Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7706 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1182-2009 proposto da:

D.L.M. in proprio e nella qualità diud. rappresentante,

quale genitore esercente la potestà sul figlio minore De.Le.

M., D.L.G.M., D.L.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA P. EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO BILOTTA, rappresentati e difesi dall’avvocato BERNARDINO

MASANOTTI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE della Provincia di Foggia in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso il dott. PLACIDI ALFREDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PANIZZOLO FILIPPO, giusta Delib. D.G. 30 gennaio

2009, n. 184 e giusto mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2298/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

3.6.08, depositata il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Bernardino Masanotti che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 12 giugno 2008 la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Foggia aveva rigettato la domanda avanzata da D.L.M., anche nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Ma., e dagli altri due figli maggiorenni R. e G.M., quali eredi di m.m., per il rimborso delle spese sostenute da costei per ricovero e intervento chirurgico in struttura sanitaria non accreditata nè convenzionata, ricovero determinato da ragioni di urgenza e dalla contemporanea indisponibilità di posti in strutture ospedaliere pubbliche.

Il giudice del merito ha rilevato la carenza di prove circa la mancanza di posti letto in strutture pubbliche ospedaliere nella regione Puglia, che avrebbero potuto provvedere alle necessarie cure della m., e tanto anche presso l’Istituto Tumori di (OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso basato su un motivo.

L’azienda sanitaria intimata ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico complesso motivo, nel quale è articolato il ricorso, denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost. – erronea e falsa applicazione della normativa inerente l’assistenza diretta ed indiretta – insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza sulla prova della preventiva richiesta di ricovero immediato presso le strutture sanitarie pubbliche ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. Deduce che la norma costituzionale assicura la tutela piena del diritto alla salute e che non è necessario, al fine di poter fruire dell’assistenza indiretta, fornire la prova dell’espresso diniego della struttura del Servizio sanitario nazionale in ordine al richiesto ricovero per un urgente intervento chirurgico. Sostiene poi l’insufficiente valutazione della documentazione medica prodotta, attestante l’attesa prevista per il ricovero in istituti specializzati per le cure occorrenti alla m..

Il ricorso è inammissibile.

Trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione introdotta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Qui, però, come è stato rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., l’unico motivo di ricorso non presenta con riferimento alle denunciate violazioni di legge il quesito di diritto, nè con riferimento al vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 quella indicazione riassuntiva e sintetica, che circoscrivendo puntualmente i limiti della censura, consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità della censura allorchè si lamentino vizi di motivazione.

Il Collegio condivide le osservazioni innanzi esposte, contenute nella citata relazione, rispetto alle quali, peraltro, i ricorrenti non hanno affatto replicato.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

I ricorrenti, sebbene soccombenti, restano esonerati dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA