenza dal momento dell’effettivo
versamento del prezzo, stando a Cass. 7 ottobre 2011, n.
20587) e l’allegazione del suo pagamento.
Tanto andrebbe poi valutato, oltretutto, alla stregua
del principio informatore dell’addebitabilità di una spesa
al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non
anche ove quest’ultimo venga normalmente recuperato, poiché
non può essere considerata legittima una locupletazione da
parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire
due volte la medesima somma di denaro (Cass. 21 febbraio
2012, n. 2474).
8.3. È pertanto violata la disposizione del n. 6
dell’art. 366 cod. proc. civ. e questa Corte resta privata
della possibilità sia di verificare la non novità della
questione in questa sede, sia di esaminare gli esatti
termini della medesima sottoposti ai giudici di merito.
9. Il quarto motivo è anch’esso inammissibile.
24

dall’indicazione della relativa sede processuale.

9.1. Come già detto, non è idoneamente censurata la
specifica

ratio decidendi

della limitazione dell’oggetto

del giudizio alla verifica non già dell’esatto ammontare
del credito, ma solamente della circostanza che il credito
azionato sia in concreto comunque maggiore della somma da

Va ribadito, pertanto, che tale presupposto non può
aversi per ulteriormente contestabile in questa sede e deve
sancirsi che la debitrice non ripropone più, con il motivo
all’esame di questa corte, in questa sede la questione
dell’accertamento dell’esatto ammontare del credito vantato
dalla controparte, ma contesta che esso possa superare
l’entità della somma da distribuire.
9.2. A questo riguardo, deve però rilevarsi che la corte
territoriale espressamente qualifica come azionato dal
FONSPA “tutto il … credito derivante dal contratto di mutuo
intercorso tra le parti”, argomentando dal tenore testuale
del precetto e dell’atto di pignoramento, con espresso
richiamo all’art. 39 ss. t.u. 646/1905 e quindi con
estensione del medesimo anche alle semestralità scadute ed
insolute, agli interessi di mora ed agli accessori fino
alla risoluzione finale del mutuo.
E, nonostante contesti tale asserzione, basata sulla
lettura dei detti atti, l’odierna ricorrente omette di
trascrivere integralmente in ricorso sia il progetto di
distribuzione, contenente la quantificazione del credito
finale di FONSPA prima e di Hotel Sporting poi, sia l’atto
di precetto, sia il pignoramento, come pure di indicare le
sedi processuali dei precisi passaggi degli atti di merito
25

distribuire.

in cui avrebbe prospettato le relative questioni; non
bastando di certo il generico richiamo ai “conteggi fatti …
nel proprio atto di appello” (righe decima e seguenti della
trentesima facciata), senza la loro analitica riproduzione
in ricorso.

possibilità di verificare, sulla base del solo contenuto
del ricorso, i presupposti stessi delle sue doglianze: il
ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’erronea
valutazione di un documento o di risultanze probatorie o
processuali, ha l’onere di indicare specificamente il
contenuto del documento trascurato od erroneamente
interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla sua
trascrizione, al fine di consentire al giudice di
legittimità il controllo della decisività dei fatti da
provare, e, quindi, delle prove stesse, che questa Corte
deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni
contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito
sopperire con indagini integrative (con principio affermato
ai sensi dell’art. 360-bis,

comma 1, cod. proc. civ.:

Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915); e valga anche un
richiamo, sul punto, a quanto già argomentato al precedente
punto 8.1.
9.3. E tanto a prescindere dal fatto che l’oggetto della
procedura esecutiva è delimitato non dal precetto, ma dal
pignoramento, mentre le divergenze tra il secondo e il
primo vanno fatte valere tempestivamente con i necessari
incidenti cognitivi del processo di esecuzione e, ad ogni t’
buon conto, effettivamente la norma richiamata dalla corte
26

9.3. In tal modo essa priva questa Corte della

territoriale – la cui applicabilità alla fattispecie non è
contestata in termini – abilita il creditore fondiario ad
azionare l’intero credito.
Né potrebbe apprezzarsi in alcun modo, in difetto della
trascrizione dei detti elementi (se non pure dei piani di

generica e tautologica censura di macroscopica esagerazione
della quantificazione finale del credito.
Del resto, la ricostruzione della corte territoriale è
manifestamente prudenziale, visto che è preso a riferimento
proprio il residuo capitale, maggiorato dei soli interessi
al tasso legale, prescindendo da quelli convenzionali e poi
correttamente capitalizzandoli per la specialità della
ricordata disciplina in tema di credito fondiario.
10. Il quinto motivo è, invece, infondato.
10.1. 2 ben vero che (Cass. 18 aprile 2001, n. 5675;
Cass. 2 ottobre 2003, n. 14684, Cass. 22 marzo 2005, n.
6187; Cass. 19 maggio 2010, n. 12276; Cass. 3 maggio 2011,
n. 9695), affinché una convenzione relativa agli interessi
sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284 cod.
civ., comma 3, deve avere forma scritta ed un contenuto
assolutamente univoco in ordine alla puntuale
specificazione del tasso di interesse; tale condizione, nel
regime anteriore all’entrata in vigore della L. n. 154 del
1992, poteva inoltre ritenersi soddisfatta anche
relationem,

per

attraverso il richiamo a criteri prestabiliti

ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente
individuabili, funzionali alla concreta determinazione del
saggio di interesse: e, in tal caso, essa si realizza se il
27

ammortamento normalmente allegati ai mutui fondiari), la

tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun
margine di incertezza o di discrezionalità in capo
all’istituto mutuante (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2072).
10.2. E tuttavia, congrua e logica – tale da sottrarsi,
così, alle censure mosse e nei ristretti limiti in cui esse

motivazione della corte territoriale in ordine alla
validità della pattuizione sull’entità degli interessi in
ragione dei parametri indicati, qualificati come dati
oggettivi: tali apparendo, effettivamente, ciascuno dei due
parametri riportati nell’art. 2 dell’atto di erogazione e
quietanza, trascritto alle facciate trentaduesima e
seguenti del ricorso: tasso lira interbancaria tre mesi
lettera, come desumibile da fonti di conoscenza di notoria
diffusione o agevole reperibilità (due noti quotidiani
nazionali, oppure il bollettino della Banca d’Italia),
nonché rendimento medio effettivo lordo di titoli pubblici
(idoneamente identificati con richiamo ai dati desumibili
da ben determinati bollettini della Banca d’Italia).
11. L’inammissibilità del secondo, del terzo e del
quarto motivo e l’infondatezza del primo e del quinto
impongono il rigetto del ricorso.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la
soccombenza della ricorrente ne comporta la condanna al
pagamento in favore di ognuna delle controricorrenti, i cui
difensori hanno pure preso parte alla discussione orale.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, in
pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del
28

siano ammissibili in sede di legittimità – è l’espressa

giudizio di legittimità in favore di Credito Fondiario spa
FONSPA e della Hotel Sporting srl, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., liquidate in e
20.200,00 – di cui e 200,00 per esborsi per ciascuna
delle controricorrenti.

terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 4 febbraio 2014.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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